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Document 62013CN0003

Causa C-3/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Estonia) il 3 gennaio 2013 — AS Baltic Agro/Maksu –ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

GU C 63 del 2.3.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Estonia) il 3 gennaio 2013 — AS Baltic Agro/Maksu –ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Causa C-3/13)

2013/C 63/23

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tartu Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: AS Baltic Agro

Convenuto: Maksu –ja Tolliamet

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 (1) del Consiglio debba essere interpretato nel senso che l’importatore ed il primo cliente indipendente nella Comunità devono essere sempre la medesima persona;

2)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 del Consiglio, in combinato disposto con la decisione n. 2008/577 (2) della Commissione, debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dal dazio antidumping vale solo nel caso in cui tale primo cliente indipendente nella Comunità non abbia rivenduto la merce da dichiarare prima della presentazione della dichiarazione;

3)

Se l’articolo 66 del codice doganale comunitario istituito con il regolamento n. 2913/92 (3), in combinato disposto con l’articolo 251 del regolamento n. 2454/93 (4) della Commissione e con le altre norme procedurali sulle modifiche successive della dichiarazione in dogana, debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui al momento dell’importazione di una merce venga indicato nella dichiarazione un destinatario errato, deve essere data la possibilità, su richiesta, anche dopo lo svincolo della merce, di invalidare la dichiarazione e di rettificare l’indicazione del destinatario, laddove con l’indicazione del destinatario corretto si sarebbe dovuta applicare l’esenzione doganale prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 del Consiglio, oppure se l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario istituito con il regolamento n. 2913/92 del Consiglio, in simili circostanze, debba essere interpretato nel senso che le autorità doganali non sono autorizzate a procedere alla contabilizzazione a posteriori;

4)

In caso di risposta negativa ad entrambe le alternative di cui alla questione sub c), se sia conforme all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 28 [Or. 2], paragrafo 1 e con l’articolo 31 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che, in forza dell’articolo 66 del codice doganale comunitario istituito con il regolamento n. 2913/92 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 251 del regolamento n. 2454/93 della Commissione e con le altre norme procedurali sulle modifiche successive della dichiarazione in dogana, non sia possibile, dopo lo svincolo della merce, invalidare su richiesta una dichiarazione, e rettificare l’indicazione del destinatario, laddove con l’indicazione del destinatario corretto si sarebbe dovuta applicare l’esenzione dal dazio prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 del Consiglio.


(1)  Regolamento n. 661/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 185, pag. 1).

(2)  2008/577/CE: Decisione della Commissione, del 4 luglio 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina (GU L 185, pag. 43).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).


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