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Document 62013CO0450

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 giugno 2014.
Donaldson Filtration Deutschland GmbH contro ultra air GmbH.
Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio denominativo ultrafilter international – Domanda di dichiarazione di nullità – Abuso di diritto.
Causa C‑450/13 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2016

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

19 giugno 2014 ( *1 )

«Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo ultrafilter international — Domanda di dichiarazione di nullità — Abuso di diritto»

Nella causa C‑450/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 agosto 2013,

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, con sede in Haan (Germania), rappresentata da N. Siebertz, M. Teworte‑Vey e A. Renvert, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

ultra air GmbH, con sede in Hilden (Germania), rappresentata da C. König, Rechtsanwalt,

convenuta in primo grado,

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, E. Levits e M. Berger, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua impugnazione, la Donaldson Filtration Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Donaldson Filtration Deutschland») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea ultra air/UAMI – Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) (causa T‑396/11, EU:T:2013:284; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 18 maggio 2011 (procedimento R 374/2010-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la ultra air GmbH (in prosieguo: la «ultra air») e la Donaldson Filtration Deutschland (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», prevede, al suo paragrafo 1:

«Sono esclusi dalla registrazione:

a)

(...)

b)

i marchi privi di carattere distintivo;

c)

i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(...)».

3

L’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Motivi di nullità assoluta», al suo paragrafo 1, lettera a), dispone quanto segue:

«Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché:

a)

è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7».

4

L’articolo 56 di tale regolamento, intitolato «Domanda di decadenza o di nullità», enuncia al suo paragrafo 1, lettere da a) a c):

«Una domanda di decadenza o di nullità del marchio comunitario può essere presentata all’Ufficio:

a)

nei casi di cui agli articoli 51 e 52, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio;

b)

nei casi definiti all’articolo 53, paragrafo 1, dalle persone di cui all’articolo 41, paragrafo 1;

c)

nei casi definiti dall’articolo 53, paragrafo 2, da coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate dalla legislazione dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione».

Fatti

5

Il 29 marzo 1999, la ultrafilter GmbH, diventata Donaldson Filtration Deutschland, ha presentato domanda di registrazione di un marchio comunitario all’UAMI, ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), ormai sostituito dal regolamento n. 207/2009.

6

Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo «ultrafilter international» (in prosieguo: il «marchio contestato»).

7

I prodotti ed i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio contestato rientrano nelle classi 7, 11, 37, 41 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

classe 7: «Filtri per essiccare, depurare e raffreddare aria, gas e liquidi; corpi filtranti; materiali da filtro; separatori di condensa meccanici ed elettrici; separatori di olio; separatori d’acqua»;

classe 11: «Apparecchi ed impianti per essiccare, depurare e raffreddare aria, gas e liquidi; parti ed accessori dei suddetti apparecchi ed impianti, in particolare membrane per pompe, misuratori del livello di riempimento, valvole, in particolare valvole elettromagnetiche, valvole a membrana, comandi per valvole, dispositivi di comando a tempo, manometri, in particolare manometri differenziali, misuratori di pressione, in particolare misuratori di temperatura e pressione, manometri a livello, elementi di collegamento per impianti di filtrazione, compresi elementi costruttivi di allacciamento e di fissaggio; apparecchi di ventilazione»;

classe 37: «Messa in funzione, riparazione e manutenzione degli apparecchi ed impianti menzionati»;

classe 41: «Formazione tecnica; addestramento per la vendita e sull’uso di prodotti» e

classe 42: «Servizi di ingegneria; consulenza nella progettazione, installazione e gestione degli impianti ed apparecchi menzionati».

8

Con decisione del 19 gennaio 2001, l’UAMI ha respinto la domanda di registrazione di marchio comunitario ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 40/94, le cui disposizioni sono state riprese nell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, in quanto il marchio contestato era descrittivo e privo di carattere distintivo. In seguito ad un ricorso proposto dalla Donaldson Filtration Deutschland, la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato detta decisione il 16 dicembre 2003 (procedimento R 375/2001-2), e ha affermato che il marchio contestato aveva acquisito carattere distintivo in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, le cui disposizioni sono state riprese nell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, negli Stati membri germanofoni e anglofoni.

9

Il 27 settembre 2005, il marchio contestato è stato registrato quale marchio comunitario, con il numero 1121839.

10

Il 5 maggio 2008, la ultra air ha presentato presso l’UAMI, a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, le cui disposizioni sono state riprese nell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, una domanda diretta a ottenere la declaratoria di nullità del marchio contestato in quanto registrato in violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 3, del regolamento n. 40/94.

11

Con decisione del 29 gennaio 2010, la divisione di annullamento dell’UAMI ha accolto tale domanda e ha dichiarato la nullità del marchio contestato per tutti i prodotti e i servizi, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), di detto regolamento.

12

Il 16 marzo 2010, la Donaldson Filtration Deutschland ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di annullamento.

13

Con la decisione controversa, la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di nullità presentata dalla ultra air. Secondo tale commissione di ricorso, la domanda di nullità era viziata da abuso di diritto e andava respinta in quanto irricevibile. Al riguardo, la commissione di ricorso ha ritenuto, sostanzialmente, che, con la sua domanda di nullità, la ultra air mirasse, in realtà, ad utilizzare essa stessa come marchio la designazione «ultrafilter» (sola o combinata con altri termini). Detta società perseguiva pertanto obiettivi diversi da quelli di interesse pubblico previsti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Le intenzioni dissimulate costitutive di abuso di diritto sarebbero inoltre dimostrate dal fatto che l’ex gestore del titolare del marchio contestato e attuale gestore della ultra air aveva egli stesso difeso, nel 2003, il carattere distintivo acquisito mediante l’uso di tale marchio. Poiché l’abuso di diritto costituisce un «ostacolo generale alla procedura», occorrerebbe respingere le domande ed azioni abusive che costituiscono procedure dirette a perseguire obiettivi diversi da quelli contemplati dal sistema giuridico, senza che sia necessario fare riferimento al diritto processuale degli Stati membri in forza dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

14

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 luglio 2011, la ultra air ha presentato ricorso mirante all’annullamento della decisione controversa.

15

A sostegno del suo ricorso, la ultra air deduceva, sostanzialmente, due motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera a), e 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

16

Poiché l’impugnazione riguarda unicamente la valutazione compiuta dal Tribunale nell’ambito del primo motivo, occorre limitarsi a riassumere tale valutazione.

17

Il Tribunale ha considerato, in sostanza, ai punti 17 e 19 della sentenza impugnata, facendo riferimento alla sentenza Lancôme/UAMI (C‑408/08 P, EU:C:2010:92), che, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia la capacità di stare in giudizio puó presentare una domanda di nullità in forza dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, senza che il richiedente sia tenuto a dimostrare un interesse ad agire. Ciò risulta dal fatto che gli impedimenti assoluti alla registrazione hanno ad oggetto la tutela dell’interesse generale ad essi sotteso.

18

A tal riguardo, esso ha dichiarato, al punto 19 di detta sentenza, che l’interesse generale sottostante all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 si confonde con la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio. Quanto all’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, esso consiste nel garantire che i segni descrittivi di una o più delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali viene richiesta la registrazione come marchio possano essere liberamente utilizzati dall’insieme degli operatori economici che offrono siffatti prodotti o servizi.

19

Al punto 20 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, come risulta dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, il procedimento amministrativo previsto all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, è diretto, segnatamente, a permettere all’UAMI di verificare la validità della registrazione di un marchio e di adottare una posizione che esso avrebbe dovuto, eventualmente, adottare d’ufficio in forza dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

20

Il Tribunale ha dichiarato, al punto 21 della sentenza impugnata, che, in tale contesto, l’UAMI è tenuto a valutare se il marchio in esame sia descrittivo e/o privo di carattere distintivo, senza che i motivi o il comportamento anteriore del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità possano incidere sulla portata del compito di cui l’UAMI è investito trattandosi degli interessi generali sottesi all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Secondo il Tribunale, poiché l’UAMI non si pronuncia sulla questione se il diritto del titolare del marchio prevalga su un qualsiasi diritto del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità, ma verifica che il diritto nazionale del marchio sia stato validamente costituito alla luce delle regole che presiedono alla sua registrazione, non si può parlare di «abuso di diritto» da parte del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità.

21

Al punto 22 della sentenza impugnata, il Tribunale ne deduce che il fatto che il richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità possa depositare la sua domanda allo scopo di poter continuare ad apporre il segno in parola sui suoi prodotti corrisponde precisamente all’interesse generale di disponibilità e di libero uso garantito dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Conseguentemente, secondo il Tribunale, siffatta circostanza non può comunque costituire abuso di diritto, contrariamente a quanto ha ritenuto la quarta commissione di ricorso dell’UAMI. Tale valutazione sarebbe confermata dall’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, secondo cui la nullità del marchio comunitario può del pari essere dichiarata su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il che presuppone che il convenuto in tale azione possa ottenere la dichiarazione di nullità anche se ha utilizzato il marchio di cui trattasi e ha intenzione di continuare a utilizzarlo.

22

Il Tribunale ha considerato, al punto 23 della sentenza impugnata, che è il rigetto della domanda di nullità, in base ad una motivazione fondata su un «abuso di diritto», a vanificare gli obiettivi perseguiti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, in quanto siffatto rigetto impedisce l’esame nel merito descritto al punto 21 di detta sentenza.

23

Il Tribunale ha altresì dichiarato, al punto 24 della sentenza impugnata, che il fatto che il gestore del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità fosse gestore del titolare del marchio al momento in cui la domanda di registrazione è stata depositata non pregiudica affatto il diritto del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità di adire l’UAMI sottoponendogli una domanda ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Esso spiega a tal riguardo che, tenuto conto della natura e dell’oggetto del procedimento di cui trattasi, consistente nel garantire gli interessi generali sottesi all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, il titolare di un marchio descrittivo o privo di carattere distintivo non trae alcun diritto alla conservazione della registrazione del proprio marchio dal solo fatto che il richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità sia gestito da una persona fisica che ha agito in passato allo scopo di ottenere la registrazione del segno di cui trattasi.

24

Il Tribunale ha esaminato e respinto, al punto 25 della sentenza impugnata, gli argomenti presentati dalla Donaldson Filtration Deutschland e vertenti su un atto di concorrenza sleale che sarebbe stato commesso nei suoi confronti dalla ultra air. Esso ha ricordato che l’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non subordina né la ricevibilità né la fondatezza di una domanda di nullità alla buona fede del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità. Infatti, anche supponendo che una domanda di nullità faccia parte di un piano globale di confronto commerciale che implica anche metodi di concorrenza sleale, la cancellazione di un marchio descrittivo o privo di carattere distintivo costituisce, secondo il Tribunale, una conseguenza legale imposta dall’articolo 57, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 207/2009, senza che il suo titolare ottenga il diritto di conservarne la registrazione a causa del fatto che il richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità è, d’altra parte, dedito ad atti di concorrenza sleale.

25

Ciò premesso, ai punti 27 e 28 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la quarta commissione di ricorso aveva commesso un errore di diritto respingendo la domanda di nullità come irricevibile, in base ad un asserito «abuso di diritto». Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

26

La Donaldson Filtration Deutschland e l’UAMI chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere il ricorso della ultra air volto all’annullamento della decisione controversa, e

condannare la ultra air alle spese.

27

La ultra air chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Donaldson Filtration Deutschland alle spese.

Sull’impugnazione

28

Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.

29

Tale norma deve essere applicata nell’ambito della presente impugnazione.

30

A sostegno della sua impugnazione, la Donaldson Filtration Deutschland deduce due motivi.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

31

Con il suo primo motivo, la Donaldson Filtration Deutschland, sostenuta dall’UAMI, contesta al Tribunale di non aver valutato l’eccezione di abuso di diritto quale principio giuridico generale.

32

Il Tribunale avrebbe giustamente rilevato, ai punti 17 e 18 della sentenza impugnata, che, a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, chiunque abbia la capacità di stare in giudizio può presentare una domanda di nullità di un marchio ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, senza che il richiedente sia tenuto a dimostrare a tal riguardo un interesse ad agire. Tuttavia, al punto 21 della stessa sentenza, il Tribunale ne avrebbe erroneamente dedotto che l’UAMI è tenuto a valutare se il marchio in esame sia descrittivo e/o privo di carattere distintivo, «senza che i motivi o il comportamento anteriore del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità possano incidere sulla portata del compito di cui l’UAMI è investito trattandosi degli interessi generali sottesi all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009».

33

Il Tribunale avrebbe omesso, al riguardo, di prendere in considerazione gli argomenti presentati dalla Donaldson Filtration Deutschland. In primo luogo, il procedimento di dichiarazione di nullità di un marchio non osterebbe alla presa in considerazione dell’eccezione dell’abuso di diritto quale principio giuridico generale, poiché l’esclusione delle domande abusive non sarebbe equivalente all’introduzione del requisito della prova dell’esistenza di un interesse ad agire in capo al richiedente. In secondo luogo, il legislatore dell’Unione avrebbe concepito il procedimento di dichiarazione di nullità come attivabile su istanza di parte, poiché una dichiarazione d’ufficio della nullità di un marchio registrato sarebbe assolutamente impossibile.

34

Il Tribunale si limiterebbe quindi a constatare senza motivazione, ai punti da 21 a 23 della sentenza impugnata, che l’eccezione di abuso di diritto nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, non è pertinente.

35

Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di abuso di diritto. La Donaldson Filtration Deutschland fa riferimento al riguardo alla sentenza Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), che riconoscerebbe che la nozione di abuso di diritto deve essere rispettata nel diritto dell’Unione. Essa cita altresì la sentenza Lancôme/UAMI (EU:C:2010:92) che, a suo parere, si limita a enunciare che l’assenza di un interesse personale del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità alla cancellazione di un marchio può essere superata dall’interesse generale. Pertanto, non sarebbe escluso che si possa opporre un’eccezione di abuso di diritto a una domanda di nullità presentata ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

36

La ultra air sostiene che il Tribunale ha esaminato regolarmente le condizioni di un abuso di diritto. In tali circostanze, ai punti da 17 a 20 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe preso in considerazione lo scopo della normativa comunitaria in questione, che è quello di tutelare l’interesse generale. Ai punti da 21 a 27 della stessa sentenza, esso avrebbe esaminato se le circostanze asserite dalla Donaldson Filtration Deutschland abbiano come conseguenza che, nella fattispecie, lo scopo della normativa non sia raggiunto. Il Tribunale avrebbe giustamente constatato che tali circostanze non alterano il fatto che lo scopo della normativa è raggiunto.

Giudizio della Corte

37

Con il suo primo motivo, la Donaldson Filtration Deutschland contesta, sostanzialmente, al Tribunale di essersi limitato a constatare erroneamente che l’eccezione di abuso di diritto nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non è pertinente, senza motivazione e senza prendere in considerazione la giurisprudenza dell’Unione relativa all’abuso di diritto.

38

Tale censura si fonda su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata.

39

Invero, da un lato, il Tribunale ha innanzitutto affermato, in sostanza, ai punti da 17 a 19 della sentenza impugnata, che, conformemente all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, una domanda di nullità fondata su una causa di nullità assoluta non esige che il richiedente dimostri un interesse ad agire, poiché gli impedimenti assoluti alla registrazione hanno ad oggetto la tutela dell’interesse generale ad essi sotteso, il che non è, del resto, contestato dalla Donaldson Filtration Deutschland.

40

D’altro lato, come il Tribunale ha evidenziato al punto 20 della sentenza impugnata, il procedimento amministrativo previsto all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, è diretto, segnatamente, a permettere all’UAMI di verificare la validità della registrazione di un marchio e di adottare una posizione che esso avrebbe dovuto, eventualmente, adottare d’ufficio in forza dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

41

In tali circostanze, poiché si tratta di garantire gli interessi generali sottesi all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ne ha tratto la conclusione, al punto 21 della sentenza impugnata, che il compito dell’UAMI è quello di valutare se il marchio in esame sia descrittivo e/o privo di carattere distintivo alla luce delle regole che presiedono alla sua registrazione, senza che i motivi o il comportamento anteriore del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità possano incidere sulla portata di tale compito.

42

Invero, poiché la valutazione dell’UAMI deve essere fatta esclusivamente con riferimento agli interessi generali sottesi all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, l’interesse economico potenziale o effettivo perseguito dal richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità non è pertinente e, di conseguenza, non si può parlare di un «abuso di diritto» da parte del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità, come il Tribunale ha giustamente osservato.

43

Ne risulta che la circostanza secondo la quale il richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità possa depositare la sua domanda allo scopo di poter continuare ad apporre il segno in parola sui suoi prodotti non può in nessun caso costituire abuso di diritto, come il Tribunale ha constatato al punto 22 della sentenza impugnata. Invero, l’interesse generale protetto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 è proprio quello della disponibilità e del libero utilizzo di tale segno.

44

Inoltre, si deve constatare che l’intenzione del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità di volere utilizzare detto marchio dopo la dichiarazione di nullità non è disapprovata dal regolamento n. 207/2009. Invero, come ha constatato il Tribunale al medesimo punto 22, l’articolo 52, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che la nullità del marchio comunitario risultante dall’esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione può del pari essere dichiarata su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il che presuppone che il convenuto in tale azione possa ottenere la dichiarazione di nullità anche se ha utilizzato il marchio di cui trattasi e ha intenzione di continuare a utilizzarlo.

45

Invece, come il Tribunale ha rilevato al punto 23 della sentenza impugnata, il fatto di respingere una domanda di nullità in quanto essa costituirebbe un abuso di diritto osterebbe alla realizzazione effettiva degli obiettivi perseguiti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. Invero, un siffatto rigetto non permetterebbe di procedere all’esame del marchio alla luce delle regole che presiedono alla sua registrazione e di valutare l’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione.

46

In tali circostanze, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nello statuire che la questione dell’abuso di diritto non è pertinente nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

47

L’argomento presentato dalla Donaldson Filtration Deutschland relativo alla giurisprudenza della Corte in materia di abuso di diritto non può rimettere in discussione questa conclusione. Invero, da un lato, si deve constatare che solo le conclusioni presentate nella causa che ha dato origine alla sentenza Budějovický Budvar (EU:C:2011:605) affrontavano la questione dell’abuso di diritto. D’altro lato, per quanto concerne la sentenza Lancôme/UAMI (EU:C:2010:92), si deve constatare che la Corte ha respinto l’argomento fatto valere dalla Lancôme parfums et beauté & Cie SNC secondo cui l’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 esigeva un interesse economico effettivo o potenziale alla cancellazione del marchio contestato da parte del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità. In particolare, essa ha dichiarato, in sostanza, al punto 43 di tale sentenza, che l’interesse generale sotteso all’impedimento alla registrazione di un marchio a causa del suo carattere descrittivo non è esclusivamente quello dei concorrenti del titolare del marchio, ma che si tratta dell’interesse di tutti. Pertanto, l’interesse individuale economico alla cancellazione del marchio contestato dei concorrenti del titolare di quest’ultimo non è pertinente nell’ambito di una domanda di nullità fondata sull’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

48

Con riferimento all’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale, si deve ricordare, al riguardo, che, secondo una giurisprudenza costante, un siffatto obbligo non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e che la motivazione del Tribunale può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza Gogos/Commissione, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 30 e giurisprudenza citata).

49

Si deve constatare che il ragionamento svolto dal Tribunale ai punti da 21 a 23 della sentenza impugnata implica necessariamente il rigetto implicito degli argomenti presentati dalla Donaldson Filtration Deutschland. Invero, accogliere l’argomento di quest’ultima equivarrebbe a non tutelare gli interessi generali sottesi all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. Poiché il Tribunale non è tenuto a rispondere in modo esaustivo a ciascuno degli argomenti addotti dalle parti dinanzi ad esso, non può essergli contestato di non aver motivato la sua valutazione.

50

Dalle considerazioni che precedono risulta che il primo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

51

Con il suo secondo motivo, la Donaldson Filtration Deutschland, sostenuta dall’UAMI, contesta al Tribunale di aver omesso di valutare le circostanze concrete del caso di specie dalle quali risulta che la domanda di nullità presentata dalla ultra air è abusiva.

52

Con la prima parte del secondo motivo, la Donaldson Filtration Deutschland sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha considerato, al punto 25 della sentenza impugnata, che il comportamento illecito della ultra air, che mira manifestamente soltanto ad approfittare della buona reputazione acquisita presso il pubblico di riferimento dalla denominazione «ultrafilter international» e a indurre quest’ultimo in errore riguardo all’origine dei prodotti, non sarebbe rilevante ai fini della presente causa.

53

Se il Tribunale ha correttamente ritenuto che l’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non subordini né la ricevibilità né la fondatezza della domanda di nullità alla buona fede del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità, non ne risulterebbe tuttavia necessariamente che la cancellazione di un marchio descrittivo o privo di carattere distintivo costituisce una conseguenza legale imposta dall’articolo 57, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 207/2009, anche se il richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità commette atti di concorrenza sleale. Infatti, la domanda di nullità non si configurerebbe come un atto isolato, parallelamente ad un eventuale altro comportamento anticoncorrenziale della ultra air, ma costituirebbe precisamente il fondamento e l’oggetto di tale comportamento sleale.

54

Con la seconda parte del secondo motivo, la Donaldson Filtration Deutschland contesta al Tribunale di non aver esaminato sufficientemente, al punto 24 della sentenza impugnata, il ruolo del gestore della ultra air, che era precedentemente il gestore della Donaldson Filtration Deutschland ed era personalmente il solo responsabile della procedura di registrazione del marchio di cui egli chiede attualmente la nullità.

55

Secondo l’UAMI, il ragionamento sviluppato dal Tribunale al punto 24 della sentenza impugnata è circolare. L’affermazione del Tribunale secondo cui il titolare «non trae alcun diritto alla conservazione della registrazione» non sarebbe diversa dalla conclusione secondo cui «il diritto del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità [resta impregiudicato]», poiché esse descrivono la valutazione del Tribunale da una prospettiva diversa.

56

L’UAMI fa riferimento inoltre alla giurisprudenza e alla dottrina tedesca, secondo le quali l’aspetto del comportamento contraddittorio (venire contra factum proprium) può portare all’identificazione di un abuso e l’eccezione di abuso di diritto non può essere respinta, in linea di principio, nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità. In tale contesto, il fatto che la persona che aveva inizialmente permesso la registrazione di un marchio, dimostrando il carattere distintivo acquisito con l’uso di questo, contesti attualmente il proprio comportamento, sarebbe pertinente.

57

La ultra air sostiene che il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato, poiché il Tribunale ha preso in considerazione le circostanze del caso di specie, come risulta dai punti da 21 a 27 della sentenza impugnata.

58

Per quanto concerne la prima parte del secondo motivo, la ultra air sottolinea che l’argomento della Donaldson Filtration Deutschland secondo il quale il marchio «ultrafilter international» è talmente notorio che deve essere protetto a vantaggio di quest’ultima sarebbe comprensibile se detta società si fosse fondata sul fatto che tale marchio presentava, alla data di presentazione della domanda di nullità, in ogni caso, un carattere distintivo acquisito con l’uso. Ebbene, quest’ultima circostanza non si è verificata.

59

Per quanto concerne la seconda parte del secondo motivo, la ultra air sostiene che l’eccezione del venire contra factum proprium non è applicabile nella fattispecie poiché il suo gestore ha fatto registrare il marchio contestato, non per se stesso, ma per la Donaldson Filtration Deutschland, che è una persona giuridica, cosicché il gestore non sarebbe mai stato il titolare del marchio «ultrafilter international». La ultra air sottolinea inoltre che il gestore di cui trattasi è entrato in servizio nell’ambito di tale società solamente nel mese di marzo 2008. Se l’argomento della Donaldson Filtration Deutschland fosse accolto, ne risulterebbe che una domanda di nullità presentata prima del mese di marzo 2008 non sarebbe considerata come abusiva, così come non lo sarebbe una tale domanda presentata dopo la partenza del gestore di cui trattasi.

Giudizio della Corte

60

Per quanto concerne la prima parte del secondo motivo, si deve innanzitutto rilevare che il Tribunale ha esaminato, al punto 25 della sentenza impugnata, gli argomenti dedotti dalla Donaldson Filtration Deutschland relativi agli atti di concorrenza sleale commessi nei suoi confronti dalla ultra air e ne ha concluso che tali atti non pregiudicavano il diritto di quest’ultima di chiedere la nullità del marchio contestato.

61

Inoltre, l’argomento della Donaldson Filtration Deutschland si fonda sulla premessa che la domanda di nullità presentata dalla ultra air ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 costituisca di per sé un atto di concorrenza sleale.

62

Orbene, una tale premessa è manifestamente erronea poiché il fatto che il richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità possa depositare la sua domanda allo scopo di continuare ad utilizzare il marchio contestato corrisponde precisamente all’interesse generale di disponibilità e di libero uso sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, come emerge dal punto 43 della presente ordinanza. Tale valutazione è confermata dall’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, secondo cui la nullità del marchio comunitario può essere anche dichiarata su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione.

63

Infine, il Tribunale ha correttamente dichiarato che la cancellazione di un marchio descrittivo o privo di carattere distintivo non è la conseguenza risultante da un atto di concorrenza sleale, poiché detto marchio avrebbe dovuto essere escluso dalla registrazione a causa dell’esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione che lo viziavano, ma una conseguenza legale imposta dall’articolo 57, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 207/2009.

64

Ne consegue che la prima parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

65

Per quanto concerne la seconda parte del secondo motivo, si deve constatare che, al punto 24 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che il fatto che il gestore del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità, vale a dire la ultra air, fosse il gestore del titolare del marchio contestato, cioè la Donaldson Filtration Deutschland, alla data in cui la domanda di registrazione di questo marchio è stata depositata, lasciava impregiudicato il diritto della ultra air di adire l’UAMI sottoponendogli una domanda di nullità ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale ha dichiarato, a tal riguardo, che, tenuto conto della natura e dell’oggetto del procedimento di cui trattasi, consistente nel garantire gli interessi generali sottesi all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, il titolare di un marchio descrittivo o privo di carattere distintivo non trae alcun diritto alla conservazione della registrazione del proprio marchio dal solo fatto che il richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità sia gestito da una persona fisica che ha agito in passato allo scopo di ottenere la registrazione del segno di cui trattasi.

66

Si deve dunque constatare che il Tribunale ha esaminato l’argomento invocato dalla Donaldson Filtration Deutschland, secondo cui la domanda di nullità sarebbe abusiva a causa del comportamento anteriore del gestore della ultra air, e ha ritenuto che tale circostanza non fosse pertinente nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità fondato sull’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

67

Inoltre, poiché il Tribunale non è tenuto a rispondere in modo esaustivo a tutti gli argomenti presentati dinanzi ad esso dalle parti (v., in tal senso, sentenza Gogos/Commissione, EU:C:2010:287, punto 30), non gli si può contestare di non aver sufficientemente esaminato la circostanza relativa al comportamento anteriore del gestore della ultra air.

68

Peraltro, contrariamente a quanto sostiene l’UAMI, il ragionamento del Tribunale illustrato al punto 24 della sentenza impugnata non è circolare. Invero, da un lato, la prima frase del punto 24 della sentenza impugnata enuncia, in sostanza, che il comportamento anteriore del gestore della ultra air, società richiedente la nullità del marchio contestato, non è affatto pertinente riguardo al diritto spettante a quest’ultima di adire l’UAMI sottoponendogli una siffatta domanda. La seconda frase di detto punto giustifica tale constatazione con la natura e l’oggetto del procedimento di dichiarazione di nullità di cui trattasi, che consiste nel salvaguardare gli interessi generali sottesi all’articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. Poiché un marchio che non avrebbe dovuto essere registrato a causa del suo carattere descrittivo o dell’assenza del suo carattere distintivo deve poter essere dichiarato nullo, la tutela degli interessi generali non viene pregiudicata dalle attività anteriori del gestore della società che ha proposto il procedimento di dichiarazione di nullità in questione.

69

Inoltre, si deve constatare che detto gestore ha proceduto alla registrazione del marchio contestato, non per se stesso, ma in nome e per conto del titolare di questo, vale a dire la Donaldson Filtration Deutschland, che è una persona giuridica che deve essere distinta dalla persona fisica del gestore. Ne risulta che detto gestore non è mai stato il titolare del marchio contestato, cosicché l’eccezione del venire contra factum proprium non può essere applicata.

70

Pertanto, anche la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto manifestamente infondata e, di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto.

71

Dall’insieme delle argomentazioni che precedono risulta che l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese

72

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ultra air ne ha fatto domanda, la Donaldson Filtration Deutschland, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Donaldson Filtration Deutschland GmbH è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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