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Document 62013FA0073

Causa F-73/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 17 marzo 2015 — AX/BCE (Funzione pubblica — Personale della BCE — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Licenziamento — Diritti della difesa — Accesso al fascicolo disciplinare — Accesso alle informazioni e ai documenti relativi ad altri servizi — Termine ragionevole — Legittimità della composizione del comitato disciplinare — Ruolo consultivo del comitato disciplinare — Aggravamento della sanzione rispetto a quella raccomandata — Obbligo di motivazione — Gestione di un servizio — Errore manifesto di valutazione — Proporzionalità della sanzione — Circostanze attenuanti — Circostanze aggravanti — Eccezione di illegittimità)

GU C 146 del 4.5.2015, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 146/43


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 17 marzo 2015 — AX/BCE

(Causa F-73/13) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BCE - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Licenziamento - Diritti della difesa - Accesso al fascicolo disciplinare - Accesso alle informazioni e ai documenti relativi ad altri servizi - Termine ragionevole - Legittimità della composizione del comitato disciplinare - Ruolo consultivo del comitato disciplinare - Aggravamento della sanzione rispetto a quella raccomandata - Obbligo di motivazione - Gestione di un servizio - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità della sanzione - Circostanze attenuanti - Circostanze aggravanti - Eccezione di illegittimità))

(2015/C 146/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AX (rappresentante: L.Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: M. López Torres ed E. Carlini, agenti e B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di licenziare il ricorrente in seguito ad un procedimento disciplinare esperito per colpa grave e il risarcimento del danno morale asseritamente subito

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

AX sopporta le proprie spese ed è condannato alle spese sostenute dalla Banca centrale europea.


(1)  GU C 274 del 21/09/2013, pag. 33.


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