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Document 62013TA0305

    Causa T-305/13: Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015 — SACE e Sace BT/Commissione («Aiuti di Stato — Assicurazione del credito all’esportazione — Copertura riassicurativa accordata da un’impresa pubblica a una sua controllata — Conferimenti di capitale volti a coprire le perdite della controllata — Nozione di aiuti di Stato — Imputabilità allo Stato — Criterio dell’investitore privato — Obbligo di motivazione»)

    GU C 262 del 10.8.2015, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 262/18


    Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015 — SACE e Sace BT/Commissione

    (Causa T-305/13) (1)

    ((«Aiuti di Stato - Assicurazione del credito all’esportazione - Copertura riassicurativa accordata da un’impresa pubblica a una sua controllata - Conferimenti di capitale volti a coprire le perdite della controllata - Nozione di aiuti di Stato - Imputabilità allo Stato - Criterio dell’investitore privato - Obbligo di motivazione»))

    (2015/C 262/23)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrenti: Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) (Roma, Italia); e Sace BT SpA (Roma) (rappresentanti: M. Siragusa e G. Rizza, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, D. Grespan e K. Walkerová, agenti)

    Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assisto da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione 2014/525/UE della Commissione, del 20 marzo 2013, sulle misure SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) attuate dall’Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di Sace BT SpA (GU 2014, L 239, pag. 24).

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 2, secondo comma, della decisione 2014/525/UE della Commissione, del 20 marzo 2013, sulle misure SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) attuate dall’Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di Sace BT SpA, è annullato.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) e la Sace BT sopporteranno le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

    4)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

    5)

    La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.


    (1)  GU C 207 del 20.7.2013.


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