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Document 62013TA0365

Causa T-365/13: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Lituania/Commissione ( «FEAOG — Sezione “Garanzia”  — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Misure di sviluppo rurale — “Handicap naturali” ed agroambiente — Adeguatezza dei controlli — Rettifiche finanziarie forfettarie — Proporzionalità» )

GU C 118 del 13.4.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/26


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 — Lituania/Commissione

(Causa T-365/13) (1)

((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Misure di sviluppo rurale - “Handicap naturali” ed agroambiente - Adeguatezza dei controlli - Rettifiche finanziarie forfettarie - Proporzionalità»))

(2015/C 118/34)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e A. Petrauskaitė, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/214/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 123, pag. 11).

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2013/214/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è annullata, nella parte in cui impone una rettifica finanziaria del 5 % con riguardo alle misure agroambientali legate al criterio relativo all’uso dei concimi.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica di Lituania e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 284 del 28.9.2013


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