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Document 62013TA0670

    Causa T-670/13 P: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Commissione/D'Agostino («Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Agente contrattuale — Decisione di mancato rinnovo — Dovere di sollecitudine — Violazione dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto — Obbligo di motivazione — Snaturamento del fascicolo»)

    GU C 16 del 18.1.2016, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.1.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 16/28


    Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Commissione/D'Agostino

    (Causa T-670/13 P) (1)

    ((«Impugnazione - Impugnazione incidentale - Funzione pubblica - Agente contrattuale - Decisione di mancato rinnovo - Dovere di sollecitudine - Violazione dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto - Obbligo di motivazione - Snaturamento del fascicolo»))

    (2016/C 016/34)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Luigi D'Agostino (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

    Oggetto

    Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 23 ottobre 2013, D’Agostino/Commissione (F-93/12, RaccFP, EU:F:2013:155), diretta all'annullamento di detta sentenza.

    Dispositivo

    1)

    La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 23 ottobre 2013, D'Agostino/Commissione (F-93/12) è annullata, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha fatto errata applicazione del dovere di sollecitudine.

    2)

    L’impugnazione principale è respinta quanto al resto.

    3)

    La sentenza D'Agostino/Commissione è annullata in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di statuire sulla prima parte del secondo motivo, snaturandola.

    4)

    L'impugnazione incidentale è respinta quanto al resto.

    5)

    La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

    6)

    Le spese sono riservate.


    (1)  GU C 78 del 15.3.2014.


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