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Document 62013CN0530

    Causa C-530/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l’ 8 ottobre 2013 — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres

    GU C 15 del 18.1.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 15/3


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l’8 ottobre 2013 — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres

    (Causa C-530/13)

    2014/C 15/04

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Leopold Schmitzer

    Resistente: Bundesministerin für Inneres

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se – fatti salvi innanzitutto l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «la Carta») e l'articolo 6 della direttiva 2000/78/CE (1) del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (in prosieguo: «la direttiva») – sussista una discriminazione (diretta) basata sull'età ai sensi dell'articolo 21 della Carta, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva, qualora, in occasione dell'introduzione di un regime non discriminatorio di avanzamento retributivo per i dipendenti pubblici neoassunti, un dipendente pubblico già assunto, discriminato in base al regime previgente (per l'esclusione della computabilità dei periodi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età ai fini dell'avanzamento), pur potendo optare, mediante la presentazione di apposita richiesta, per il nuovo regime e con ciò ottenere che la data di riferimento per l'avanzamento venga computata in modo non discriminatorio, in caso di accoglimento di una tale domanda, in base al diritto nazionale, a causa dell'avanzamento più lento previsto nel nuovo regime, non veda migliorare la propria posizione retributiva (e con essa, in definitiva, la retribuzione spettantegli), nonostante un computo più favorevole della data di riferimento, ottenendo la stessa posizione retributiva di un dipendente pubblico già assunto retribuito in base al regime previgente (che presenti periodi paragonabili benché non precedenti, ma piuttosto successivi al compimento del diciottesimo anno di età, già computatigli secondo il regime vigente), il quale non ritiene necessario optare per il nuovo sistema;

    2)

    In caso di risposta affermativa, se un dipendente pubblico – in mancanza di una giustificazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché dell'articolo 6 della direttiva (si veda, a tal proposito, la successiva terza questione) – possa invocare l'applicazione diretta dell'articolo 21 della Carta e dell'articolo 2 della direttiva, in un procedimento per l'accertamento della posizione retributiva, anche nel caso in cui, in precedenza, mediante apposita istanza, abbia già ottenuto un computo più favorevole della data di riferimento per l'avanzamento nel nuovo regime;

    3)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se una differenziazione – mantenuta in occasione dell'introduzione di un regime non discriminatorio di avanzamento retributivo per i dipendenti pubblici neoassunti – tra dipendenti pubblici già assunti favoriti, che non hanno optato per il nuovo regime, da un lato, e dipendenti pubblici già assunti che continuano a essere sfavoriti nonostante l'opzione, sia giustificata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché dell'articolo 6 della direttiva, quale fenomeno transitorio, per ragioni di economia amministrativa e di mantenimento dei diritti acquisiti nonché di tutela dell'affidamento, anche qualora

    a)

    il legislatore nazionale, nel disciplinare il regime di avanzamento, non sia vincolato dall'approvazione in sede di contrattazione collettiva e sia tenuto ad agire solamente entro i limiti della tutela dell'affidamento, la quale non richiede un mantenimento assoluto dei diritti acquisiti nel senso dell'integrale conservazione del regime previgente per i dipendenti pubblici già assunti favoriti che non hanno usufruito dell'opzione;

    b)

    in tale contesto, sia inoltre consentito al legislatore nazionale equiparare il trattamento dei dipendenti pubblici già assunti mediante il computo dei periodi anche precedenti il diciottesimo anno di età, mantenendo le regole di avanzamento previgenti per i dipendenti pubblici già assunti finora discriminati;

    c)

    il relativo onere per l'amministrazione, a causa dell'elevato numero di domande prevedibile, sia considerevole ma, riguardo ai suoi costi, non sia nemmeno paragonabile all'importo totale delle retribuzioni che non sono state o non saranno in futuro percepite da parte dei dipendenti pubblici sfavoriti rispetto ai dipendenti pubblici favoriti;

    d)

    il periodo transitorio durante il quale viene mantenuta la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici già assunti possa durare vari decenni e riguardare per un periodo molto lungo (a causa del sostanziale «blocco delle assunzioni» di nuovi funzionari con un rapporto di pubblico impiego) la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici;

    e)

    sia stato introdotto retroattivamente un regime svantaggioso nei confronti del dipendente pubblico nel quadro normativo per lui più favorevole comunque applicabile, per il periodo tra il 1o gennaio 2004 e il 30 agosto 2010, alla luce del primato applicativo del diritto dell’Unione, di cui il dipendente pubblico abbia richiesto l'applicazione nei propri confronti già prima della pubblicazione della legge di riforma;

    In caso di risposta negativa alla prima o alla seconda questione, oppure di risposta affermativa alla terza questione:

    4)

    a)

    Se una disposizione legislativa, la quale, per i periodi di occupazione svolti ad inizio carriera, prevede un avanzamento più lento, con ciò rendendo più difficile l'avanzamento al successivo livello retributivo, rappresenti una discriminazione indirettamente fondata sull'età;

    b)

    In caso di risposta affermativa, se tale discriminazione sia proporzionata e necessaria in considerazione della ridotta esperienza professionale all'inizio della carriera;

    In caso di risposta affermativa alla terza questione:

    5)

    a)

    Se una disposizione legislativa, secondo la quale gli altri periodi, anche se non funzionali né alla formazione scolastica né all'acquisizione di esperienza professionale, vengono computati fino a tre anni integralmente e per ulteriori tre anni nella misura della metà, rappresenti una discriminazione fondata sull'età;

    b)

    In caso di risposta affermativa, se tale discriminazione sia giustificata al fine di evitare un peggioramento della posizione retributiva di quei dipendenti pubblici (compresi, ovviamente, i nuovi assunti), che non dispongono di corrispondenti periodi computabili antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, benché la computabilità si riferisca anche ad altri periodi successivi al compimento del diciottesimo anno di età;

    6)

    In caso di risposta affermativa alla quarta questione, sub a) e di contemporanea risposta affermativa alla terza questione oppure di risposta affermativa al quesito sub a), della quinta questione, e di risposta negativa al quesito sub b), della quinta questione:

    Se gli aspetti discriminatori della nuova disciplina così risultanti abbiano come conseguenza che la disparità di trattamento in relazione ai dipendenti pubblici già assunti non possa più essere giustificata quale fenomeno transitorio.


    (1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


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