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Document 62013TN0409
Case T-409/13: Action brought on 2 August 2013 — Companhia Previdente and Socitrel v Commission
Causa T-409/13: Ricorso proposto il 2 agosto 2013 — Companhia Previdente e Socitrel/Commissione
Causa T-409/13: Ricorso proposto il 2 agosto 2013 — Companhia Previdente e Socitrel/Commissione
GU C 367 del 14.12.2013, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/30 |
Ricorso proposto il 2 agosto 2013 — Companhia Previdente e Socitrel/Commissione
(Causa T-409/13)
2013/C 367/53
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrenti: COMPANHIA PREVIDENTE — Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA (Lisbona, Portogallo) e SOCITREL — Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (Trofa, Portogallo) (rappresentanti: D. Proença de Carvalho, J. Caimoto Duarte, F. Proença de Carvalho e T. Luísa Faria, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare la decisione D/2013/048425 della Direzione generale della concorrenza della Commissione europea del 24 maggio 2013, relativa al rifiuto di ridurre, per mancanza di capacità contributiva, l’ammenda inflitta alla SOCITREL nell’ambito di un procedimento d’infrazione a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE; tale decisione ha anche dichiarato che la COMPANHIA PREVIDENTE è responsabile in solido per il pagamento di tale ammenda; |
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applicare alle ricorrenti la riduzione dell’ammenda per mancanza di capacità contributiva. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti deducono due motivi, vale a dire, sostanzialmente:
1. |
Primo motivo: violazione da parte della Commissione europea dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE, per non aver tenuto conto degli elementi forniti dal gruppo COMPANHIA PREVIDENTE relativi alla mancanza di capacità contributiva di quest’ultimo
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2. |
Secondo motivo: errore di fatto, errore manifesto di valutazione e violazione del principio della proporzionalità, poiché la Commissione non ha proceduto alla riduzione dell’ammenda di fronte alla mancanza di capacità contributiva del gruppo COMPANHIA PREVIDENTE
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Le ricorrenti chiedono inoltre, ai sensi dell’articolo 261 TFUE, la riduzione, per mancanza di capacità contributiva, dell’ammenda inflitta alla SOCITREL, per la quale la COMPANHIA PREVIDENTE è responsabile in solido.