EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0256

Causa T-256/13: Sentenza del Tribunale del 1° ottobre 2014 — Italia/Commissione («Politica sociale — Programmi di azione comunitaria nel settore della gioventù — Rimborso parziale del finanziamento versato — Non finanziabilità di alcune spese — Superamento del massimale previsto per una categoria di azioni — Attuazione, da parte delle agenzie nazionali, delle procedure di recupero delle somme indebitamente utilizzate nei confronti dei beneficiari finali»)

GU C 395 del 10.11.2014, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/44


Sentenza del Tribunale del 1o ottobre 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-256/13) (1)

((«Politica sociale - Programmi di azione comunitaria nel settore della gioventù - Rimborso parziale del finanziamento versato - Non finanziabilità di alcune spese - Superamento del massimale previsto per una categoria di azioni - Attuazione, da parte delle agenzie nazionali, delle procedure di recupero delle somme indebitamente utilizzate nei confronti dei beneficiari finali»))

(2014/C 395/54)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da W. Ferrante, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: C. Cattabriga, agente)

Oggetto

Domanda intesa ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento della lettera della Commissione Ares (2013) 237719, del 22 febbraio 2013, indirizzata all’Agenzia nazionale per i giovani (Italia), che annuncia l’emissione di una nota di addebito per un ammontare complessivo di EUR 1 486 485,90, nella parte in cui tale ammontare comprende EUR 52 036,24 per spese sostenute a titolo di attività di formazione concernenti il Servizio volontario europeo ed EUR 183 729,72 per somme non recuperate dalla suddetta agenzia presso i beneficiari finali per quanto riguarda il periodo 2000-2004, e, in secondo luogo, l’annullamento della lettera della Commissione Ares (2013) 267064, del 28 febbraio 2013, indirizzata al Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (Italia), che comunica le conclusioni in merito alla valutazione finale della dichiarazione di affidabilità e alla relazione annuale della suddetta agenzia per l’anno 2011.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 178 del 22.6.2013.


Top