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Document 62013TA0219
Case T-219/13: Judgment of the General Court of 15 September 2016 — Ferraci v Commission (State aid — Municipal real estate tax — Exemption granted to non-commercial entities carrying out specific activities — Codified law on income tax — Exemption from the one-off municipal tax — Decision in part finding no State aid and in part declaring the aid incompatible with the internal market — Action for annulment — Regulatory act not entailing implementing measures — Whether directly concerned — Admissibility — Absolute impossibility of recovering the aid — Article 14(1) of Regulation (EC) No 659/1999 — Obligation to state reasons)
Causa T-219/13: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Ferracci/Commissione [«Aiuti di Stato — Imposta comunale sugli immobili — Esenzione concessa agli enti non commerciali che svolgono attività specifiche — Testo unico delle imposte sui redditi — Esenzione dall’imposta municipale unica — Decisione che in parte accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato e in parte dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione — Incidenza diretta — Ricevibilità — Impossibilità assoluta di recupero — Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 — Obbligo di motivazione»]
Causa T-219/13: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Ferracci/Commissione [«Aiuti di Stato — Imposta comunale sugli immobili — Esenzione concessa agli enti non commerciali che svolgono attività specifiche — Testo unico delle imposte sui redditi — Esenzione dall’imposta municipale unica — Decisione che in parte accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato e in parte dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione — Incidenza diretta — Ricevibilità — Impossibilità assoluta di recupero — Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 — Obbligo di motivazione»]
GU C 392 del 24.10.2016, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/22 |
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Ferracci/Commissione
(Causa T-219/13) (1)
([«Aiuti di Stato - Imposta comunale sugli immobili - Esenzione concessa agli enti non commerciali che svolgono attività specifiche - Testo unico delle imposte sui redditi - Esenzione dall’imposta municipale unica - Decisione che in parte accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato e in parte dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione - Incidenza diretta - Ricevibilità - Impossibilità assoluta di recupero - Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 - Obbligo di motivazione»])
(2016/C 392/24)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italia) (rappresentanti: inizialmente A. Nucara ed E. Gambaro, successivamente E. Gambaro, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Di Bucci, G. Conte e D. Grespan, successivamente G. Conte, D. Grespan e F. Tomat, in qualità di agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e G. De Bellis, in qualità di agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)], Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione (GU 2013, L 166, pag. 24).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Pietro Ferracci è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Le spese sostenute dalla Repubblica italiana per il suo intervento resteranno a suo carico. |