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Document 62013CJ0609

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017.
Duravit AG e a. contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Regolamento (CE) n.°1/2003 – Articolo 31 – Obbligo di motivazione.
Causa C-609/13 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:46

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 gennaio 2017 ( *1 )

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Regolamento (CE) n.°1/2003 — Articolo 31 — Obbligo di motivazione»

Nella causa C‑609/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 novembre 2013,

Duravit AG, con sede in Hornberg (Germania),

Duravit SA, con sede in Bischwiller (Francia),

Duravit BeLux SPRL/BVBA, con sede in Overijse (Belgio),

rappresentate da U. Soltész e C. von Köckritz, Rechtsanwälte,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre e L. Malferrari, in qualità di agenti, assistiti da A. Böhlke, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Consiglio dell’Unione europea,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, M. Berger, E. Levits, S. Rodin (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 settembre 2015,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 novembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione, la Duravit AG, la Duravit SA e la Duravit BeLux SPRL/BVBA chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013, Duravit e a./Commissione (T‑364/10, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2013:477), nella parte in cui, con tale sentenza, detto giudice ha accolto solo parzialmente il loro ricorso diretto a ottenere l’annullamento parziale della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria; in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta con la decisione in parola.

Contesto normativo

2

Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dispone, al suo articolo 31, quanto segue:

«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata».

Fatti e decisione controversa

3

I fatti all’origine della controversia sono illustrati ai punti da 1 a 25 della sentenza impugnata e possono essere sintetizzati come segue.

4

Le ricorrenti sono produttori di articoli sanitari in ceramica.

5

Con la decisione controversa, la Commissione ha dichiarato l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Tale infrazione, alla quale avrebbero partecipato 17 imprese, si sarebbe svolta nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 e avrebbe assunto la forma di un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate sui territori belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco.

6

Il 15 luglio 2004 la Masco Corp. e le sue controllate, tra le quali la Hansgrohe AG, che produce articoli di rubinetteria, e la Hüppe GmbH, che fabbrica box doccia, hanno informato la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e hanno chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende in forza della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3) o, in subordine, di una riduzione dell’importo delle ammende che potevano essere inflitte a loro carico.

7

Il 9 e il 10 novembre 2004 la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso gli uffici di diverse società e associazioni nazionali di categoria attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Dopo aver inviato, tra il 15 novembre 2005 e il 16 maggio 2006, richieste di informazioni alla suddette società e associazioni, tra cui le ricorrenti, il 26 marzo 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, anch’essa notificata a queste ultime. Tra il 15 novembre 2004 e il 20 gennaio 2006 varie imprese, tra le quali non rientrano le ricorrenti, hanno chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende o della riduzione del loro importo.

8

Con lettera del 31 luglio 2007, le ricorrenti hanno presentato alla Commissione le loro osservazioni sulla comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007.

9

In esito a un’audizione tenutasi dal 12 al 14 novembre 2007 e all’invio, il 9 luglio 2009, di una lettera di esposizione dei fatti, che richiamava la loro attenzione su talune prove specifiche sulle quali la Commissione prevedeva di fondarsi nel contesto dell’adozione di una decisione definitiva, la Commissione ha adottato, il 23 giugno 2010, la decisione controversa.

10

Nella decisione controversa, la Commissione ha dichiarato che l’infrazione accertata consisteva, in primo luogo, nel coordinamento, da parte dei suddetti produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria, degli aumenti di prezzo annuali e di altri elementi di determinazione dei medesimi nell’ambito di regolari riunioni in seno alle associazioni nazionali di categoria, in secondo luogo, nella fissazione o nel coordinamento dei prezzi in occasione di eventi specifici, quali l’aumento del costo delle materie prime, l’introduzione dell’euro o dei pedaggi autostradali in Germania e, in terzo luogo, nella divulgazione e nello scambio di informazioni commerciali riservate. Dette pratiche avrebbero seguito un modello ricorrente che risultava uniforme in tutti i sei Stati membri interessati dall’indagine della Commissione. La fissazione dei prezzi nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria avrebbe seguito un ciclo annuale, più precisamente, i produttori avrebbero stabilito i loro listini prezzi, che solitamente rimanevano validi per un anno e costituivano la base per i rapporti commerciali con i grossisti.

11

La Commissione ha parimenti constatato che le pratiche sopra descritte facevano parte di un piano globale finalizzato a limitare la concorrenza tra i destinatari della decisione controversa e presentavano le caratteristiche di un’infrazione unica e continuata, la cui portata interessava tre sottogruppi di prodotti, vale a dire la rubinetteria, i box doccia e relativi accessori nonché gli articoli sanitari in ceramica (in prosieguo: i «tre sottogruppi di prodotti») e si estendeva ai territori di Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria. La Commissione ha rilevato, per quanto attiene all’organizzazione dell’intesa, l’esistenza di associazioni nazionali di categoria comprendenti membri la cui attività riguardava l’insieme dei tre sottogruppi di prodotti, che essa ha denominato «organismi di coordinamento», di associazioni nazionali di categoria comprendenti membri la cui attività riguardava almeno due di questi tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «associazioni interprodotto», nonché di associazioni specializzate comprendenti membri la cui attività riguardava uno di questi tre sottogruppi di prodotti. Essa ha infine constatato la presenza di un gruppo centrale di imprese coinvolte nell’intesa in diversi Stati membri e nell’ambito tanto di organismi di coordinamento quanto di associazioni interprodotto.

12

Quanto alla partecipazione delle ricorrenti all’infrazione accertata, la Commissione ha in primis dichiarato che, pur avendo operato durante il periodo dell’infrazione principalmente come produttori di articoli sanitari in ceramica, esse erano tuttavia a conoscenza delle varie gamme di prodotti oggetto dell’infrazione, vista la loro partecipazione alle riunioni collusive dell’organismo di coordinamento in Germania, l’IndustrieForum Sanitär, già Freundeskreis der deutschen Sanitärindustrie (in prosieguo: l’«IFS») che riguardavano i tre sottogruppi di prodotti. In secondo luogo, quanto alla portata geografica dell’intesa, la Commissione ha considerato che le ricorrenti, essendo state, per la durata della loro partecipazione ad essa, membri dell’IFS, del Fachverband Sanitärkeramische Industrie, l’organismo di coordinamento dell’associazione specializzato nel sottogruppo degli articoli sanitari in ceramica in Germania (in prosieguo: il «FSKI»), del Vitreous China-group, un’associazione specializzata nel sottogruppo di articoli sanitari in ceramica in Belgio (in prosieguo: il «VCG»), e dell’Association française des industries de céramique sanitaire, l’associazione specializzata nel sottogruppo di articoli sanitari in ceramica in Francia (in prosieguo: l’«AFICS»), avevano partecipato direttamente all’infrazione accertata nel territorio del Belgio, della Germania e della Francia. A suo avviso, molti elementi oggettivi indicavano che le ricorrenti avrebbero potuto ragionevolmente dubitare che l’infrazione accertata si estendesse solo al territorio del Belgio, della Germania e non anche al territorio della Francia, ma anche dell’Italia e dell’Austria. Per quanto attiene al territorio dei Paesi Bassi, la Commissione ha indicato di non aver riscontrato l’esistenza di un’intesa nei Paesi Bassi dopo il 1999.

13

Ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, la Commissione si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). Essa ha determinato l’importo di base dell’ammenda precisando che detto calcolo si basava, per ciascuna impresa, sulle vendite in ciascuno Stato membro interessato, moltiplicate per il numero di anni di partecipazione all’infrazione accertata in ogni Stato membro e per il sottogruppo di prodotti interessato, in modo da tenere conto del fatto che talune imprese esercitavano la loro attività solo in alcuni Stati membri o solo in uno dei tre sottogruppi di prodotti.

14

Quanto alla gravità dell’infrazione, la Commissione ha fissato il coefficiente al 15%, tenendo conto di quattro criteri di valutazione, vale a dire la natura dei comportamenti contestati, le quote di mercato combinate, l’estensione geografica e l’attuazione dell’infrazione. Essa ha inoltre fissato per le ricorrenti il coefficiente moltiplicatore da applicare, a titolo della durata dell’infrazione, all’importo di base, determinandolo in 4,33 per la Germania, 3 per il Belgio e 0,66 per la Francia. Da ultimo, al fine di dissuadere le imprese di cui trattasi dal partecipare alle pratiche collusive oggetto della decisione controversa, essa ha deciso di aumentare l’importo di base dell’ammenda applicando un importo supplementare del 15%.

15

Dopo aver determinato l’importo di base, la Commissione ha esaminato l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti atte a giustificare un adeguamento dell’importo di base. Essa ha ritenuto che non sussistesse alcuna circostanza aggravante o attenuante rispetto alle ricorrenti e, dopo l’applicazione del limite massimo del 10% del fatturato, l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, di cui all’articolo 2 della decisione controversa, era di EUR 29266325.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

16

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2010, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento parziale della decisione controversa deducendo nove motivi.

17

I primi sei motivi erano intesi a ottenere l’annullamento parziale della decisione controversa e riguardavano, rispettivamente, il primo, una violazione dei requisiti in materia di prova di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; il secondo, da un lato, una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti e, dall’altro, un errore di valutazione in relazione all’asserita partecipazione delle ricorrenti a un’intesa interprodotto nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria; il terzo, un errore di valutazione in relazione all’asserita partecipazione delle ricorrenti a un’infrazione alle regole di concorrenza nel settore degli articoli sanitari in ceramica in Germania; il quarto, un errore di valutazione in relazione all’asserita partecipazione delle ricorrenti a una concertazione sui prezzi in Belgio e in Francia; il quinto, un errore di valutazione in relazione alla qualificazione delle pratiche in questione come infrazione unica e continuata e, il sesto, la violazione del diritto al contraddittorio a causa della durata del procedimento amministrativo fra l’audizione delle ricorrenti e l’adozione della decisione controversa.

18

Il settimo motivo concerneva l’illegittimità delle disposizioni di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti del 2006 e includeva due eccezioni di illegittimità.

19

L’ottavo e il nono motivo, sollevati in via subordinata, erano intesi ad ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda e riguardavano rispettivamente, l’ottavo, la mancata considerazione, per determinare l’importo di base dell’ammenda, della minore gravità della loro partecipazione rispetto a quella degli altri partecipanti all’infrazione accertata e, il nono, il carattere sproporzionato dell’importo finale dell’ammenda loro inflitta a seguito dell’applicazione del limite massimo del 10% del fatturato.

20

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto, al punto 338, solo parzialmente il secondo, terzo e quarto motivo, esaminati alla luce del primo motivo, dichiarando che la Commissione aveva commesso un errore di valutazione nel concludere che le ricorrenti avevano partecipato all’infrazione accertata sui territori italiano, olandese e austriaco. Il Tribunale ha quindi accolto, parzialmente, ai punti da 352 a 357 della sentenza impugnata, le conclusioni presentate in via principale, dirette a ottenere l’annullamento parziale della decisione controversa.

21

Quanto alle conclusioni, presentate in via subordinata, dirette a ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, il Tribunale ha, in primo luogo, respinto come infondati, ai punti 376 e 384 della sentenza impugnata, l’ottavo e il nono motivo, con cui le ricorrenti affermavano che il metodo di calcolo dell’importo di base dell’ammenda non rispettava i principi di parità di trattamento e di personalità della pena e che l’importo finale dell’ammenda inflitta era sproporzionato e non egualitario.

22

In secondo luogo, sulla base della sua competenza estesa al merito, detto giudice ha stabilito, ai punti 385 e 386 della sentenza impugnata, che non era giustificato ridurre l’importo dell’ammenda di EUR 29266325 inflitta alle ricorrenti e che tale importo costituiva una sanzione adeguata alla luce della durata e della gravità dell’infrazione in questione.

Conclusioni delle parti

23

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il loro ricorso;

annullare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, l’articolo 1, paragrafo 1, e gli articoli 2 e 3 della decisione controversa nella parte che le riguarda;

in subordine, annullare o ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda;

in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci conformemente ai principi di diritto affermati dalla Corte, e

condannare la Commissione alle spese.

24

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare le ricorrenti alle spese.

Sull’impugnazione

25

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti sollevano sei motivi.

Sul primo motivo

26

Con il loro primo motivo, suddiviso in due parti, le ricorrenti invocano una violazione dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, della presunzione di innocenza e del diritto a un equo processo garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), derivante dal rifiuto di compiere un controllo esteso al merito, oltre che da una violazione dell’obbligo di motivazione.

Sulla prima parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

27

Con la prima parte del primo motivo, relativa in particolare ai punti 48, 55, 98, 109, 113, 132, 146, 192, 195, 201, 293 e 308 della sentenza impugnata, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 rifiutando di effettuare un controllo esteso al merito degli accertamenti di fatto e di diritto compiuti dalla Commissione nella decisione controversa.

28

A loro parere, il Tribunale si è limitato a verificare se esse avessero validamente contestato alla Commissione di essere incorsa in un errore di valutazione. Da numerosi punti della sentenza impugnata risulterebbe che il Tribunale era disposto a controllare la decisione controversa in fatto e in diritto solo nella misura in cui fossero sollevate specifiche contestazioni o in cui risultasse allo stesso tempo provata l’erroneità degli accertamenti compiuti nella decisione di cui trattasi. In mancanza di una prova siffatta, il Tribunale avrebbe ritenuto pacifici gli accertamenti compiuti dalla Commissione, benché essi fossero stati espressamente contestati. Il Tribunale si sarebbe quindi fondato su una presunzione di esattezza degli accertamenti di fatto e di fondatezza delle argomentazioni della Commissione. Il Tribunale non avrebbe infatti esaminato tutti gli elementi della decisione controversa e avrebbe rinunciato alla facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Per quanto riguarda gli accertamenti in diritto, in conformità del principio iura novit curia, il Tribunale avrebbe dovuto procedere alle proprie qualificazioni giuridiche e non limitarsi semplicemente a verificare eventuali errori della Commissione al riguardo.

29

La Commissione, dal canto suo, osserva che il controllo esteso al merito riguarda soltanto la sanzione inflitta, rispetto alla quale va a integrare il controllo di legittimità. Il controllo esteso al merito non avrebbe la funzione di sostituire il controllo di legittimità imponendo al Tribunale, a fronte di una domanda in tal senso, di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, sia rispetto all’accertamento dei fatti sia rispetto alla loro qualificazione giuridica. Il Tribunale avrebbe correttamente stabilito che un controllo esteso al merito non equivaleva a un controllo d’ufficio.

– Giudizio della Corte

30

In base a giurisprudenza costante, il controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE implica che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto della decisione impugnata rispetto agli argomenti dedotti dalla ricorrente e che disponga del potere di valutare le prove, di annullare tale decisione e di modificare l’importo delle ammende (v. sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 53 e giurisprudenza citata).

31

Il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (v. sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 63 e giurisprudenza citata).

32

Orbene, l’esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale, tuttavia, a un controllo d’ufficio e il procedimento è di tipo contraddittorio. Spetta al ricorrente, in linea di principio, dedurre i motivi a contestazione della decisione impugnata e fornire elementi di prova a sostegno di tali motivi (v. sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker‑Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 76 e giurisprudenza citata).

33

A questo proposito, occorre sottolineare che la mancanza di controllo d’ufficio di tutta la decisione impugnata non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Non è indispensabile al rispetto di tale principio che il Tribunale, che è senza dubbio tenuto a rispondere ai motivi sollevati e ad esercitare un controllo tanto in diritto quanto in fatto, sia tenuto a procedere d’ufficio ad una nuova istruzione completa del fascicolo (v. sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 66).

34

È alla luce della suddetta giurisprudenza che occorre esaminare la prima parte del primo motivo.

35

Occorre osservare che le ricorrenti sostengono essenzialmente che l’errato esercizio del controllo giurisdizionale da parte del Tribunale e, in particolare, il suo rifiuto di effettuare un controllo esteso al merito degli accertamenti in fatto e in diritto compiuti dalla Commissione nella decisione controversa, si è risolto, in vari punti della sentenza impugnata, in conclusioni errate.

36

Orbene, dalla giurisprudenza citata ai punti da 30 a 33 della presente sentenza emerge, in primis, che la competenza estesa al merito riguarda unicamente la sanzione inflitta e non la decisione controversa nel suo insieme e che, in secondo luogo, né la competenza estesa al merito né il controllo di legittimità equivalgono a un controllo d’ufficio e non impongono quindi al Tribunale di procedere d’ufficio a una nuova completa istruzione del fascicolo, a prescindere dalle censure sollevate dalla ricorrente.

37

La prima parte del primo motivo deve essere respinta come infondata in quanto si fonda sull’errato assunto che il Tribunale fosse tenuto a controllare d’ufficio la decisione controversa nella sua interezza.

Sulla seconda parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

38

Con la seconda parte del primo motivo, che si riferisce ai punti 275, 285, 359 e 360 della sentenza impugnata, le ricorrenti contestano al Tribunale di essersi limitato a esaminare gli effetti dell’illegittimità parziale della decisione controversa e degli argomenti invocati in merito all’ammenda, senza compiere una valutazione autonoma e libera alla luce di tutte le circostanze del caso di specie. Per tale ragione, il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di controllo esteso al merito, come previsto all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, in base al quale esso è tenuto ad adottare una decisione discrezionale autonoma sull’ammenda tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e senza limitarsi al contenuto del fascicolo. Orbene, il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di controllo esteso al merito e il suo obbligo di motivazione omettendo di esaminare tutti i passaggi del calcolo, di motivare l’esito di tale esame e di esaminare la proporzionalità dell’ammenda e la sua compatibilità con il principio di parità di trattamento rispetto alle ammende inflitte nei procedimenti paralleli.

39

A detta della Commissione, le ricorrenti sbagliano nel ritenere che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi su motivi che non sono stati invocati o specificati dalle ricorrenti. Inoltre, per quanto attiene all’importo dell’ammenda, il solo fatto che il Tribunale sia stato ispirato dagli orientamenti del 2006 e abbia verificato la loro applicazione non rimetterebbe in discussione la fondatezza della sentenza impugnata.

– Giudizio della Corte

40

È pacifico che il Tribunale è abilitato, al di là del mero controllo di legittimità delle ammende fissate dalla Commissione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (v. sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 124 e giurisprudenza citata).

41

Per soddisfare i requisiti di un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta per quanto riguarda l’ammenda, il giudice dell’Unione è tenuto, nell’esercizio delle competenze previste agli articoli 261 e 263 TFUE, ad esaminare ogni censura, in fatto o in diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione (v. sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker‑Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 75 e giurisprudenza citata).

42

Tuttavia, come emerge dalla giurisprudenza consolidata ricordata al punto 32 della presente sentenza, l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e il procedimento è di tipo contraddittorio. Spetta, in linea di principio, alla parte ricorrente dedurre i motivi a contestazione della decisione impugnata e fornire elementi di prova a sostegno di tali motivi.

43

Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, fatta eccezione per i motivi di ordine pubblico, il Tribunale non è chiamato a compiere un esame d’ufficio indipendente dai precisi motivi invocati dalle ricorrenti e ad adottare una decisione discrezionale autonoma sull’ammenda fissata dalla Commissione, ma deve pronunciarsi sui motivi che gli sono stati presentati dalle parti ricorrenti.

44

Quanto all’argomento dedotto dalle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di motivare il suo esame dell’importo dell’ammenda loro inflitta, il Tribunale ha stabilito anzitutto, al punto 362 della sentenza impugnata, che l’annullamento della decisione controversa per quanto attiene all’infrazione in Italia, nei Paesi Bassi e in Austria non può portare alla modifica dell’ammenda di cui trattasi, dato che la Commissione ha preso in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda di cui trattasi, non le vendite effettuate dalle ricorrenti nei suddetti paesi, ma soltanto quelle effettuate in Belgio, in Germania e in Francia.

45

Il Tribunale ha poi esaminato, ai punti da 368 a 376 della sentenza impugnata, il motivo relativo ad asseriti errori in cui la Commissione è incorsa nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda inflitta, in particolare quello commesso nella fissazione del tasso del 15% quale moltiplicatore relativo alla «gravità dell’infrazione». Secondo il Tribunale, dato che l’infrazione unica e continuata, commessa durante più anni sui territori dei tre Stati membri interessati e consistente nella fissazione ciclica dei prezzi, rientrava tra quelle più gravi, un tasso del 15% a titolo di coefficiente relativo alla «gravità dell’infrazione» doveva essere considerato adeguato, tenuto conto, in particolare, del fatto che i tassi previsti per questa tipologia di infrazione si collocano tra lo 0% e il 30%.

46

Il Tribunale ha da ultimo esaminato, ai punti da 377 a 384 della sentenza impugnata, il motivo relativo all’asserito carattere sproporzionato e non egualitario dell’ammenda inflitta in ragione del suo importo, pari al 10% del fatturato annuale delle ricorrenti. Esso ha ritenuto, alla luce della giurisprudenza constante, che l’applicazione del limite massimo del 10% del fatturato non violi i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

47

A questo proposito, in base a giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro argomentazioni e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v. sentenza dell’11 luglio 2013, Gosselin Group/Commissione, C‑429/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:463, punto 53 e giurisprudenza citata).

48

Ciò considerato, si deve riconoscere che il Tribunale ha compiuto un esame approfondito dei motivi relativi all’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione e ha motivato sufficientemente il suo esame sul punto.

49

Compete inoltre al Tribunale esaminare il carattere adeguato dell’importo di un’ammenda e, in linea di principio, non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, sull’importo delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione da parte loro del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 29 e giurisprudenza citata).

50

La seconda parte del primo motivo e il primo motivo nel suo insieme sono quindi infondati.

Sul secondo motivo

51

Il secondo motivo, suddiviso in due parti, verte su una violazione dell’articolo 263 TFUE e del diritto a un ricorso effettivo previsto all’articolo 47, primo comma, della Carta, in ragione dell’inadeguatezza dell’esame cui sono stati sottoposti gli accertamenti della Commissione nell’ambito del controllo di legittimità e in ragione di un superamento dei limiti del suddetto controllo.

Sulla prima parte del secondo motivo

– Argomenti delle parti

52

Con la prima parte del secondo motivo, le ricorrenti affermano che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 263 TFUE e il diritto a un ricorso effettivo per aver loro imposto, nel quadro del controllo di legittimità, in particolare ai punti 98, 146, 195, 293 e 308 della sentenza impugnata, oneri di allegazione e di prova eccessivi. Esso avrebbe dovuto verificare la correttezza dell’interpretazione data dalla Commissione agli elementi di prova invocati e delle conclusioni da essa tratte. Non può ritenersi, a questo riguardo, che le conclusioni della Commissione o le valutazioni in diritto da essa compiute godano di una presunzione di esattezza. Il Tribunale avrebbe posto l’onere della prova a carico delle ricorrenti ancor prima di procedere a una propria valutazione dell’insieme degli indizi. Non si può imporre a un ricorrente di fornire prova contraria rispetto alle affermazioni della Commissione quando quest’ultima non ha invocato, nella decisione controversa, elementi a supporto di esse.

53

Le ricorrenti concludono che il Tribunale, respingendo, ai punti 134, 138, 141, 144, 146, 187, 252, 293 e 308 della sentenza impugnata, le loro argomentazioni in ragione di un asserito onere della prova su di esse gravante, non avrebbe esercitato in maniera sufficiente il suo controllo di legittimità e avrebbe così violato l’articolo 263 TFUE e il diritto a un ricorso effettivo.

54

Per quanto attiene all’asserita esistenza di una «presunzione di esattezza», la Commissione sottolinea che, in base alla giurisprudenza, quando essa si fonda su elementi di prova che sono, in linea di principio, sufficienti per dimostrare un’infrazione, spetta all’impresa interessata dimostrare in maniera adeguata, da una parte, l’esistenza della circostanza invocata e, dall’altra, che detta circostanza mette in discussione il valore probatorio degli elementi di prova su cui si fonda la Commissione.

55

Contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, la Commissione ritiene di aver indicato elementi di prova sufficienti a fondamento della sua decisione controversa e che l’onere di identificare gli elementi contestati, formulare censure e fornire le relative prove gravasse sulle ricorrenti. Posto che il suddetto requisito processuale non contrasterebbe con l’onere della prova a carico della Commissione, la prima parte del secondo motivo dovrebbe essere respinta.

– Giudizio della Corte

56

Da giurisprudenza costante risulta che spetta alla parte o all’autorità che deduce un’infrazione delle regole sulla concorrenza l’onere di provare l’esistenza di tale infrazione, e all’impresa o all’associazione di imprese che sollevano un mezzo difensivo contro la constatazione di un’infrazione l’onere di provare che le condizioni per l’applicazione della norma sulla quale si fonda tale mezzo difensivo sono soddisfatte, di modo che detta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi di prova (v. sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 29 e giurisprudenza citata).

57

Anche se, secondo tali principi, l’onere della prova grava vuoi sulla Commissione vuoi sull’impresa o associazione interessata, gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato assolto (v. sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 30 e giurisprudenza citata).

58

Inoltre, ciò che si richiede a un ricorrente nell’ambito di un ricorso giurisdizionale è di identificare gli elementi contestati della decisione impugnata, di formulare censure a tale riguardo e di addurre prove, che possono essere costituite da seri indizi, volte a dimostrare che le proprie censure sono fondate (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C‑272/09 P, EU:C:2011:810, punto 105).

59

Nel caso di specie, occorre osservare che il Tribunale ha richiamato, in primo luogo, ai punti da 90 a 92 della sentenza impugnata, la giurisprudenza relativa alla nozione di «infrazione unica e continuata». In secondo luogo, esso ha richiamato, ai punti da 93 a 108 della sentenza in parola, le regole in materia di prova applicabili nell’ambito di una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

60

Più precisamente, fondandosi sulla giurisprudenza consolidata della Corte, il Tribunale ha dichiarato, al punto 97 della sentenza impugnata, che, poiché la Commissione ha potuto accertare che un’impresa ha partecipato a riunioni aventi manifesto carattere anticoncorrenziale, esso poteva, senza procedere indebitamente a un’inversione dell’onere della prova o violare la presunzione di innocenza, ritenere che gravasse su detta impresa fornire una spiegazione diversa del contenuto delle riunioni di cui trattasi. Inoltre, il Tribunale ha ricordato, al punto 98 della sentenza di cui trattasi, che gravava sulla suddetta impresa non soltanto dedurre una circostanza idonea a mettere in discussione il valore probatorio degli elementi di prova su cui si fonda la Commissione, ma anche dimostrare l’esistenza di detta circostanza e, altresì, che quest’ultima mette in dubbio il valore probatorio degli elementi di prova su cui si fonda la Commissione.

61

Il Tribunale non ha violato le disposizioni in materia di onere della prova, dal momento che esso ha verificato, ai punti da 111 a 147 della sentenza impugnata, la qualificazione delle condotte di cui trattasi come infrazione unica e continuata e, ritenendo che la Commissione potesse legittimamente giungere a una siffatta conclusione, ha richiesto alle ricorrenti di fornire prova delle circostanze idonee a rimettere in discussione le conclusioni cui era pervenuta la Commissione in merito alla suddetta qualificazione.

62

Alla luce di quanto precede, la prima parte del secondo motivo risulta infondata.

Sulla seconda parte del secondo motivo

– Argomenti delle parti

63

Con la seconda parte del secondo motivo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha ecceduto i limiti del controllo di legittimità per aver compiuto un controllo esteso al merito unilaterale a loro danno. Esse sostengono che il Tribunale si è spinto oltre gli accertamenti compiuti dalla Commissione nella decisione controversa e ha oltrepassato i limiti del controllo di legittimità, riclassificando i fatti che la Commissione aveva erroneamente qualificato dal punto di vista giuridico.

64

In particolare, al punto 213 della sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe anzitutto intervenuto sulla qualificazione, compiuta dalla Commissione nella decisione controversa, con riferimento allo scambio di informazioni e l’avrebbe trasformata in un accordo interprodotto sui prezzi. In secondo luogo, ai punti 261, 311 e 312 della sentenza di cui trattasi, esso avrebbe riconosciuto un elevato potere probatorio alla partecipazione delle ricorrenti a riunioni che non sono state oggetto di esame nella decisione controversa. In terzo luogo, ai punti 235, 239 e 298 di detta stessa sentenza, il Tribunale, respingendo l’argomentazione delle ricorrenti secondo cui gli elementi di prova non dimostravano l’esistenza di accordi conclusi in occasione degli eventi interessati, avrebbe ritenuto che un tentativo di raggiungere un accordo costituisse già un’infrazione all’articolo 101 TFUE. Il Tribunale sarebbe quindi partito dal presupposto che un «tentativo d’accordo» integra già una pratica concordata e avrebbe imputato quest’ultima alle ricorrenti. Il Tribunale avrebbe dunque attribuito ai fatti una qualificazione diversa rispetto a quella della Commissione e avrebbe superato i limiti del controllo di legittimità.

65

La Commissione sottolinea, anzitutto, quanto alle riunioni controverse, che il Tribunale non ha mai esaminato le tre riunioni di cui trattasi. Quanto, poi, all’asserita riqualificazione dello scambio di informazioni come accordo, essa, quand’anche dimostrata, non potrebbe di per sé portare all’annullamento della sentenza impugnata, considerato l’oggetto anticoncorrenziale di dette riunioni. Le nozioni di «accordo» e di «pratica concordata» comprenderebbero forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono soltanto in ragione per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano. Secondo la suddetta istituzione, è quindi sufficiente fornire la prova dell’una o dell’altra per dimostrare l’esistenza di una violazione dell’articolo 101 TFUE. Infine, l’asserita illegittima riqualificazione della decisione controversa, che il Tribunale avrebbe compiuto ai punti 235, 239 e 298 della sentenza impugnata, sarebbe una mera supposizione delle ricorrenti.

66

A detta della Commissione, occorre quindi respingere la seconda parte del secondo motivo e il motivo in parola nella sua interezza.

– Giudizio della Corte

67

In primo luogo, per quanto attiene all’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe oltrepassato i limiti del controllo di legittimità riqualificando i fatti che la Commissione aveva erroneamente inquadrato dal punto di vista giuridico, vale a dire riqualificando le pratiche di scambio di informazioni sui prezzi come accordo, si deve osservare che dai punti 211 e 212 della sentenza impugnata emerge chiaramente, alla luce della giurisprudenza ivi citata, che il Tribunale ha fatto riferimento alla pratica dello scambio di informazioni quale pratica concordata. Non sarebbe possibile contestargli, in ragione della mera presenza del termine «accordo» al punto 213 della sentenza di cui trattasi, di aver riqualificato il comportamento imputato alle ricorrenti.

68

Peraltro, le nozioni di «accordo» e di «pratica concordata», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, comprendono, dal punto di vista soggettivo, forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano. Di conseguenza, basta che la prova degli elementi costitutivi dell’una o dell’altra di queste forme di infrazione previste da detta disposizione sia stata fornita affinché quest’ultima comunque si applichi (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, Solvay Solexis/Commissione, C‑449/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:802, punto 52 e giurisprudenza citata).

69

Inoltre, per quanto attiene all’argomentazione secondo cui il Tribunale avrebbe riconosciuto, ai punti 261, 311 e 312 della sentenza impugnata, un elevato valore probatorio a determinati elementi di prova attinenti alla partecipazione delle ricorrenti a riunioni che non sono state oggetto di esame nella decisione controversa, si deve osservare, da una parte, che dal tenore letterale dei punti 206 e 264 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha fatto riferimento agli elenchi delle riunioni contenuti, rispettivamente, negli allegati 1 e 4 della decisione controversa e, dall’altra, che i punti 261 e 311 della sentenza di cui trattasi prospettano tutte le riunioni presenti negli elenchi di cui trattasi. Orbene, il Tribunale, pur avendo menzionato le riunioni dell’IFS del 14 novembre 2001 e del FSKI del 23 gennaio e del 5 luglio 2002, ai punti 264, 311 e 312 della sentenza impugnata, non ha, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, esaminato le suddette riunioni e non ha riconosciuto agli elementi di prova relativi alle riunioni di cui trattasi un valore probatorio elevato. Inoltre, benché tali riunioni siano menzionate nell’elenco completo delle riunioni di cui al punto 312 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso, al punto 313 di detta sentenza, che la quasi totalità, e non invece la totalità, degli elementi di prova supportano la conclusione secondo cui le ricorrenti avrebbero partecipato all’infrazione unica e continuata di cui trattasi. Ne consegue che il Tribunale non si è in realtà fondato sulle riunioni dell’IFS del 14 novembre 2001 e del FSKI del 23 gennaio e del 5 luglio 2002 per stabilire che la Commissione aveva dimostrato la partecipazione delle ricorrenti all’infrazione sul territorio tedesco dal 7 luglio 2000 al 9 novembre 2004.

70

Infine, per quanto attiene all’argomento sollevato dalle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, ai punti 235, 239 e 298 della sentenza impugnata, che un tentativo di raggiungere un accordo integri già un’infrazione all’articolo 101 TFUE, si deve ricordare che la nozione di «pratica concordata», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, corrisponde a una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punto 115 e giurisprudenza citata).

71

Così, i criteri del coordinamento e della collaborazione costitutivi di una «pratica concordata», ai sensi della stessa disposizione, devono essere intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato FUE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire nel mercato comune (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, AC‑Treuhand/Commissione, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 32 e giurisprudenza citata).

72

Peraltro, se è vero che la suddetta esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, essa vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l’effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato (v. sentenza dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punto 117 e giurisprudenza citata).

73

Ne consegue quindi che la presa di contatto, consistente nel tentativo di mettersi d’accordo sui prezzi, costituisce una pratica concordata vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, Solvay/Commissione, C‑455/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:796, punto 40).

74

La seconda parte del secondo motivo nonché il secondo motivo nella sua interezza devono pertanto essere respinti in quanto infondati.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

75

Nell’ambito del loro terzo motivo, composto da quattordici parti che devono essere esaminate congiuntamente, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha snaturato, in più occasioni, in maniera evidente e determinante, il contenuto del fascicolo e commesso, allo stesso tempo, errori di diritto e violazioni dei principi sanciti in materia di amministrazione della prova.

76

Le ricorrenti ritengono, in primo luogo, che il Tribunale, al punto 87 della sentenza impugnata, abbia snaturato le richieste di provvedimenti istruttori di cui al punto 117 del ricorso e al punto 24 della memoria di replica e le argomentazioni da loro esposte in udienza. In secondo luogo, al punto 119 della sentenza di cui trattasi, il Tribunale avrebbe snaturato taluni passaggi della decisione controversa relativi alle asserite discussioni in merito all’aumento dei prezzi degli articoli di rubinetteria in seno al FSKI. In terzo luogo, al punto 130 di detta stessa sentenza, il Tribunale avrebbe snaturato il punto 852 della decisione controversa nella parte in cui riguarda l’asserita appartenenza delle ricorrenti a varie associazioni interprodotto. In quarto luogo, ai punti da 152 a 155 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato alcuni passaggi della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 con riferimento alla contestazione di accordi regolari sui prezzi in seno all’IFS. In quinto luogo, al punto 193 della sentenza di cui trattasi, il Tribunale avrebbe snaturato le argomentazioni delle ricorrenti vertenti sul primo motivo di ricorso. In sesto luogo, al punto 208 di detta stessa sentenza, il Tribunale avrebbe snaturato la richiesta di provvedimenti istruttori di cui al punto 46 del ricorso attinente all’audizione dei testi Schinle e Kook in merito alla riunione dell’IFS del 5 ottobre 2000. In settimo luogo, al punto 213 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova e avrebbe violato i principi in materia di amministrazione della prova rispetto al contenuto degli appunti del collaboratore della Hansgrohe, sig. Schinle, relativi alla riunione dell’IFS del 5 ottobre 2000. In ottavo luogo, al punto 218 della sentenza de qua, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova attinenti alla riunione dell’IFS del 20 novembre 2002 e avrebbe travisato le richieste di provvedimenti istruttori di cui al punto 27 della replica. In nono luogo, al punto 230 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato le domande di provvedimenti istruttori di cui ai punti 57, 59 e 61 del ricorso e l’argomentazione dedotta dalle ricorrenti in merito agli aumenti dei prezzi «in occasione di eventi specifici». In decimo luogo, ai punti da 277 a 282 della sentenza di cui trattasi, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova, l’argomentazione dedotta dalle ricorrenti e la domanda di provvedimenti istruttori di cui al punto 90 del ricorso con riferimento alla riunione del FSKI del 7 e dell’8 luglio 2000. In undicesimo luogo, ai punti 299 e seguenti di detta stessa sentenza, il Tribunale avrebbe snaturato il contenuto del verbale della riunione del FSKI del 17 gennaio 2003 in relazione all’asserito accordo in materia di pedaggi autostradali e la richiesta di provvedimenti istruttori delle ricorrenti di cui al punto 101 del ricorso. In dodicesimo luogo, ai punti 312 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato la decisione controversa sotto il profilo del valore probatorio degli elementi di prova relativi alla riunione dell’IFS del 24 aprile 2001 e alle riunioni del FSKI del 23 gennaio e del 5 luglio 2002. In tredicesimo luogo, al punto 321 di detta sentenza, il Tribunale avrebbe snaturato le argomentazioni delle ricorrenti di cui al punto 110 del ricorso e al punto 43 della replica ritenendo, erroneamente, che le ricorrenti non avessero sollevato alcuna argomentazione in merito alla riunione del VCG del 30 ottobre 2001. In quattordicesimo luogo, al punto 324 di detta stessa sentenza, esso avrebbe snaturato i punti 572 e seguenti della decisione controversa con riferimento all’asserita contestazione di un accordo sui prezzi per l’anno 2005 in senso all’AFICS.

77

A questo riguardo, nell’ambito del settimo e del dodicesimo snaturamento lamentato dalle ricorrenti, esse contestano al Tribunale di aver valutato in maniera differente gli stessi elementi di prova nella presente causa e nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 settembre 2013, Villeroy & Boch Austria e a. /Commissione (T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 e T‑402/10, non pubblicata, EU:T:2013:455), e del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T‑379/10 e T‑381/10, non pubblicata, EU:T:2013:457), per quanto attiene, in particolare, al contenuto e alla presa in considerazione, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di pratiche anticoncorrenziali, di determinate riunioni cui avrebbero partecipato le ricorrenti.

78

Secondo la Commissione, tutte le suddette eccezioni di snaturamento devono essere respinte, o perché si fondano su una lettura errata della sentenza impugnata, o perché i passaggi contestati della sentenza in parola sono privi di seguito e non possono incidere sulla legittimità della medesima o, ancora, per il fatto che, in parte, le ricorrenti mirano con il terzo motivo, in realtà, ad ottenere una nuova valutazione dei fatti senza che sia stato dimostrato uno snaturamento manifesto commesso dal Tribunale.

79

Per quanto attiene, in particolare, agli snaturamenti lamentati attinenti alle richieste di provvedimenti istruttori, la Commissione osserva che il Tribunale è il solo competente a valutare la necessità di integrare le informazioni di cui dispone e che il fatto che una richiesta delle ricorrenti non abbia potuto incidere sulla valutazione del Tribunale e sia stata di conseguenza respinta non implica uno snaturamento di detta richiesta. Inoltre, l’aspetto dirimente sarebbe non tanto il fatto che la richiesta di provvedimenti sia stata o meno manifestamente snaturata, quanto piuttosto l’eventuale snaturamento della prova, aspetto, questo, che non è stato eccepito dalle ricorrenti. In ogni caso, lo snaturamento degli elementi di prova dovrebbe essere manifesto.

80

In conclusione, a detta della Commissione, nella sentenza impugnata il Tribunale non ha oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole delle prove, e tale valutazione sarebbe in linea con quella compiuta al punto 133 della sentenza del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T‑379/10 e T‑381/10, non pubblicata, EU:T:2013:457).

Giudizio della Corte

81

In primo luogo, per quanto attiene alle parti del terzo motivo relative ai provvedimenti istruttori, da giurisprudenza consolidata risulta che spetta al giudice dell’Unione decidere, in funzione delle circostanze della controversia, se sia necessario disporre la produzione di un documento, secondo le disposizioni del regolamento di procedura in materia di provvedimenti istruttori. Per quanto riguarda il Tribunale, dal combinato disposto degli articoli 49 e 65, lettera b), del suo regolamento di procedura, nella versione applicabile alla data della sentenza impugnata, risulta che la richiesta di produzione di documenti fa parte dei provvedimenti istruttori che il Tribunale può adottare in qualsiasi fase del procedimento (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, Salzgitter/Commissione, C‑182/99 P, EU:C:2003:526, punto 41 e giurisprudenza citata; del 2 ottobre 2003, Aristrain/Commissione, C‑196/99 P, EU:C:2003:529, punto 67 e giurisprudenza citata; del 2 ottobre 2003, Ensidesa/Commissione, C‑198/99 P, EU:C:2003:530, punto 28 e giurisprudenza citata, e del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, EU:C:2003:531, punto 67 e giurisprudenza citata).

82

La sesta parte del terzo motivo nella sua interezza e la prima, ottava, nona, decima e undicesima parte di detto motivo, ove riguardano i provvedimenti istruttori, devono quindi essere respinte, dal momento che il Tribunale ha respinto le richieste di audizione dei testi proposte dalle ricorrenti, ritenendo superflue dette misure, sotto un primo profilo, alla luce dell’esame delle prove che dimostrano l’esistenza di un’infrazione unica e continuata ai punti da 109 a 147 della sentenza impugnata, sotto un secondo profilo, in considerazione del rilievo espresso al punto 213 di detta sentenza, secondo cui gli appunti della Hansgrohe erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di un comportamento illecito in seno all’incontro dell’IFS del 5 ottobre 2000, sotto un terzo profilo, sulla base dell’affermazione, contenuta al punto 218 di detta stessa sentenza, secondo cui il verbale dell’incontro dell’IFS del 20 novembre 2002 dimostra una presa di contatto diretta tra operatori economici idonea a distorcere le regole della concorrenza, sotto un quarto profilo, sulla scorta dell’analisi della responsabilità delle ricorrenti per la condotta anticoncorrenziale in occasione di eventi specifici compiuta ai punti da 231 a 253 della sentenza impugnata, sotto un quinto profilo, alla luce dell’esame delle prove che attestano la natura illecita delle riunioni del FSKI del 7 e dell’8 luglio 2000, esame svolto ai punti da 275 a 284 della sentenza di cui trattasi, e, sotto un sesto profilo, sulla base dell’analisi, effettuata ai punti da 296 a 306 di detta stessa sentenza e risultante dal rilievo del Tribunale secondo cui è stato dimostrato un tentativo di trovare un accordo quanto alle conseguenze in termini di aumenti dei prezzi derivanti dall’introduzione in Germania dei pedaggi autostradali, in occasione della riunione del FSKI del 17 gennaio e 4 luglio 2003.

83

In secondo luogo, quanto alle parti del terzo motivo relative allo snaturamento delle argomentazioni dedotte dalle ricorrenti, occorre osservare come queste ultime, con tali parti – ad eccezione di quelle dedotte a supporto della tredicesima parte del motivo – affermino non già che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare i motivi invocati in primo grado, ma che esso avrebbe interpretato e riassunto erroneamente le loro argomentazioni.

84

Orbene, è sufficiente osservare che, posto che le ricorrenti non lamentano l’omesso esame da parte del Tribunale dei motivi invocati in primo grado, la questione se esso abbia riassunto in modo erroneo gli argomenti delle ricorrenti resta irrilevante ai fini dell’esito del presente giudizio e, pertanto, devono essere respinte la quinta e la decima parte del terzo motivo, nella loro interezza, e la prima e la nona parte di detto motivo, nella misura in cui vertono sullo snaturamento delle argomentazioni delle ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2010, Knauf Gips/Commissione, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punto 32).

85

In terzo luogo, per quanto attiene alla tredicesima parte del terzo motivo, con cui le ricorrenti affermano che il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che esse non hanno sollevato alcun motivo attinente alla riunione del VCG del 30 ottobre 2001, occorre osservare, da una parte, che il Tribunale ha rilevato, al punto 316 della sentenza impugnata, che le ricorrenti non negano la loro partecipazione alle riunioni delle associazioni nazionali di categoria sui territori belga e francese, bensì la natura delle condotte tenute in occasione di detti incontri. In tal senso, le ricorrenti sostenevano che, posto che le decisioni in seno a ciascuna impresa sarebbero state adottate a livello della società madre e che i loro rappresentanti a tali riunioni non avevano alcun margine di trattativa, gli scambi di informazioni intervenuti in occasione dei suddetti incontri non potevano essere equiparati a un coordinamento degli aumenti dei prezzi e non avevano quindi oggetto anticoncorrenziale. Dall’altra, è essenzialmente per i motivi succitati che le ricorrenti hanno formalmente negato dinanzi al Tribunale ‑ al punto 110 del loro ricorso di annullamento e al punto 43 della loro memoria di replica, richiamati a sostegno della presente impugnazione – il raggiungimento di un accordo sui prezzi in occasione dell’incontro del VCG del 30 ottobre 2001. Orbene, i suddetti motivi sono stati, correttamente, respinti dal Tribunale al punto 318 della sentenza impugnata. Date le circostanze, si deve ritenere che, malgrado la formulazione utilizzata al punto 321 della sentenza impugnata, che lascia pensare che le ricorrenti non avessero negato il carattere anticoncorrenziale della riunione del 30 ottobre 2001, tale formulazione non rilevi ai fini della definizione della presente controversia. La tredicesima parte del terzo motivo è quindi infondata.

86

In quarto luogo, per quanto attiene alle parti del terzo motivo relative agli snaturamenti degli elementi di prova, occorre ricordare che uno snaturamento sussiste qualora, senza che occorra assumere nuove prove, la valutazione degli elementi di prova esistenti risulti manifestamente errata. Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2015, Italia/Commissione, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, punto 52).

87

Tuttavia, la settima parte del terzo motivo, nella sua interezza, e l’ottava, decima e undicesima parte di detto motivo, nella misura in cui riguardano gli snaturamenti degli elementi di prova, si fondano su una lettura frammentaria ed errata della sentenza impugnata. Le ricorrenti vogliono, infatti, essenzialmente, che la Corte valuti ex novo i fatti e gli elementi di prova, il che esula della sua competenza in sede di impugnazione. La settima, ottava, decima e undicesima parte del terzo motivo sono quindi irricevibili nella misura in cui riguardano gli snaturamenti degli elementi di prova.

88

In quinto luogo, per quanto attiene alle parti del terzo motivo vertenti su snaturamenti della decisione controversa e della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007, occorre osservare, sotto un primo aspetto, con riferimento alla seconda e alla terza parte di detto motivo, che le ricorrenti sostengono che il Tribunale si è espresso in maniera imprecisa al punto 119 della sentenza impugnata – in cui ha dichiarato che oggetto di discussione, in occasione delle due riunioni del FSKI, erano non soltanto i volumi di vendite, ma anche gli aumenti dei prezzi nel settore della rubinetteria – e che la formulazione di cui al punto 130 di detta sentenza può essere intesa come indicante che esse partecipavano a più di un’associazione interprodotto. Tali formulazioni, seppur imprecise, non possono tuttavia rimettere in discussione la conclusione raggiunta, vale a dire, anzitutto, che i contatti bilaterali tra imprese confermavano l’esistenza di stretti collegamenti fra i tre sottogruppi di prodotti, che le ricorrenti, poi, erano consapevoli del comportamento collusivo globale contestato o potevano ragionevolmente prevedere che l’infrazione accertata riguardasse i suddetti tre sottogruppi e, infine, che le ricorrenti hanno partecipato all’infrazione unica e continuata controversa in ragione della loro partecipazione alle riunioni dell’IFS vertenti sui suddetti tre sottogruppi. La seconda e terza parte in esame non possono pertanto essere accolte.

89

Per quanto attiene, sotto un secondo aspetto, alla quarta parte del terzo motivo, basti osservare che dalla lettura dei punti da 150 a 159 della sentenza impugnata non emerge alcuno snaturamento manifesto del contenuto della comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007. Le ricorrenti vogliono, essenzialmente, che la Corte valuti nuovamente i fatti e gli elementi di prova, richiesta, questa, irricevibile in sede di impugnazione. La suddetta quarta parte è quindi irricevibile.

90

Sotto un terzo aspetto, con riferimento alla dodicesima parte del terzo motivo, in primis, come emerge dal punto 69 della presente sentenza, il Tribunale non ha esaminato gli incontri dell’IFS del 14 novembre 2001 e del FSKI del 23 gennaio e del 5 luglio 2002, né ha fondato le sue conclusioni in merito all’infrazione contestata su detti incontri, e, in secundis, per quanto attiene all’argomento relativo alla soluzione accolta nelle sentenze del 16 settembre 2013, Villeroy & Boch Austria e a./Commissione (T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 e T‑402/10, non pubblicata, EU:T:2013:455) e del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T‑379/10 e T‑381/10, non pubblicata, EU:T:2013:457), argomento sollevato anche nell’ambito della settima parte del terzo motivo, in base a una giurisprudenza costante, l’obbligo del Tribunale di motivare le sue sentenze, in linea di principio, non può estendersi sino ad imporre che esso giustifichi la soluzione accolta in una causa rispetto a quella accolta in un’altra causa della quale è stato investito, ancorché essa riguardi la medesima decisione (v. sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 66 e giurisprudenza citata). Sono quindi infondate sia la dodicesima parte del terzo motivo, nella sua interezza, sia la settima parte di detto motivo, nella misura in cui riguarda l’argomento attinente alla soluzione accolta dal Tribunale nelle sentenze del 16 settembre 2013, Villeroy & Boch Austria e a./Commissione (T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 e T‑402/10, non pubblicata, EU:T:2013:455), e del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke e a./Commissione (T‑379/10 e T‑381/10, non pubblicata, EU:T:2013:457).

91

Sotto un quarto aspetto, per quanto attiene alla quattordicesima parte del terzo motivo, si deve osservare che essa si fonda su una lettura errata della sentenza impugnata. Dalla formulazione del punto 324 della sentenza in parola non risulta, infatti, che l’espressione utilizzata dal Tribunale snaturi in maniera manifesta il contenuto della decisione controversa, in particolare alla luce delle condotte contestate, consistenti in aumenti ciclici dei prezzi. In ogni caso, tale formulazione non rimette in dubbio né il carattere anticoncorrenziale dell’incontro dell’AFICS del 25 febbraio 2004, né la partecipazione delle ricorrenti a detto incontro. La quattordicesima parte in esame è quindi infondata.

92

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il terzo motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul quarto motivo

93

Con il quarto motivo, comprendente due parti, le ricorrenti eccepiscono taluni errori processuali e una violazione dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale e degli articoli 48, paragrafo 2, 47, primo comma, e 52, paragrafo 3, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU, in ragione dell’ammissione di prove non opponibili, della presa in considerazione di un’argomentazione tardiva della Commissione e del rigetto di richieste di provvedimenti istruttori senza un’adeguata motivazione.

Sulla prima parte del quarto motivo

– Argomenti delle parti

94

Con la prima parte del quarto motivo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha ammesso e valutato prove a carico essenziali che non erano state menzionate nella comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 o nella decisione controversa e che erano state inoltre presentate, in parte, tardivamente nel corso del procedimento. In tale contesto, il Tribunale avrebbe, inoltre, preso in considerazione e utilizzato, nella sentenza impugnata, contro le ricorrenti, argomentazioni scritte tardive, invocate dalla Commissione successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento, e senza che venisse data loro la possibilità di replicare alle affermazioni della Commissione.

95

A questo proposito, più in particolare, il Tribunale avrebbe in primo luogo, ai punti da 162 a 167 della sentenza impugnata, commesso un errore di diritto negando l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti derivante dall’impiego, nella decisione controversa, degli appunti relativi alla riunione dell’IFS del 5 ottobre 2000, e avrebbe a sua volta violato i diritti di difesa delle ricorrenti ammettendo ed utilizzando i suddetti elementi di prova. Inoltre, la suddetta parte della sentenza impugnata si fonderebbe integralmente su un’argomentazione tardiva della Commissione, che sarebbe stata presentata per la prima volta oltre un anno e mezzo dopo la chiusura della fase scritta del procedimento. Il Tribunale, quindi, avendo tenuto conto dell’argomentazione in parola senza dare alle ricorrenti quantomeno la possibilità di rispondere, nuovamente, per iscritto, avrebbe violato l’articolo 48, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, il principio della parità delle armi e il diritto al contraddittorio delle ricorrenti.

96

In secondo luogo, ai punti 226 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe anzitutto commesso un errore di diritto negando, a torto, che la Commissione avesse violato i diritti della difesa delle ricorrenti per aver preso in considerazione gli appunti relativi alla riunione dell’IFS del 9 aprile 2003. Inoltre, esso avrebbe commesso un errore procedurale e violato i diritti della difesa delle ricorrenti per aver tenuto conto dei suddetti appunti e delle argomentazioni svolte tardivamente dalla Commissione in merito alla possibilità di rinvenire detti appunti nel fascicolo del procedimento.

97

In terzo luogo, la sentenza impugnata si fonderebbe su violazioni dei diritti della difesa per quanto attiene agli appunti relativi agli incontri dell’IFS del 5 ottobre 2000 e del 9 aprile 2003 succitati, nella misura in cui il Tribunale ha utilizzato gli appunti in parola traendone conclusioni ai punti 213, 215, 228, 281 e seguenti e 313 della sentenza impugnata, pur trattandosi di elementi di prova non opponibili.

98

La Commissione afferma che le ricorrenti hanno avuto accesso alle versioni non riservate dei documenti da esse richiamati e che le argomentazioni svolte dalla Commissione sulla base di detti documenti non integravano un nuovo motivo, ma un chiarimento intervenuto su richiesta del Tribunale. Essa avrebbe, in particolare, semplicemente replicato all’inesatta affermazione delle ricorrenti, le quali avrebbero avuto la possibilità di discutere tali aspetti in udienza.

– Giudizio della Corte

99

È pacifico che il diritto di accesso al fascicolo della Commissione mira a garantire un esercizio effettivo dei diritti della difesa – diritti che, allo stesso tempo, rientrano tra i principi fondamentali del diritto dell’Unione e sono sanciti dall’articolo 6 della CEDU – e che la violazione di detto diritto di accesso nel corso del procedimento preliminare all’adozione della decisione può, in linea di principio, comportare l’annullamento di tale decisione quando siano stati lesi i diritti della difesa dell’impresa interessata (v., in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, EU:C:2003:531, punti 126127 e giurisprudenza citata).

100

In tale ipotesi, la violazione intervenuta non è sanata dal semplice fatto che l’accesso al fascicolo sia stato reso possibile nel corso del procedimento giurisdizionale relativo a un eventuale ricorso diretto all’annullamento della decisione contestata. Qualora l’accesso sia stato concesso in tale fase, l’impresa interessata non deve dimostrare che, se essa avesse avuto accesso ai documenti non forniti, la decisione della Commissione avrebbe avuto un contenuto differente, ma soltanto che detti documenti avrebbero potuto essere utili per la sua difesa (v. sentenza del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, EU:C:2003:531, punto 128 e giurisprudenza citata).

101

A questo riguardo, in primo luogo, per quanto attiene agli appunti relativi alla riunione dell’IFS del 5 ottobre 2000, dai punti da 165 a 167 della sentenza impugnata risulta, anzitutto, che i suddetti appunti sono stati messi a disposizione delle ricorrenti prima del procedimento giudiziale, inoltre, che essi sono stati menzionati nella comunicazione degli addebiti del 26 marzo 2007 e, infine, che essi sono stati oggetto di discussione dinanzi al Tribunale.

102

In secondo luogo, per quanto attiene agli appunti relativi alla riunione dell’IFS del 9 aprile 2003, dal punto 226 della sentenza impugnata risulta, da una parte, che le ricorrenti hanno avuto accesso alla relativa versione non riservata prima del procedimento giudiziale e, dall’altra, che la Commissione ha confermato, nella sua lettera del 12 marzo 2013, che la prima pagina di detti appunti era accessibile senza restrizioni e che la versione non riservata della seconda pagina poteva essere consultata nel suo fascicolo. Dette pagine sono state inoltre oggetto di discussione dinanzi al Tribunale.

103

Del resto, si deve sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il fatto che la decisione controversa faccia riferimento non ai suddetti appunti nella loro interezza ma soltanto a una pagina o a un loro allegato non può integrare una violazione dei diritti della difesa. Tali riferimenti sono infatti sufficienti per identificare il documento di cui trattasi.

104

In terzo luogo, per quanto attiene all’asserita argomentazione tardiva della Commissione vertente sui documenti succitati, si deve osservare che dai punti da 29 a 38 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha posto quesiti scritti alle ricorrenti e alla Commissione e che è stata fissata un’udienza per il 20 marzo 2013. Gli argomenti sottoposti per iscritto a fronte di una richiesta del Tribunale e volti a chiarire determinati punti di discussione prima che essi siano analizzati in udienza non possono quindi essere considerati tardivi. Il carattere asseritamente tardivo di detta argomentazione non rimette inoltre in dubbio il fatto che le ricorrenti avevano avuto effettivamente accesso agli appunti relativi alle riunioni dell’IFS del 5 ottobre 2000 e del 9 aprile 2003.

105

In siffatte condizioni, non si può contestare al Tribunale di aver violato l’articolo 48, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura o i diritti della difesa delle ricorrenti. La prima parte del quarto motivo deve quindi essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte del quarto motivo

– Argomenti delle parti

106

Con la seconda parte del quarto motivo, le ricorrenti eccepiscono, essenzialmente, che il rifiuto del Tribunale di sentire testimoni a carico avrebbe integrato una violazione del loro diritto a un equo processo. Il Tribunale non avrebbe accolto alcuna delle richieste di provvedimenti istruttori da loro presentate. Respingendo genericamente dette richieste ai punti 135, 200, 214, 236, 240, 245, 270, 283 e 305 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe così violato il diritto delle ricorrenti a un equo processo nonché l’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU.

107

A detta della Commissione, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che il potere del Tribunale di valutare la pertinenza di una richiesta di provvedimenti istruttori rispetto all’oggetto della controversia e la necessità di sentire i testimoni si concilia con il diritto fondamentale a un processo equo e, in particolare, con l’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU.

– Giudizio della Corte

108

Occorre anzitutto ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause delle quali è investito. Il valore probatorio o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che esula dal controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dagli atti (v. sentenza del 12 giugno 2014, Deltafina/Commissione, C‑578/11 P, EU:C:2014:1742, punto 67 e giurisprudenza citata).

109

Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, anche se una domanda di audizione di testimoni, formulata nel ricorso, indica con precisione i fatti sui quali il testimone o i testimoni devono essere sentiti e i motivi che ne giustificano l’audizione, spetta al Tribunale valutare la pertinenza della domanda rispetto all’oggetto della lite e alla necessità di procedere all’audizione dei testimoni citati (v. sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punto 323 e giurisprudenza citata).

110

Infine, tale potere discrezionale del Tribunale si concilia con il diritto fondamentale a un processo equo e in particolare con l’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU. Dalla giurisprudenza della Corte emerge infatti che quest’ultima disposizione non riconosce all’accusato un diritto assoluto di ottenere la comparizione di testimoni dinanzi a un tribunale, e che incombe in linea di principio al giudice decidere circa la necessità o l’opportunità di citare un testimone. L’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU non impone la convocazione di ogni testimone ma mira ad una totale parità di armi che garantisca che il procedimento contenzioso, considerato nel suo insieme, abbia offerto all’accusato un’adeguata e sufficiente occasione di contestare i sospetti che pesavano su di lui (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punti 324325 e giurisprudenza citata).

111

La seconda parte del quarto motivo e il quarto motivo nella sua interezza devono quindi essere respinti in quanto infondati.

Sul quinto motivo

Argomenti delle parti

112

Il quinto motivo, composto da due parti che devono essere esaminate congiuntamente, verte su una violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 101 TFUE, per quanto riguarda la qualificazione giuridica dell’infrazione unica e continuata e la responsabilità delle ricorrenti in proposito.

113

Con la prima parte del motivo in parola, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha, né ai punti da 118 a 128 della sentenza impugnata né in altri passaggi della sentenza in parola, motivato sufficientemente le sue dichiarazioni in merito all’esistenza di rapporti di complementarità tra le pratiche accertate, aspetto, questo, che costituisce una condizione per la qualificazione di un’infrazione come unica.

114

Con la seconda parte del suddetto motivo, le ricorrenti affermano essenzialmente che il Tribunale ha erroneamente interpretato, ai punti 180 e seguenti della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte, nella parte che riguarda la qualificazione giuridica dell’infrazione unica e continuata, segnatamente in ragione del fatto che un’infrazione siffatta può essere riscontrata, in linea di principio, solo tra concorrenti e, in ogni caso, che esso non poteva concludere, sulla base dei fatti e delle prove del fascicolo, che le ricorrenti vi avevano partecipato.

115

La Commissione replica che il Tribunale ha esaminato diverse condotte nel gruppo di imprese considerate in una serie di punti della sentenza impugnata, rinviando ai pertinenti punti della decisione controversa. Dalla giurisprudenza della Corte si evincerebbe, in particolare, che il rapporto di complementarità tra pratiche non è una condizione per affermare l’esistenza di un’infrazione unica e che l’asserita mancanza di un’analisi a tal riguardo non integrerebbe pertanto un vizio di motivazione.

116

Per quanto attiene alla seconda parte del quinto motivo, la Commissione afferma che l’infrazione all’articolo 101 TFUE sussiste anche se la condotta di un’impresa, coordinata con quella di altre imprese, mira a restringere la concorrenza nel mercato pertinente senza che sia necessario che detta impresa sia essa stessa attiva su detto mercato. Essa aggiunge che, nel caso di specie, i partecipanti hanno condiviso l’obiettivo economico unitario partecipando alle riunioni collusive. Per imputare alle ricorrenti la condotta illecita tenuta dalle altre imprese sarebbe sufficiente che esse ne abbiano avuto conoscenza o abbiano potuto ragionevolmente prevederla. Il Tribunale avrebbe, in più occasioni, esaminato le riunioni di cartello di cui trattasi, stabilendo che le informazioni pertinenti erano state comunicate tra i produttori dei tre sottogruppi di prodotti, il che sarebbe sufficiente per riconoscere una «conoscenza o presunzione di conoscenza del comportamento illecito».

Giudizio della Corte

117

Secondo una giurisprudenza costante, una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Quindi, qualora le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 156 e giurisprudenza citata).

118

Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di «accordo» o di «pratica concordata» a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 157 e giurisprudenza citata).

119

In tal senso, un’impresa può avere partecipato direttamente al complesso dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, nel qual caso correttamente la Commissione può imputarle la responsabilità di tutti questi comportamenti e, pertanto, di tale infrazione nel suo insieme. Un’impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. Anche in un caso del genere la Commissione può imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono tale infrazione e, di conseguenza, dell’infrazione nel suo insieme (v. sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 158 e giurisprudenza citata).

120

Per contro, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o a più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che tramite il proprio comportamento essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all’intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da tali partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi, o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la Commissione deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (v. sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 159 e giurisprudenza citata).

121

A questo proposito, la Corte ha già stabilito che il Tribunale non è tenuto, al fine di qualificare diversi comportamenti illeciti come un’infrazione unica e continuata, a verificare se essi presentino un nesso di complementarità – nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o a più conseguenze del gioco normale della concorrenza – e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione del complesso degli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori nell’ambito di un piano complessivo diretto ad ottenere un unico obiettivo. Per contro, la condizione relativa alla nozione di «obiettivo unico» implica che debba verificarsi se non sussistano elementi che caratterizzano i diversi comportamenti costitutivi dell’infrazione che siano suscettibili di indicare che i comportamenti materialmente adottati da altre imprese partecipanti non condividono il medesimo oggetto o il medesimo effetto anticoncorrenziale e non si iscrivono, conseguentemente, in un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:866, punti 247248).

122

Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte non si può dedurre che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE riguardi solo le imprese attive nel mercato interessato dalle restrizioni della concorrenza, o in mercati posizionati a monte, a valle o nei pressi del medesimo, oppure le imprese che limitano la loro autonomia di comportamento in un determinato mercato in forza di un accordo o di una pratica concordata. Da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta, infatti, che il testo dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE si riferisce in generale a tutti gli accordi e le pratiche concordate che, in rapporti orizzontali o verticali, falsano la concorrenza nel mercato comune, indipendentemente dal mercato in cui le parti sono attive, così come dal fatto che solo il comportamento commerciale di una di esse sia interessato dai termini degli accordi in questione (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, AC‑Treuhand/Commissione, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punti 3435 e giurisprudenza citata).

123

Nel caso di specie occorre osservare, innanzitutto, che il Tribunale ha richiamato, ai punti da 90 a 92 della sentenza impugnata, la giurisprudenza sulla nozione di «infrazione unica e continuata». Inoltre, esso ha ricordato, ai punti da 93 a 108 della sentenza in parola, la giurisprudenza in materia di onere della prova. Infine, esso ha controllato, ai punti da 111 a 147 di detta stessa sentenza, nell’ambito dell’esame del motivo sollevato dalle ricorrenti in merito alla qualificazione dell’infrazione di cui trattasi come infrazione unica e continuata, se le pratiche e i comportamenti anticoncorrenziali si inseriscano in un «piano d’insieme».

124

In tali condizioni, posto che il Tribunale ha verificato se le pratiche e i comportamenti anticoncorrenziali di cui trattasi s’inseriscano in un «piano d’insieme» e posto che il rapporto di concorrenza tra le imprese partecipanti non è un presupposto per la qualificazione delle condotte anticoncorrenziali come infrazione unica e continuata, non è possibile contestargli di non aver sufficientemente motivato l’esame della qualificazione delle pratiche e delle condotte controverse come infrazione unica e continuata.

125

Affermando, quindi, che le ricorrenti sono responsabili, da una parte, in ragione della partecipazione diretta all’infrazione contestata e, dall’altra, in ragione della loro partecipazione indiretta ad essa, nella misura in cui erano a conoscenza dell’insieme degli altri comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa di cui trattasi nel perseguire i medesimi obiettivi o potevano ragionevolmente prevederli ed erano pronte ad accettarne i rischi, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.

126

Il quinto motivo è pertanto infondato.

Sul sesto motivo

Argomenti delle parti

127

Con il loro sesto motivo, composto da tre parti che devono essere esaminate congiuntamente, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato l’articolo 101 TFUE ritenendo che occorra qualificare le discussioni intervenute in occasione delle diverse riunioni come restrizioni intenzionali alla concorrenza e ritenendo che le ricorrenti fossero tenute a prendere le distanze dalle discussioni delle imprese non concorrenti.

128

Con la prima parte del suddetto motivo le ricorrenti affermano che una pratica concordata può, in linea di principio, essere ravvisata soltanto tra imprese tra loro in concorrenza. Orbene, ritenendo, al punto 212 della sentenza impugnata, che uno scambio di informazioni sensibili potesse essere, in sé stesso, anticoncorrenziale, il Tribunale si sarebbe fondato su un criterio errato e non avrebbe tenuto conto del contesto economico delle discussioni di cui trattasi. Esso avrebbe quindi violato l’articolo 101 TFUE.

129

Con la seconda parte del sesto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha altresì violato l’articolo 101 TFUE ritenendo, ai punti 251 e 252 della sentenza impugnata, che, per liberarsi della responsabilità per l’infrazione di cui trattasi, le ricorrenti avrebbero dovuto prendere le distanze da tutte le discussioni tenute in seno all’IFS cui hanno partecipato. Orbene, non sussisterebbe alcuna presunzione quanto al carattere anticoncorrenziale di un’intesa tra imprese non concorrenti. Secondo le ricorrenti, dalla loro presenza a discussioni attinenti ad argomenti connessi a mercati su cui esse non operano non si potrebbero trarre conclusioni circa il loro sostegno a un’iniziativa illegale.

130

Con la terza parte del sesto motivo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato l’articolo 101 TFUE ritenendo, ai punti 235, 239 e 298 della sentenza impugnata, che un «tentativo di mettersi d’accordo» sia sufficiente, in mancanza di prove in merito alla sussistenza di un siffatto accordo, per dimostrare l’esistenza di una pratica concordata. Secondo le ricorrenti, un «tentativo di mettersi d’accordo» tra imprese non concorrenti non è sufficiente per accertare una violazione dell’articolo 101 TFUE.

131

La Commissione replica che il rapporto concorrenziale è stato dimostrato per le riunioni di cartello nelle quali le ricorrenti non erano i soli produttori di ceramiche sanitarie. A suo avviso, la pressione asseritamente esercitata dai grossisti non ha privato le ricorrenti della loro autonomia. Inoltre, esse non soltanto avrebbero avuto la possibilità di reagirvi individualmente, ma avrebbero anche optato per una pratica concordata collusiva e avrebbero tentato di concordare un calendario per l’introduzione di incrementi dei prezzi. La Commissione sottolinea che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, già lo scambio di informazioni viola l’articolo 101 TFUE nella misura in cui costituisce il supporto di un altro meccanismo anticoncorrenziale.

132

La Commissione afferma che la discussione sui prezzi non riguardava esclusivamente i mercati terzi. L’obbligo di prendere le distanze dalle discussioni tenute in seno all’IFS scaturirebbe inoltre dal carattere unico e continuato dell’infrazione. In particolare, le ricorrenti si sarebbero rese responsabili per il comportamento illecito tenuto dalle altre partecipanti all’intesa nella misura in cui esse erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza di detto comportamento.

133

La Commissione ricorda che dalla giurisprudenza della Corte si evince che è sufficiente che un’impresa comunichi alle sue concorrenti informazioni nell’ottica di preparare un accordo anticoncorrenziale per provare l’esistenza di una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Detta istituzione invita la Corte a respingere il sesto motivo nella sua interezza.

Giudizio della Corte

134

Anzitutto, da una giurisprudenza consolidata risulta che lo scambio di informazioni riservate viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in particolare se rappresenta il supporto di un altro meccanismo anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 281).

135

Inoltre, lo scambio di informazioni commerciali tra concorrenti nell’ottica di preparare un accordo anticoncorrenziale è sufficiente per provare una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. A questo riguardo, non è necessario provare che i concorrenti si siano formalmente impegnati ad adottare un determinato comportamento o abbiano fissato congiuntamente il loro futuro comportamento sul mercato (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, Solvay/Commissione, C‑455/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:796, punto 40).

136

Infine, il fatto di approvare tacitamente un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e pregiudica la sua scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea quindi a far sorgere la responsabilità dell’impresa nell’ambito di un unico accordo. Inoltre, la circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale non è atta a escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione a un’intesa, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 143144).

137

Posto che, come emerge dal punto 124 della presente sentenza, il rapporto di concorrenza tra le imprese partecipanti non è una condizione per qualificare comportamenti anticoncorrenziali, come quelli controversi, come infrazione unica e continuata, erroneamente le ricorrenti ritengono che la giurisprudenza citata ai punti da 134 a 136 della presente sentenza non sia applicabile nel contesto di un’infrazione unica e continuata.

138

Infatti, ove si accogliesse l’argomentazione delle ricorrenti, la nozione di «infrazione unica e continuata» sarebbe privata di una parte del suo significato, in quanto una simile interpretazione assolverebbe le imprese partecipanti a un’infrazione unica e continuata da ogni responsabilità indiretta per le condotte delle imprese non concorrenti che contribuirebbero però, con il loro comportamento, alla realizzazione del piano d’insieme specifico per l’infrazione unica e continuata.

139

Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto che le ricorrenti potessero essere considerate responsabili sia per la loro partecipazione diretta all’intesa di cui trattasi sia per la loro partecipazione indiretta alla stessa, nella misura in cui erano a conoscenza degli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi o nella misura in cui abbiano potuto ragionevolmente prevederli e siano state pronte ad accettarne il rischio.

140

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il sesto motivo risulta infondato.

141

Posto che nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti a sostegno della propria impugnazione può essere accolto, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese

142

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

143

In conformità dell’articolo 138, paragrafo 1, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna delle ricorrenti e queste ultime sono risultate soccombenti, esse devono essere condannate alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Duravit AG, la Duravit SA e la Duravit BeLux SPRL/BVBA sono condannate alle spese.

 

Firme


( *1 ) * Lingua processuale: il tedesco.

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