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Document 62013TN0496

    Causa T-496/13: Ricorso proposto il 16 settembre 2013 — McCullough/Cedefop

    GU C 344 del 23.11.2013, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 344/61


    Ricorso proposto il 16 settembre 2013 — McCullough/Cedefop

    (Causa T-496/13)

    2013/C 344/113

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Colin Boyd McCullough (Salonicco, Grecia) (rappresentante: G. Matsos, avvocato)

    Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del Cedefop, del 15 luglio 2013, che nega al ricorrente l’accesso a determinati documenti;

    ordinare al Cedefop di fornire al ricorrente i documenti richiesti;

    autorizzare, ai sensi dell’articolo 1, terza frase, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, le autorità nazionali greche ad entrare nei locali e negli edifici del Cedefop, al fine di individuare e procurare i documenti in questione e di indagare su possibili reati eventualmente commessi da qualsiasi persona coinvolta nella vicenda; e

    condannare il Cedefop alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del Cedefop del diritto dell’Unione europea nella decisione impugnata, per aver interpretato erroneamente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001.

    2)

    Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Cedefop del diritto dell’Unione europea, per aver interpretato erroneamente l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

    3)

    Terzo motivo, vertente sul comportamento quantomeno discutibile del direttore facente funzioni del Cedefop, secondo il quale non è sicuro se i verbali delle riunioni del gruppo direttivo dell’SGC siano mai stati tra i documenti richiesti, dato che egli dovrebbe essere ben consapevole della loro esistenza (o non esistenza), essendo stato vicedirettore per un lungo periodo (un anno) durante il quale tali documenti sono stati stilati. Tale comportamento rende necessario l’esame dei locali del Cedefop da parte delle competenti autorità nazionali.

    4)

    Quarto motivo, vertente sulla mancata adozione da parte del Cedefop di disposizioni per dare esecuzione al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Consiglio, nonché sul fatto che le modalità di applicazione, che la Commissione ha adottato, avrebbero dovuto essere applicate per analogia.

    5)

    Quinto motivo, vertente sul rifiuto da parte del Cedefop di consentire l’accesso ai documenti richiesti che configura una violazione dei diritti del ricorrente in quanto imputato in un procedimento penale.


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