EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0314

Causa C-314/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 7 giugno 2013 — Užsienio reikalų ministerija/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

GU C 233 del 10.8.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 233 del 10.8.2013, p. 2–2 (HR)

10.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 7 giugno 2013 — Užsienio reikalų ministerija/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

(Causa C-314/13)

2013/C 233/05

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrenti in primo grado: Užsienio reikalų ministerija.

Resistenti in primo grado: Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

Altra parte nel procedimento: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (Servizio investigativo per i delitti finanziari)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 (1) del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, debba essere interpretato nel senso che l’autorità responsabile per l’applicazione della deroga, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, goda di una discrezione assoluta allorché adotta una decisione se concedere o meno la deroga medesima.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, quali criteri debba applicare tale autorità, e a quali criteri quest’ultima sia vincolata, allorché decida se accordare o meno la deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006.

3)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, debba essere interpretato nel senso che l’autorità responsabile della concessione della menzionata deroga sia legittimato ovvero tenuto, nel valutare se concedere la deroga richiesta, a prendere in considerazione, inter alia, il fatto che i richiedenti la deroga intendano esercitare i loro diritti fondamentali (nella specie, il diritto ad un ricorso giurisdizionale), sebbene essa debba parimenti garantire che, con la concessione della deroga nella specie, non venga impedito il conseguimento dell’obiettivo della sanzione prevista e non si configuri un abuso della deroga (ad esempio, nel caso in cui le somme destinate a garantire il ricorso giurisdizionale risultassero manifestamente sproporzionate in relazione al livello dei servizi legali prestati).

4)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, debba essere interpretato nel senso che una delle basi idonee a fornire una giustificazione per la mancata concessione della deroga prevista in tale disposizione possa essere la natura illegale dell’ottenimento dei fondi in relazione al cui uso la deroga stessa debba essere applicata.


(1)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 134, pag. 1).


Top