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Document 62013CN0445

    Causa C-445/13 P: Impugnazione proposta il 6 agosto 2013 da Voss of Norway ASA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 maggio 2013 , causa T-178/11, Voss of Norway ASA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli (UAMI)

    GU C 344 del 23.11.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 344/40


    Impugnazione proposta il 6 agosto 2013 da Voss of Norway ASA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 maggio 2013, causa T-178/11, Voss of Norway ASA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli (UAMI)

    (Causa C-445/13 P)

    2013/C 344/70

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Voss of Norway ASA (rappresentanti: F. Jacobacci, B. La Tella, avvocati)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la sentenza del Tribunale del 28 maggio 2013 (T-178/11);

    condannare l’UAMI alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con la sua impugnazione, la Voss of Norway ASA (in prosieguo: la «Voss») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado dell’Unione europea (in prosieguo: il Tribunale) del 28 maggio 2013, causa T-178/11 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso volto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 gennaio 2011, procedimento R 785/2010-1 (in prosieguo: la «decisione contestata») che accoglie la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Nordic Spirit avente ad oggetto il marchio comunitario (in prosieguo: il «marchio comunitario») registrato dalla Voss il 3 dicembre 2004.

    L’impugnazione è basata sui seguenti motivi:

     

    Primo motivo: la sentenza impugnata non ha preso in considerazione il secondo motivo dedotto dalla Voss dinanzi al Tribunale, ossia l’inversione dell’onere della prova dinanzi alla commissione di ricorso

    Il Tribunale non ha verificato se la commissione di ricorso era incorsa in un errore di diritto nell’esaminare la questione procedurale relativa all’onere della prova. Tale motivo di diritto ha globalmente un significato indipendente per la normativa relativa al marchio comunitario. Tale regola dell’inversione dell’onere della prova, che viola i principi generali di diritto — potrebbe diventare parte essenziale della giurisprudenza costante. Solo per questo motivo, avrebbe dovuto essere annullata la decisione della prima commissione di ricorso e occorrerebbe annullare la sentenza impugnata.

     

    Secondo motivo: anche il Tribunale ha erroneamente invertito l’onere della prova

    Anche il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova gravante esclusivamente sulla Nordic Spirit AB quale parte che, contestando la validità del marchio comunitario registrato, ne chiede l’annullamento, imponendo alla Voss di presentare una prova concreta che il proprio marchio ha carattere distintivo. A tal fine, il Tribunale ha citato la giurisprudenza relativa alle domande di registrazione di marchi- e ai marchi non registrati- che non godevano della presunzione di validità, come il marchio comunitario tridimensionale della Voss. Ciò integra una chiara violazione delle norme che garantiscono un equo processo, dell’articolo 99 (1) del regolamento sul marchio comunitario e della regola 37, lettera b), sub iv) del regolamento di esecuzione (2) che, di per sé, è sufficiente per annullare la decisione contestata.

     

    Terzo motivo: erronea definizione delle norme e degli usi del settore che costituisce una violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.

    Il Tribunale ha correttamente statuito, al punto 45, che è necessario verificare se il marchio comunitario controverso si discosta in modo significativo dalle norme e dagli usi del settore rilevante. Pertanto, l’analisi se il marchio figurativo tridimensionale ha carattere distintivo richiede anzitutto un esame delle «norme del settore» per poi determinare se un particolare marchio figurativo tridimensionale possa essere distinto dalle altre imprese da parte di un consumatore.

    Tuttavia, l’individuazione da parte del Tribunale di queste ultime sarebbe lungi dal fornire una definizione fondata delle «norme» del settore delle bevande. Le indicazioni individuate dal Tribunale in ordine alle norme del settore, in primo luogo, sono materialmente erronee (riferimento a una «sezione cilindrica» inesistente) e sono così vaghe e generiche che, se applicate, nessuna bottiglia per bevande soddisferebbe mai il criterio del carattere distintivo (neppure la famosa bottiglia della Coca Cola se fosse oggetto di una domanda di annullamento) Invece, la divisione di annullamento ha correttamente definito le norme del settore.

    Inoltre, nella decisione R 2465/2011-2 datata 1o febbraio 2012 (Freixenet/UAMI), al punto 36, la commissione di ricorso ha statuito che «in precedenza, né l’esaminatore né la commissione di ricorso hanno presentato documenti contenenti riferimenti alle realtà del mercato esistente alla data della domanda e non hanno né individuato né fornito esempi concreti di bottiglie identiche o simili correntemente usate nel settore prima di tale data. Tale omissione costituisce un motivo sufficiente per accogliere il ricorso». Di conseguenza, non fornendo esempi concreti di norme del settore, il Tribunale ha chiaramente violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.

     

    Quarto motivo: errore di diritto riguardante la valutazione del carattere distintivo del marchio in forma di bottiglia della Voss — Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario

    Dalla giurisprudenza pertinente relativa al carattere distintivo emerge che il marchio deve essere esaminato e valutato nel suo insieme e che la valutazione di ciascuna componente serve semplicemente alla valutazione globale, ma non può sostituirvisi. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha valutato unicamente ogni componente singolarmente e non ha valutato il marchio nel suo insieme.

    Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel valutare se il marchio avesse carattere distintivo, in quanto non ha considerato, come era tenuto a farlo, l’impressione globale suscitata dal marchio, ma ha adottato un approccio errato scomponendo il marchio nelle sue varie componenti, ravvisando in ognuna di esse una certa originalità.

     

    Quinto motivo: Grave distorsione della prova nel confrontare la forma tridimensionale con la sezione bidimensionale e nell’identificare le norme e gli usi del settore

    Entrambe le affermazioni «la grande maggioranza delle bottiglie disponibili sul mercato ha una sezione cilindrica» e «le bottiglie sono disponibili in ogni varietà di forme e di dimensioni» sono manifestamente erronee e, ciò nonostante, sono state espressamente o implicitamente ripetute dal Tribunale al fine di respingere il ricorso volto all’annullamento della decisione della commissione di ricorso, configurando quindi una grave distorsione dei fatti o delle prove, che costituisce un errore di diritto.

     

    Sesto motivo: la decisione del Tribunale sostanzialmente osta a una registrazione dei marchi comunitari tridimensionali, il che costituisce una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario in combinato disposto con l’articolo 4 del medesimo regolamento.

    Dal ragionamento del Tribunale risulta essenzialmente impossibile che l’imballaggio di un prodotto abbia carattere distintivo, sia nel suo complesso che come combinazione dei vari elementi che lo compongono. Sul piano pratico, ne consegue che nessun imballaggio di un prodotto potrebbe mai soddisfare il criterio del carattere distintivo quale stabilito nella sentenza impugnata e ciò è contrario alle finalità del regolamento sul marchio comunitario.


    (1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

    (2)  Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


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