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Document 62013CN0497

    Causa C-497/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 16 settembre 2013 — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV

    GU C 367 del 14.12.2013, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 367/21


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 16 settembre 2013 — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV

    (Causa C-497/13)

    2013/C 367/37

    Lingua processuale: l’olandese

    Giudice del rinvio

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

    Parti

    Ricorrente: F. Faber

    Appellata: Autobedrijf Hazet Ochten BV

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare d’ufficio se l’acquirente in un contratto di compravendita sia un consumatore, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 1999/44 (1), in forza del principio di effettività, o in forza dell’elevato livello di tutela del consumatore all’interno dell’Unione europea, perseguito dalla direttiva 1999/44, o in forza di altre disposizioni o norme del diritto dell’Unione medesima.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche nel caso in cui il fascicolo processuale non contenga informazioni di fatto (o contenga informazioni insufficienti o contraddittorie) al fine di poter stabilire la qualità dell’acquirente.

    3)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche per un procedimento in appello, in cui l’acquirente non ha rivolto censure avverso la sentenza del giudice di primo grado, nella misura in cui detto esame non è stato effettuato (d’ufficio), e in detto procedimento è stata esplicitamente ignorata la questione se l’acquirente potesse essere considerato come consumatore.

    4)

    Se (l’articolo 5 de) la direttiva 1999/44 debba essere considerato come una disposizione equivalente alle disposizioni nazionali che occupano il rango di norme di ordine pubblico.

    5)

    Se il principio di effettività, ovvero l’elevato livello di tutela del consumatore all’interno dell’Unione europea perseguito dalla direttiva 1999/44, ovvero altre disposizioni o norme di diritto dell’Unione europea ostino al diritto olandese vigente riguardo all’assunzione e all’onere della prova del consumatore-acquirente concernente l’obbligo di denuncia (tempestiva) al venditore dell’asserito difetto di un bene fornito.

    6)

    Se il principio di effettività, ovvero l’elevato livello di tutela del consumatore all’interno dell’Unione europea perseguito dalla direttiva 1999/44, ovvero altre disposizioni o norme di diritto dell’Unione europea ostino al diritto olandese vigente riguardo all’obbligo di dichiarazione e all’onere della prova del consumatore-acquirente che il bene non è conforme e che detta difformità si è manifestata entro sei mesi dalla consegna. Cosa significhi l’espressione «i difetti di conformità che si manifestano», di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 e, segnatamente: in che misura il consumatore-acquirente debba far valere fatti e circostanze che riguardano (la causa de) la difformità. Se a tal fine sia sufficiente che il consumatore-acquirente dichiari e, in caso di contestazione motivata, dimostri, che il bene acquistato non funziona (correttamente) o se egli debba anche dichiarare, e, in caso di contestazione motivata, dimostrare, quale difetto del bene ne causi (ne abbia causato) il mancato (corretto) funzionamento.

    7)

    Se, ai fini della risposta alle questioni che precedono, rilevi la circostanza che la sig.ra Faber in entrambi i gradi del presente procedimento si è fatta assistere da un avvocato.


    (1)  Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12).


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