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Document 62013TN0248

Causa T-248/13: Ricorso proposto il 6 novembre 2013 — FK/Commissione

GU C 9 del 11.1.2014, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/24


Ricorso proposto il 6 novembre 2013 — FK/Commissione

(Causa T-248/13)

2014/C 9/39

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: FK (Damasco, Siria) (rappresentanti: E. Grieves, barrister e J. Carey, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (CE) n. 14/2007 della Commissione, del 10 gennaio 2007, recante settantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 6, pag. 6), nella parte in riguarda il ricorrente, e la decisione della Commissione del 6 marzo 2013 di mantenerlo negli elenchi;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non è stata adottata tempestivamente oppure entro un ragionevole periodo.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di valutare autonomamente in maniera adeguata se il ricorrente soddisfacesse i criteri rilevanti. In particolare, il ricorrente deduce che la Commissione: (a) non ha cercato e/o ottenuto elementi di prova a sostegno delle asserzioni; (b) non si è assicurata che la motivazione corrispondesse a quella dedotta dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite e ha omesso di cercare e/o ottenere dettagli sufficienti in relazione alle asserzioni in modo da permettere al ricorrente di rispondervi adeguatamente; (c) non ha valutato se le asserzioni si basassero su elementi viziati estorti tramite tortura; e (d) non ha cercato e/o ottenuto elementi rilevanti a discarico.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha applicato il corretto onere e grado della prova.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che la motivazione sulla quale la Commissione si è fondata è carente in punto di diritto, in quanto: (a) nessuna delle asserzioni è sostenuta da elementi di prova non dimostrando quindi che tali asserzioni fossero effettivamente fondate; (b) alcune asserzioni non sono sufficientemente precise in modo da permettere al ricorrente di confutarle in modo adeguato; (c) alcune asserzioni sono talmente risalenti e/o vaghe da non ricollegarsi razionalmente ai criteri rilevanti; e (d) alcune asserzioni sono incompatibili rispetto agli elementi a discarico.

5)

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha applicato il criterio di proporzionalità, bilanciando i diritti fondamentali del ricorrente con il rischio concreto e attuale che egli rappresenterebbe.


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