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Document 62013TA0024

Causa T-24/13: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Cactus/UAMI — Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ — Marchi comunitari denominativo anteriore CACTUS e figurativo anteriore Cactus — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009»]

GU C 302 del 14.9.2015, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/44


Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Cactus/UAMI — Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ)

(Causa T-24/13) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ - Marchi comunitari denominativo anteriore CACTUS e figurativo anteriore Cactus - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009»])

(2015/C 302/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cactus SA (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: K. Manhaeve, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Isabel Del Rio Rodríguez (Malaga, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 ottobre 2012 (procedimento R 2005/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cactus SA e la sig.ra Isabel Del Rio Rodríguez.

Dispositivo

1)

Il punto 1 del dispositivo della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 19 ottobre 2012 (procedimento R 2005/2011-2) è annullato nei limiti in cui comporta il rigetto dell’opposizione per il motivo che i servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi», di cui alla classe 35, non erano contraddistinti dai marchi anteriori.

2)

Il punto 2 del dispositivo della summenzionata decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 ottobre 2012 è annullato nei limiti in cui comporta l’annullamento della parte della decisione della divisione d’opposizione che ha accolto l’opposizione fondata sui prodotti «piante e fiori naturali; granaglie», di cui alla classe 31, nonché è annullato il punto 1 del dispositivo della medesima decisione, che ha respinto l’opposizione fondata su detti prodotti.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

La Cactus SA sopporterà un terzo delle spese sostenute dalle parti dinanzi al Tribunale. L’UAMI sopporterà due terzi di dette spese.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


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