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Document 62013CN0488

    Causa C-488/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhеn sad — Тargоvishte (Bulgaria) il 9 settembre 2013 — Parva Investitsionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD, Siyk Faundeyshan LLS/Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost АD, Curatore fallimentare della Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost АD

    GU C 344 del 23.11.2013, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 344/47


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhеn sad — Тargоvishte (Bulgaria) il 9 settembre 2013 — Parva Investitsionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD, Siyk Faundeyshan LLS/Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost АD, Curatore fallimentare della Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost АD

    (Causa C-488/13)

    2013/C 344/81

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Okrazhеn sad — Тargоvishte

    Parti

    Creditori nella procedura concorsuale: Parva Investitsionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD, Siyk Faundeyshan LLS

    Società insolvente: Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost АD, Curatore fallimentare della Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost АD

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Come debba essere interpretato il criterio della mancata contestazione del credito pecuniario oggetto di esecuzione di cui al considerando 6 e all’articolo 1 del regolamento.

    2)

    Se, nell’ipotesi in cui le norme interne dello Stato membro dell’Unione europea nel cui territorio il credito pecuniario è azionato in via esecutiva non chiariscano se il mandato di esecuzione per un credito pecuniario possa trovare applicazione nell’ambito di una procedura concorsuale aperta nei confronti della persona contro il cui patrimonio è diretta l’esecuzione, il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento debba essere interpretato in senso restrittivo e valga soltanto per i crediti pecuniari oggetto di esecuzione contestati o si riferisca invece a tali crediti anche se incontestati.

    3)

    Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, il quale esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultimo i fallimenti, i concordati e le procedure affini, debba essere interpretato nel senso che la limitazione riguarda soltanto l’apertura delle procedure indicate o se essa si riferisca anche all’intero decorso della procedura nei suoi diversi stadi e fasi come previsti dalle disposizioni nazionali dello Stato membro dell’Unione europea interessato.

    4)

    Se, in base alla dottrina del primato del diritto dell’Unione e in caso di una lacuna nel diritto nazionale di uno Stato membro dell’Unione europea, il giudice nazionale di tale Stato membro, dinanzi al quale è stata aperta una procedura concorsuale a carico della persona contro il cui patrimonio è diretta l’esecuzione, possa in via interpretativa e sulla base del considerando 10 e dell’articolo 26 del regolamento, emanare una sentenza che deroga a tali principi fondamentali e contrasta con essi.


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