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Document 62013CN0308

Causa C-308/13 P: Impugnazione proposta il 5 giugno 2013 dalla Società Italiana Calzature SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 aprile 2013 , causa T-336/11, Società Italiana Calzature SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

GU C 233 del 10.8.2013, p. 2-3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 233 del 10.8.2013, p. 2-2 (HR)

10.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 233/2


Impugnazione proposta il 5 giugno 2013 dalla Società Italiana Calzature SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 aprile 2013, causa T-336/11, Società Italiana Calzature SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-308/13 P)

2013/C 233/03

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Società Italiana Calzature SpA (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), VICINI SpA

Conclusioni

Annullare la sentenza n. 564397 pronunciata dal Tribunale dell’Unione Europea nella causa T-336/11 in data 9 aprile 2013, notificata in pari data, e, in accoglimento delle domande formulate dalla Società Italiana Calzature SpA (in prosieguo: «SIC») con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell’8 aprile 2011 relativa al procedimento numero R 0634/20 10-2 e, conformemente al provvedimento della Divisione di Opposizione del 5 marzo 2010 relativo all’opposizione n. B 1 350 711, accertare e dichiarare che il marchio comunitario di VICINI n. 6513386 deve esser escluso dalla registrazione per mancanza di novità, in quanto confondibilmente simile all’anteriore segno denominativo «ZANOTTI» che forma oggetto della registrazione comunitaria n. 244 277 e della registrazione italiana n. 452 869, entrambe di titolarità di SIC;

condannare l’UAMI all’integrale refusione delle spese e tasse di entrambi gradi di giudizio;

condannare VICINI S.p.A. all’integrale refusione a favore di SIC delle spese relative alle precedenti fasi davanti alla Divisione di Opposizione e alla Commissione di Ricorso.

Motivi e principali argomenti

La decisione del Tribunale sarebbe viziata da una motivazione insufficiente e contraddittoria. La preponderanza visiva dell’elemento grafico rispetto all’elemento denominativo del marchio richiesto e l’aggiunta al termine «ZANOTTI» delle parole «Giuseppe» e «Design» non basterebbero ad escludere la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, in considerazione delle caratteristiche intrinseche degli elementi in questione ed in particolare del difetto di carattere distintivo degli stessi.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la parola «ZANOTTI», che compone l’elemento denominativo del marchio richiesto, non possegga una posizione distintiva autonoma, cosi escludendo, anche sotto tale aspetto, la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


Sus