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Document 62013CJ0293

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 giugno 2015.
Fresh Del Monte Produce Inc. contro Commissione europea e Commissione europea contro Fresh Del Monte Produce Inc.
Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo delle banane – Coordinamento nella fissazione dei prezzi di riferimento – Nozione di “unità economica” tra due società – Nozione di “influenza determinante” – Imputabilità del comportamento di una società all’altra – Snaturamento degli elementi di prova – Onere della prova – Principio in dubio pro reo – Nozione di “infrazione unica e continuata” – Nozione di “pratica concordata” – Nozione di “infrazione per oggetto” – Imprese partecipanti ad un’intesa – Comunicazione di informazioni alla Commissione – Obbligo giuridico – Portata – Diritto di non contribuire alla propria incriminazione – Interveniente in primo grado – Impugnazione incidentale – Ricevibilità.
Cause riunite C-293/13 P e C-294/13 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:416

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

24 giugno 2015 ( *1 )

Indice

 

Contesto normativo

 

Fatti

 

Conclusioni delle parti

 

Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale della Weichert nella causa C‑293/13 P

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sull’impugnazione della Del Monte nella causa C‑293/13 P

 

Sull’interesse della Weichert a presentare una comparsa di risposta

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sul primo motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P, vertente sull’assenza di unità economica tra la Del Monte e la Weichert durante il periodo di infrazione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sul secondo motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sul terzo motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P, vertente sull’onere della prova

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sul quarto motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P, vertente sul principio in dubio pro reo

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sul quinto motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P, vertente sull’assenza di un’infrazione unica e continuata

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sull’impugnazione della Commissione nella causa C‑294/13 P

 

Sull’interesse della Weichert a presentare una comparsa di risposta

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sul primo motivo di impugnazione nella causa C‑294/13 P, vertente sull’esistenza di un obbligo giuridico per la Weichert di fornire informazioni alla Commissione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sul secondo motivo di impugnazione nella causa C‑294/13 P, vertente sull’assenza di unità economica tra la Del Monte e la Weichert nel corso del procedimento amministrativo

 

Sulle impugnazioni incidentali della Weichert e della Del Monte nella causa C‑294/13 P

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio della Corte

 

Sulla controversia in primo grado

 

Sulle spese

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo delle banane — Coordinamento nella fissazione dei prezzi di riferimento — Nozione di “unità economica” tra due società — Nozione di “influenza determinante” — Imputabilità del comportamento di una società all’altra — Snaturamento degli elementi di prova — Onere della prova — Principio in dubio pro reo — Nozione di “infrazione unica e continuata” — Nozione di “pratica concordata” — Nozione di “infrazione per oggetto” — Imprese partecipanti ad un’intesa — Comunicazione di informazioni alla Commissione — Obbligo giuridico — Portata — Diritto di non contribuire alla propria incriminazione — Interveniente in primo grado — Impugnazione incidentale — Ricevibilità»

Nelle cause riunite C‑293/13 P e C‑294/13 P,

aventi ad oggetto impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 24 maggio 2013,

Fresh Del Monte Produce Inc., con sede in George Town, Isole Cayman (Regno Unito), rappresentata da B. Meyring, Rechtsanwalt, e L. Suhr, advocate, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da A. Biolan, M. Kellerbauer e P. Van Nuffel, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata da K. Smith, QC, nonché da C. Humpe e S. Kon, solicitors,

interveniente in primo grado (C‑293/13 P),

e

Commissione europea, rappresentata da A. Biolan, M. Kellerbauer e P. Van Nuffel, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Fresh Del Monte Produce Inc., con sede in George Town, Isole Cayman (Regno Unito), rappresentata da B. Meyring, Rechtsanwalt, e L. Suhr, advocate, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente in primo grado,

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata da K. Smith, QC, nonché da C. Humpe e S. Kon, solicitors,

interveniente in primo grado (C‑294/13 P),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore) e J. L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 ottobre 2014,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 dicembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione nella causa C‑293/13 P, la Fresh Del Monte Produce Inc. (in prosieguo: la «Del Monte») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Fresh Del Monte Produce/Commissione (T‑587/08, EU:T:2013:129; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo, da un lato, ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2008) 5955 definitivo della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/39 188 – Banane) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, ha accolto la sua domanda diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale con tale decisione.

2

Con la sua impugnazione incidentale nella causa C‑293/13 P, la Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Weichert») chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

3

Con la sua impugnazione nella causa C‑294/13 P, la Commissione europea chiede l’annullamento del punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ha disposto la riduzione dell’ammenda inflitta alla Del Monte con la decisione controversa.

4

Con le rispettive impugnazioni incidentali nella causa C‑294/13 P, la Del Monte e la Weichert chiedono, nel caso in cui la Corte dovesse accogliere l’impugnazione proposta dalla Commissione in tale causa, da un lato, l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che esse non possono avvalersi del diritto di non contribuire alla propria incriminazione e, dall’altro, la riduzione dell’ammenda loro inflitta in solido.

Contesto normativo

5

L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), intitolato «Richiesta di informazioni», ai paragrafi da 1 a 4 così dispone:

«1.   Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o con decisione, richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie.

2.   Nell’inviare una semplice domanda di informazioni ad un’impresa o associazione di imprese, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite nonché le sanzioni previste dall’articolo 23 nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.

3.   Quando richiede alle imprese o associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Indica altresì le sanzioni previste dall’articolo 23 e indica o commina le sanzioni di cui all’articolo 24. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia [dell’Unione europea] avverso la decisione.

4.   L’obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome dell’impresa o associazione di imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste in nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti».

6

L’articolo 23 di detto regolamento, intitolato «Ammende», al proprio paragrafo 1, lettere a) e b), precisa che:

«La Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza:

a)

forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una domanda rivolta a norma dell’articolo 17 o dell’articolo 18, paragrafo 2;

b)

in risposta ad una richiesta formulata mediante decisione adottata ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 18, paragrafo 3, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito».

7

L’articolo 24 del medesimo regolamento, intitolato «Penalità di mora», al paragrafo 1, lettera d), così prevede:

«La Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato durante l’esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

(...)

d)

a fornire in maniera completa ed esatta un’informazione richiesta mediante decisione adottata ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 18, paragrafo 3».

8

Ai sensi dei punti da 20 a 23 della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»):

«B. Riduzione dell’importo di un’ammenda

20.

Le imprese che non soddisfano i requisiti indicati nella sezione A di cui sopra possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta.

21.

Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova.

22.

Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto.

23.

In ogni decisione finale adottata al termine del procedimento amministrativo, la Commissione determinerà:

a)

se gli elementi di prova forniti da un’impresa hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione in quello stesso momento;

b)

il livello della riduzione di cui un’impresa beneficerà, che verrà stabilito come indicato di seguito in relazione all’importo delle ammende che la Commissione avrebbe altrimenti inflitto:

Prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 30-50%,

Seconda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20-30%,

Altre imprese che soddisfano la condizione di cui al punto 21: riduzione massima del 20%.

Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. La Commissione potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire d[a]lla data del suo contributo.

Inoltre, se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».

Fatti

9

Ai fini del presente procedimento, i fatti all’origine della controversia, come indicati ai punti da 1 a 35 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

10

Il gruppo Fresh Del Monte Produce è uno dei leader mondiali nella produzione, nel commercio e nella distribuzione, a struttura verticalmente integrata, di frutta e verdura fresca e tagliata fresca, nonché uno dei principali produttori e distributori di frutta e verdura preparata, di succhi, di bevande, di snack e dessert in Europa, negli Stati Uniti, in Medio Oriente e in Africa. Tale gruppo commercializza i suoi prodotti, in particolare le banane, in tutto il mondo sotto il marchio Del Monte.

11

La Del Monte è la società di vertice del gruppo Fresh Del Monte Produce. Quest’ultimo è attivo nella commercializzazione delle banane in Europa grazie a numerose società interamente controllate, in particolare la Del Monte Fresh Produce International Inc., la Del Monte (Germany) GmbH e la Del Monte (Holland) BV.

12

La Weichert era, all’epoca dei fatti, una società in accomandita di diritto tedesco, principalmente impegnata nella commercializzazione di banane, di ananas e di altra frutta esotica nell’Europa del Nord. Dal 24 giugno 1994 al 31 dicembre 2002 la Del Monte deteneva, indirettamente, una partecipazione dell’80% nella Weichert, attraverso la sua controllata al 100% Westeuropa-Amerika-Linie GmbH (in prosieguo: la «WAL»). La Weichert era, sino al 31 dicembre 2002, il distributore esclusivo per l’Europa del Nord delle banane della Del Monte.

13

A tale riguardo, la Commissione ha considerato, ai punti 382 e 383 della decisione controversa, che la Weichert era una partnership tra la Del Monte, socio accomandante, e, inizialmente, il sig. D. W., poi, a decorrere dal marzo 1999, la famiglia Weichert, nella loro qualità di soci accomandatari. In particolare, essa ha indicato che il rapporto commerciale tra i soci di quest’impresa congiunta è stato costituito con un accordo di associazione, inteso a definire lo statuto della società in accomandita e, più in particolare, i meccanismi di controllo e di direzione (in prosieguo: l’«accordo di associazione»), e con un accordo esclusivo di distribuzione riguardante le banane fornite dalla Del Monte ai fini della loro importazione nella Comunità (in prosieguo: l’«accordo di distribuzione»).

14

L’8 aprile 2005, la Chiquita Brands International Inc. (in prosieguo: la «Chiquita») ha presentato una richiesta di immunità in forza della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

15

Il 3 maggio 2005 la Commissione ha concesso alla Chiquita un’immunità condizionata dall’ammenda in applicazione del punto 8, lettera a), di detta comunicazione.

16

Il 20 luglio 2007, la Commissione ha inviato segnatamente alla Chiquita, alla Dole Food Company Inc. (in prosieguo: la «Dole»), alla Del Monte ed alla Weichert una comunicazione degli addebiti.

17

Il 15 ottobre 2008, la Commissione ha adottato la decisione controversa, nella quale accerta, ai punti da 1 a 3, che le destinatarie di quest’ultima hanno partecipato ad una pratica concordata consistente nel coordinare i loro prezzi di riferimento delle banane commercializzate nell’Europa del Nord, ossia in Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia, e ciò dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002.

18

Dai punti 104 e 107 della decisione controversa risulta che la Chiquita, la Dole e la Weichert fissavano il prezzo di riferimento per la loro marca ogni settimana, nel caso specifico il giovedì mattina, e l’annunciavano ai loro clienti. L’espressione «prezzo di riferimento» corrispondeva generalmente ai prezzi di riferimento per le banane verdi, mentre i prezzi di riferimento per le banane gialle erano dati normalmente dall’offerta cosiddetta «verde» maggiorata di un canone di maturazione.

19

La Commissione, ai punti 34 e 104 della decisione controversa, rileva che i «prezzi reali» pagati dai dettaglianti e dai distributori per le banane potevano risultare sia da negoziazioni che si svolgevano su base settimanale, nella specie il giovedì pomeriggio o più tardi, sia dall’attuazione di contratti di fornitura con formule di tariffazione prestabilite che indicavano un prezzo fisso o che collegavano il prezzo ad un prezzo di riferimento del venditore o di un concorrente, o ad un altro prezzo di riferimento quale il «prezzo Aldi». La catena di commercio al dettaglio Aldi riceveva ogni giovedì, tra le 11:00 e le 11:30, offerte da parte dei suoi fornitori e formulava in seguito una controproposta, il «prezzo Aldi», quello pagato ai fornitori, che in generale veniva fissato verso le 14:00. A decorrere dal secondo semestre del 2002, il «prezzo Aldi» ha iniziato ad essere sempre più utilizzato quale indicatore di calcolo del prezzo della banana per un certo numero di altre transazioni, segnatamente quelle concernenti le banane di marca.

20

La Commissione chiarisce, ai punti da 51 a 210 della decisione controversa, che le destinatarie di quest’ultima si erano impegnate in comunicazioni bilaterali di pretariffazione nel corso delle quali discutevano dei fattori di tariffazione della banana, cioè dei fattori relativi ai prezzi di riferimento per la settimana seguente, oppure dibattevano o rivelavano le tendenze seguite dai prezzi o davano indicazioni sui prezzi di riferimento per la settimana seguente. Siffatte comunicazioni avevano luogo prima che le imprese interessate stabilissero i loro prezzi di riferimento, generalmente il mercoledì, e si riferivano tutte ai futuri prezzi di riferimento.

21

Ai punti 56 e 57 della decisione controversa, la Commissione ha constatato che la Dole ha pertanto comunicato in maniera bilaterale sia con la Chiquita che con la Weichert. La Chiquita era a conoscenza delle comunicazioni di pretariffazione o quantomeno si aspettava che esistessero comunicazioni di tal genere tra la Dole e la Weichert.

22

Dal punto 54 della decisione controversa risulta che tali comunicazioni bilaterali di pretariffazione erano dirette a ridurre l’incertezza legata al comportamento delle imprese circa i prezzi di riferimento che esse dovevano fissare nella mattinata del giovedì.

23

La Commissione indica, ai punti da 198 a 208, 227, 247 e da 273 a 277 della decisione controversa, che le imprese interessate, dopo aver stabilito i prezzi di riferimento il giovedì mattina, si scambiavano bilateralmente tali prezzi. Tale scambio successivo consentiva a tali imprese di controllare le singole decisioni di tariffazione, tenendo conto delle comunicazioni di pretariffazione avvenute in precedenza, e rafforzava i loro vincoli di cooperazione.

24

La Commissione ritiene, al punto 115 della decisione controversa, che i prezzi di riferimento servissero quantomeno come segnali, tendenze e/o indicazioni diretti al mercato per quanto riguarda l’evoluzione prevista del prezzo delle banane e che fossero importanti per il commercio della banana ed i prezzi ottenuti. Inoltre, in talune transazioni, il prezzo era direttamente connesso ai prezzi di riferimento in applicazione di formule basate su questi ultimi.

25

Dai punti 228 e 229 della decisione controversa risulta che, secondo la Commissione, le imprese interessate hanno dovuto necessariamente tener conto delle informazioni ricevute dai concorrenti all’atto della definizione del loro comportamento sul mercato, come la Chiquita e la Dole hanno anche ammesso espressamente.

26

La Commissione conclude, ai punti 54 e 271 della decisione controversa, che le comunicazioni di pretariffazione tra, da un lato, la Dole e la Chiquita e, dall’altro, la Dole e la Weichert potevano influire sui prezzi praticati dagli operatori, riguardavano la fissazione dei prezzi e davano luogo ad una pratica concordata avente ad oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE.

27

La medesima istituzione ritiene, al punto 258 della decisione controversa, che tutti gli accordi collusivi descritti in tale decisione costituiscano un’infrazione unica e continuata avente ad oggetto la restrizione della concorrenza in seno alla Comunità ai sensi dell’articolo 81 CE. La Chiquita e la Dole sono state ritenute responsabili dell’infrazione unica e continuata nella sua globalità, mentre la Weichert è stata considerata responsabile solo della parte dell’infrazione relativa agli accordi collusivi con la Dole.

28

Tenuto conto del fatto che il mercato della banana nell’Europa del Nord era contraddistinto da un notevole volume commerciale tra gli Stati membri e che le pratiche collusive riguardavano una parte importante dell’Unione europea, la Commissione ne conclude, ai punti da 333 a 338 della decisione controversa, che i suddetti accordi hanno avuto un’incidenza apprezzabile sugli scambi tra gli Stati membri.

29

Dopo aver constatato che la Del Monte aveva, insieme ai soci accomandatari della Weichert, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sul modo in cui la Weichert gestiva i propri affari, ed aveva esercitato di fatto una tale influenza durante il periodo dell’infrazione, la Commissione ritiene, ai punti 384 e da 432 a 434 della decisione controversa, che la Del Monte e la Weichert costituissero un’unità economica, dato che quest’ultima società non ha determinato il proprio comportamento sul mercato in modo autonomo. Di conseguenza, la Del Monte e la Weichert sono state dichiarate «congiuntamente e solidalmente» responsabili dell’infrazione all’articolo 81 CE constatata nella decisione controversa.

30

In merito al calcolo dell’importo delle ammende, la Commissione ha applicato gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti») e la comunicazione sulla cooperazione del 2002.

31

Essa ha stabilito un importo di base dell’ammenda da infliggere, corrispondente ad un importo compreso tra lo 0% ed il 30% del valore delle vendite considerate, realizzate dall’impresa, in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicato per il numero di anni di partecipazione dell’impresa all’infrazione, e un importo supplementare compreso tra il 15% e il 25% del valore delle vendite, al fine di dissuadere le imprese dall’attuare pratiche illecite.

32

L’importo di base dell’ammenda da infliggere è stato ridotto del 60% per tutti i destinatari della decisione controversa, in particolare per il motivo che il coordinamento verteva sui prezzi di riferimento. Una riduzione supplementare del 10% è stata accordata alla Weichert, che non era al corrente delle comunicazioni di pretariffazione tra la Dole e la Chiquita.

33

La Chiquita ha beneficiato dell’immunità dalle ammende in forza della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Nessun altro adeguamento ha avuto luogo per la Dole, per la Del Monte o per la Weichert.

34

La decisione controversa contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato il disposto dell’articolo 81 [CE] partecipando a una pratica concordata consistente nel coordinare i prezzi di riferimento per le banane:

[Chiquita], dal 1o gennaio 2000 al 1o dicembre 2002;

(...)

[Dole], dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;

Dole Fresh Fruit Europe OHG, dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;

[Weichert], dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;

[Del Monte], dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002.

L’infrazione riguardava i seguenti Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.

Articolo 2

Per l’infrazione a cui ci si riferisce all’articolo 1, le seguenti ammende sono inflitte:

[Chiquita], Chiquita International Ltd, Chiquita International Services Group NV e Chiquita Banana Company BV, congiuntamente e in solido: EUR 0;

[Dole] e Dole Fresh Fruit Europe OHG, congiuntamente e in solido: EUR 45600000;

[Weichert] e [Del Monte], congiuntamente e in solido: EUR 14700000;

(...)».

35

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 dicembre 2008, la Del Monte ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflittale con tale decisione.

36

Il 9 aprile 2009, la Weichert ha chiesto di intervenire in tale procedimento a sostegno delle conclusioni della Del Monte. Il 17 febbraio 2010, il Tribunale ha accolto tale istanza.

37

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la domanda della Del Monte diretta all’annullamento della decisione controversa, mentre ha accolto la domanda diretta alla riduzione dell’ammenda inflittale con tale decisione, fissandola in EUR 8,82 milioni.

Conclusioni delle parti

38

La Del Monte chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa nelle parti che la riguardano;

respingere l’impugnazione della Commissione nella causa C‑294/13 P o, in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato, al punto 839, che il diritto al silenzio non si applica ai casi in cui la Commissione ha inviato una semplice richiesta di informazioni e rinviare la causa al Tribunale affinché questo verifichi se le dichiarazioni richieste dalla Commissione avessero carattere autoincriminante e se, per tale motivo, debba essere accordata alla Weichert e alla Del Monte una riduzione dell’ammenda, e

condannare la Commissione alle spese relative a tutti i procedimenti e gradi di giudizio.

39

La Weichert chiede che la Corte voglia:

in via principale, respingere l’impugnazione della Del Monte nella causa C‑293/13 P nella parte riguardante la responsabilità della Del Monte quale società controllante, accogliere l’impugnazione in relazione alla questione dell’infrazione unica e continuata, annullare la sentenza impugnata nonché annullare in toto la decisione controversa;

in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui conferma la decisione controversa con riferimento alla questione dell’infrazione unica e continuata, nonché ridurre l’ammenda inflitta alla Del Monte ed alla Weichert in modo tale da riflettere l’annullamento della decisione controversa con riferimento alla questione dell’infrazione unica e continuata;

nel caso in cui la Corte dovesse accogliere l’impugnazione della Commissione nella causa C‑294/13 P, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara che la Weichert non può avvalersi del diritto di non contribuire alla propria incriminazione e ridurre l’ammenda inflitta in solido alla Weichert e alla Del Monte, alla luce della circostanza che la Weichert, rispondendo alle domande di informazioni, ha cooperato al di là dei propri obblighi giuridici, e

condannare la Commissione alle spese relative a tutti i procedimenti e gradi di giudizio.

40

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione nella causa C‑293/13 P e l’impugnazione incidentale della Del Monte nella causa C‑294/13 P;

respingere le impugnazioni incidentali della Weichert nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P;

annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata e statuire definitivamente sulla controversia, nonché

condannare la Del Monte e la Weichert alle spese dei diversi procedimenti.

41

Con decisione del presidente della Corte del 22 luglio 2014, le cause C‑293/13 P e C‑294/13 P sono state riunite ai fini della fase orale nonché della sentenza.

Sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale della Weichert nella causa C‑293/13 P

Argomenti delle parti

42

La Commissione rileva che, poiché il ricorso della Weichert avverso la decisione controversa è stato presentato tardivamente, tale decisione è divenuta per essa definitiva, cosicché la presente impugnazione incidentale non può escludere l’efficacia vincolante di detta decisione nei suoi confronti. L’annullamento della sentenza impugnata e della decisione controversa, nelle parti in cui riguardano la Del Monte, andrebbe addirittura contro gli interessi della Weichert, in quanto quest’ultima sarebbe in tal caso la sola responsabile dell’ammenda inflitta.

43

La Del Monte ritiene, al pari della Commissione, che la Corte debba esaminare la ricevibilità dell’impugnazione incidentale della Weichert.

44

La Weichert rileva che il Tribunale l’ha autorizzata ad intervenire nella controversia in quanto ha accertato che essa aveva un interesse diretto e attuale alla soluzione della stessa ed era quindi direttamente riguardata dall’esito della causa. In proposito, il Tribunale avrebbe rilevato che la decisione controversa aveva considerato la Del Monte e la Weichert come un’unità economica e aveva condannato tali società congiuntamente ed in solido, per un’infrazione legata al comportamento della Weichert, al pagamento di un’ammenda. Tali considerazioni sarebbero pertinenti anche nell’ambito dell’impugnazione incidentale.

Giudizio della Corte

45

Come rilevato dalla Commissione, l’annullamento della sentenza impugnata e della decisione controversa, nelle parti in cui riguardano la Del Monte, andrebbe contro gli interessi della Weichert, in quanto quest’ultima sarebbe in tal caso l’unica debitrice dell’ammenda inflitta con la decisione controversa, divenuta definitiva nei suoi confronti.

46

Ebbene, secondo una costante giurisprudenza, la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenza Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

47

Pertanto, l’impugnazione incidentale della Weichert nella causa C‑293/13 P, diretta all’annullamento della sentenza impugnata e della decisione controversa, nella misura in cui riguarda la Del Monte senza che ciò possa procurare un beneficio alla Weichert, deve essere dichiarata irricevibile.

Sull’impugnazione della Del Monte nella causa C‑293/13 P

Sull’interesse della Weichert a presentare una comparsa di risposta

Argomenti delle parti

48

La Commissione rileva di avere contestato l’interesse della Weichert ad intervenire nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza impugnata sulla motivazione che il ricorso della Weichert avverso la decisione controversa è stato presentato tardivamente e che tale decisione è divenuta definitiva per la Weichert, di modo che l’impugnazione della Del Monte non potrebbe escludere l’efficacia vincolante di detta decisione nei suoi confronti. Sulla base delle medesime considerazioni, la Commissione contesta l’interesse della Weichert a presentare una comparsa di risposta.

49

La Del Monte ritiene, al pari della Commissione, che la Corte debba esaminare l’interesse della Weichert a presentare una comparsa di risposta. Essa censura, inoltre, il fatto che la Weichert, in quanto interveniente, si serva dell’impugnazione della Del Monte per difendere il proprio punto di vista ed invita la Corte a concentrare il proprio esame sulle questioni che essa ha sollevato.

50

La Weichert contesta gli argomenti della Commissione e della Del Monte.

Giudizio della Corte

51

Conformemente all’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione.

52

Nel caso di specie, contrariamente a quanto sembrano ritenere la Commissione e la Del Monte, è evidente che la Weichert ha un interesse al rigetto dell’impugnazione della Del Monte nella causa C‑293/13 P. Infatti, poiché la Weichert non ha impugnato in tempo utile la decisione controversa, di modo che quest’ultima è divenuta definitiva nei suoi confronti, essa dovrà, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere l’impugnazione della Del Monte nella causa C‑293/13 P, pagare da sola l’ammenda fissata, e non in solido con la Del Monte.

53

Si deve pertanto concludere che la Weichert ha interesse a presentare una comparsa di risposta.

Sul primo motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P, vertente sull’assenza di unità economica tra la Del Monte e la Weichert durante il periodo di infrazione

Argomenti delle parti

54

La Del Monte contesta al Tribunale di averla ritenuta responsabile del comportamento della Weichert in quanto sua controllante.

55

In primo luogo, la Del Monte rileva che la Commissione ed il Tribunale hanno riconosciuto che la Weichert non ha sempre seguito le sue istruzioni e che talune decisioni tariffarie della Weichert hanno potuto non rispondere alle aspettative della Del Monte. Pertanto, la Weichert non avrebbe essenzialmente applicato le istruzioni impartitele dalla Del Monte, talché non si potrebbe concludere per l’esistenza di un’influenza determinante.

56

In particolare, non sarebbe giustificata l’affermazione, contenuta nel punto 208 della sentenza impugnata, secondo la quale non è possibile dedurre dagli elementi di prova versati agli atti che la Weichert non ha seguito, in maniera generale, le istruzioni della Del Monte. Il criterio pertinente sarebbe infatti quello di sapere se la Weichert abbia o meno seguito, nella sostanza, tali istruzioni ovvero se essa abbia adottato le proprie decisioni di tariffazione in piena autonomia.

57

Ebbene, gli elementi di prova in questione si riferirebbero a casi in cui la Weichert ha determinato il proprio comportamento in modo autonomo e contrario alle aspettative della Del Monte. Anche volendo supporre che altre decisioni prese dalla Weichert siano state, in linea generale, compatibili con le aspettative della Del Monte – quod non –, tale circostanza non avrebbe pregiudicato l’indipendenza della Weichert.

58

Peraltro, la Del Monte rileva che, ai punti 233, 237 e 240 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto che la Weichert ha per tre volte dato istruzioni a consulenti esterni affinché tutelassero i suoi interessi contro la Del Monte. Tuttavia, al punto 236 della sentenza impugnata, esso avrebbe considerato che il fatto che la Del Monte non abbia potuto impedire alla Weichert di tutelare i propri interessi non fosse segno dell’incapacità della Del Monte di esercitare un’influenza determinante sulla Weichert. Tale constatazione sarebbe così in contraddizione con la giurisprudenza costante sulla responsabilità delle società controllanti, in quanto ammettere che la Weichert abbia agito autonomamente su questioni così essenziali sarebbe inconciliabile con l’esistenza di un controllo congiunto sulla Weichert da parte della Del Monte e degli accomandatari della Weichert.

59

In secondo luogo, la Del Monte ritiene che il Tribunale si sia limitato a constatare un certo numero di fattori che, a suo giudizio, hanno conferito alla Del Monte una certa influenza sulla Weichert. Tuttavia, il Tribunale non avrebbe mai constatato che tale influenza era determinante e che la Weichert seguiva, in sostanza, le istruzioni della Del Monte.

60

A tale riguardo, per prima cosa, la Del Monte sostiene che, in quanto socio accomandante, essa era esclusa, in conformità al diritto tedesco, dalle funzioni di direzione e non disponeva di alcun mezzo per determinare la direzione della Weichert.

61

Innanzitutto, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo di associazione, essa avrebbe potuto opporsi soltanto ai provvedimenti non rientranti nell’ordinaria amministrazione. Inoltre, nessuna delle misure di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, dell’accordo di associazione farebbe parte dell’ordinaria amministrazione della Weichert o presenterebbe legami con il comportamento della Weichert sul mercato.

62

Infine, quanto alla possibilità per la Del Monte di convocare in qualsiasi momento un’assemblea dei soci, essa rammenta che gli accomandatari potevano opporre il proprio veto a qualsiasi misura proposta in tale assemblea. Non solo: in caso di stallo, gli accomandatari potevano ricorrere ad un consiglio arbitrale nel quale essi erano certi di non essere in minoranza.

63

Per seconda cosa, ad avviso della Del Monte, nessuno degli elementi che hanno portato il Tribunale ad accertare la sussistenza di un’influenza della Del Monte sulla Weichert, né da soli né considerati nel loro insieme, è tale da dimostrare l’esistenza di siffatta influenza.

64

Per quanto riguarda l’accordo di associazione, la Del Monte ritiene che l’equilibrio dei poteri preso in considerazione dal Tribunale al punto 118 della sentenza impugnata non sia indice di un’influenza determinante.

65

Infatti, dato che solo gli accomandatari erano autorizzati ad agire e a firmare per conto della Weichert, ad impegnare la Weichert verso terzi e terzi verso quest’ultima, a ricevere e a spendere fondi per conto della stessa, ad effettuare la sua gestione quotidiana e ad assumere i suoi impegni in maniera illimitata e solidale, detto equilibrio di poteri ed il diritto di veto non possono fondare l’accertamento di un’influenza determinante.

66

Contrariamente a quanto avrebbe considerato il Tribunale, i diritti di veto di cui godeva la Del Monte non sarebbero indice di un’influenza determinante, in quanto tale società non era in grado di imporre un bilancio annuale, un piano di investimento o un piano di dotazione di personale e tali diritti di veto non avevano alcuna ripercussione sulla continuità della gestione assunta dagli accomandatari della Weichert.

67

Per quanto riguarda i vincoli di capitale, la Del Monte ritiene che il ragionamento svolto al punto 125 della sentenza impugnata, secondo il quale l’importo della sua partecipazione nella Weichert le dava una ragione per esercitare un’influenza su quest’ultima e corrispondeva ad un certo potere economico – e quindi alla capacità di esercitare una siffatta influenza –, sia errato, in quanto una semplice ragione non incide sulla capacità di esercitare un’influenza determinante ed un certo potere economico non è segno di un’influenza determinante. Ebbene, il Tribunale non avrebbe indicato alcun elemento relativo all’importo della partecipazione della WAL che possa incidere sull’indipendenza della Weichert per quanto riguarda le decisioni di gestione ed il comportamento di quest’ultima sul mercato.

68

Quanto all’accordo di distribuzione, nessuno dei tre elementi considerati dal Tribunale ai punti da 135 a 149 della sentenza impugnata è, secondo la Del Monte, indice di un’influenza determinante di quest’ultima sulla Weichert.

69

Innanzitutto, nessun elemento della sentenza impugnata dimostrerebbe che l’accordo di distribuzione, considerato singolarmente o in combinazione con altri fattori, avrebbe impedito alla Weichert di stabilire la propria politica commerciale in piena autonomia. Si tratterebbe di un normale accordo tra operatori economici indipendenti. L’accertato interesse della Del Monte a che la Weichert venda le sue banane a prezzi più alti non corrisponderebbe ad alcuna capacità di esercitare un’influenza determinante.

70

Inoltre, per quanto riguarda le informazioni ricevute dalla Del Monte, dal punto 157 della sentenza impugnata risulterebbe che i meccanismi di informazione, combinati con i meccanismi di controllo contenuti nell’accordo di associazione, consentivano alla Del Monte soltanto di influire sul comportamento commerciale della Weichert, in particolar modo sulla gestione quotidiana degli affari, e non di esercitare un’influenza determinante.

71

Infine, le quattro richieste dirette di spiegazione della Del Monte circa il marketing ed i prezzi applicati dalla Weichert, citate al punto 164 della sentenza impugnata, dimostrerebbero che la Del Monte intendeva collocare il proprio marchio su prezzi elevati e che la Weichert ha venduto le proprie banane a prezzi inferiori. Tali richieste di informazione non sarebbero pertanto indicative di un’influenza determinante. La questione centrale sarebbe se la Weichert fosse tenuta a conformarsi alle aspettative della Del Monte. Ebbene, al punto 208 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe escluso tale ipotesi.

72

La Commissione e la Weichert contestano gli argomenti della Del Monte riguardo sia alla loro ricevibilità che alla loro fondatezza.

Giudizio della Corte

73

Per quanto riguarda la ricevibilità del primo motivo della Del Monte, è sufficiente constatare che, contrariamente a quanto sostengono la Commissione e la Weichert, emerge inequivocabilmente dagli argomenti dedotti dalla Del Monte che quest’ultima non contesta la constatazione dei fatti compiuta dal Tribunale, né la loro valutazione, ma unicamente la loro qualificazione giuridica.

74

Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.

75

Per quanto attiene al merito, si deve ricordare che da una giurisprudenza costante emerge che il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla controllante, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punto 58; Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 43, nonché Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punto 30).

76

Ai fini dell’esame della questione se la società controllante possa esercitare un’influenza determinante sul comportamento sul mercato della sua controllata deve dunque essere preso in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti fra la controllata e la controllante e, in tal modo, tener conto della realtà economica (sentenza Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, EU:C:2013:514, punto 66).

77

Peraltro, l’effettivo esercizio di un’influenza determinante può essere dedotto da un complesso di elementi concordanti, ancorché nessuno di tali elementi, isolatamente considerato, sia sufficiente per dimostrare l’esistenza di tale influenza (v., in tal senso, sentenza Knauf Gips/Commissione, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punto 65).

78

Infine, la Corte ha già dichiarato che l’esercizio di un controllo congiunto sulla controllata comune da parte di due società controllanti indipendenti l’una dall’altra non osta, in linea di principio, alla constatazione, da parte della Commissione, dell’esistenza di un’unità economica tra una di tali società controllanti e la controllata di cui trattasi (sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 101).

79

Nel caso di specie, per quanto riguarda, innanzitutto, la capacità della Del Monte di esercitare un’influenza determinante sulla Weichert, il Tribunale ha innanzitutto considerato, al punto 118 della sentenza impugnata, che i diritti della Del Monte derivanti dagli articoli 7, paragrafi da 2 a 4, 8, paragrafo 2, e 9, paragrafi da 2 a 5, dell’accordo di associazione dimostrano un controllo congiunto della Del Monte e della famiglia Weichert sulla società Weichert e costituiscono un indice della capacità della Del Monte di esercitare un’influenza determinante sulla Weichert.

80

Successivamente, al punto 125 della sentenza impugnata, ha considerato i vincoli di capitale tra la Del Monte e la Weichert come corrispondenti ad una capacità della prima di esercitare un’influenza sulla seconda.

81

Infine, al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che i diritti e gli obblighi della Del Monte derivanti dagli articoli 2, lettera a), 3, 4, 9, paragrafo 3, e 11 dell’accordo di distribuzione rafforzano la capacità economica e giuridica della Del Monte di esercitare un’influenza sulla gestione quotidiana degli affari della Weichert.

82

Il Tribunale ha basato tali qualificazioni giuridiche in particolar modo sulle seguenti valutazioni degli elementi di prova raccolti.

83

In primo luogo, ai punti 101 e 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che dall’articolo 7, paragrafi 2 e 3, dell’accordo di associazione risultasse che non era possibile adottare un insieme di atti importanti, aventi necessariamente un impatto, anche indiretto, sulla gestione della Weichert, senza il consenso del socio accomandante, e che tale accordo corrispondesse ad un «equilibrio dei poteri» tra gli accomandatari e l’accomandante.

84

In secondo luogo, al punto 125 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che l’interesse finanziario della Del Monte nelle attività della Weichert costituisse, per la Del Monte, un’ovvia ragione per esercitare un’influenza sulla Weichert e che l’ammontare della sua partecipazione nel capitale corrispondesse a un certo potere economico.

85

In terzo luogo, al punto 139 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che la Del Monte aveva un duplice interesse ad esercitare un controllo sui prezzi imposti dalla Weichert, in quanto questi ultimi non solo avevano effetti sul risultato conseguito da tale società, e di conseguenza sui profitti degli azionisti, ma altresì influivano direttamente sui prezzi ottenuti dalla Del Monte per le banane fornite alla Weichert ai sensi dell’accordo di distribuzione.

86

In quarto luogo, al punto 149 della sentenza impugnata, il Tribunale rileva che, poiché la Del Monte disponeva della possibilità, da contratto, di giocare in modo significativo sui volumi delle banane che consegnava alla Weichert e la Weichert era obbligata ad acquistare la quasi totalità dei suoi volumi di banane dalla Del Monte, quest’ultima disponeva di un mezzo di pressione importante sulla Weichert.

87

In tale contesto, gli argomenti dedotti dalla Del Monte nell’ambito della presente causa non sono idonei a dimostrare che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che l’insieme dei vincoli economici, organizzativi e giuridici in questione dimostrassero la capacità della Del Monte di esercitare un’influenza determinante sulla Weichert.

88

In primo luogo, le circostanze secondo cui la Del Monte era esclusa, sul piano giuridico, dalle funzioni di ordinaria amministrazione della Weichert ed i suoi diritti di veto non le consentivano di imporre, in particolare, uno specifico bilancio non sono atte ad escludere ogni possibilità per la Del Monte di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della Weichert sul mercato interessato. Infatti altre circostanze, segnatamente quelle menzionate ai punti da 79 a 86 della presente sentenza, le consentivano di disporre di siffatta capacità.

89

Inoltre, per le medesime ragioni, la circostanza secondo cui la Weichert ha, per tre volte, dato istruzione a consulenti esterni affinché tutelassero i suoi interessi contro la Del Monte non è idonea a dimostrare l’incapacità di quest’ultima di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della Weichert sul mercato interessato.

90

Infine, nell’ambito dell’insieme dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrevano, secondo gli accertamenti del Tribunale, tra la Del Monte e la Weichert, il fatto che la Del Monte disponesse della possibilità, da contratto, di giocare in modo significativo sui volumi della banane che consegnava alla Weichert, e che quest’ultima fosse obbligata ad acquistare la quasi totalità dei suoi volumi di banane dalla Del Monte, ha consentito al Tribunale di considerare non soltanto, al punto 149 della sentenza impugnata, che quest’ultima disponesse di un mezzo di pressione importante sulla Weichert, ma anche che essa fosse in grado di esercitare un’influenza determinante sulla medesima.

91

In secondo luogo, per quanto riguarda l’effettivo esercizio di un’influenza determinante da parte della Del Monte sulla Weichert, il Tribunale, da un lato, ha considerato, al punto 158 della sentenza impugnata, che il fatto che la Del Monte abbia ricevuto informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste dall’articolo 4 dell’accordo di distribuzione costituisce un indizio evidente dell’esercizio di un’influenza.

92

Dall’altro lato, ha considerato, al punto 220 della sentenza impugnata, gli elementi di prova relativi agli scambi tra la Del Monte e la Weichert come un indice dell’esercizio di un’influenza determinante della Del Monte sulla Weichert durante il periodo di infrazione.

93

Il Tribunale ha basato tali qualificazioni giuridiche in particolar modo sulle seguenti valutazioni degli elementi di prova raccolti:

le relazioni che la Weichert inviava, dal maggio 2000 al 1o gennaio 2003, ogni settimana alla Del Monte, che indicavano per la Del Monte, la Dole, la Chiquita e le altre fornitrici di banane, nonché per ciascuno dei mercati geografici in questione, i volumi considerati, i prezzi ufficiali e i prezzi reali, e finanche il «tentativo di prezzo reale netto», costituivano una fonte di informazione supplementare direttamente collegata alla commercializzazione delle banane e quindi alla gestione corrente della Weichert (punti da 152 a 155 della sentenza impugnata);

la regolarità della trasmissione settimanale di tali relazioni sfociava in un flusso di informazioni continuo diretto alla Del Monte, che le consentiva di avere una conoscenza estesa e precisa del mercato, compresa la posizione della Weichert (punto 156 della sentenza impugnata);

tali relazioni costituivano un’informazione richiesta ed ottenuta al di fuori dell’ambito contrattuale (punto 158 della sentenza impugnata);

gli scambi tra la Del Monte e la Weichert rivelano richieste dirette di spiegazione della Del Monte sul marketing e sui prezzi praticati dalla Weichert, istruzioni molto precise, in quanto espresse in cifre, riguardo alla politica tariffaria da condurre, riunioni e conversazioni telefoniche vertenti su tale argomento, un’ingiunzione espressa di fornire quotidianamente informazioni sulle trattative commerciali, pressioni esplicite in termini di approvvigionamento ed infine spiegazioni o giustificazioni della Weichert sulla sua gestione ordinaria (punti 175 e 203 della sentenza impugnata);

la Del Monte disponeva dell’effettiva capacità di influire, in modo significativo, sull’approvvigionamento della Weichert ed ha esercitato, in concreto, una forte pressione su tale impresa, minacciandola di ridurre il volume delle consegne settimanali di banane, «al livello delle licenze della Interfrucht, vale a dire +/‐ 60000 scatole alla settimana», senza fare riferimento a una qualsiasi causa di forza maggiore, ossia a un quantum inferiore alla soglia minima prevista dall’accordo di distribuzione, riduzione che poteva mettere in difficoltà la Weichert nei suoi rapporti con i clienti (punti da 185 a 187 della sentenza impugnata);

la Del Monte esercitava una stretta sorveglianza sul comportamento commerciale della Weichert e interveniva anche direttamente sulla determinazione della sua politica tariffaria (punto 204 della sentenza impugnata);

le risposte della Weichert rivelano che essa si riteneva obbligata a render conto delle sue decisioni tariffarie alla Del Monte e si sforzava di rispondere alle attese di quest’ultima (punto 205 della sentenza impugnata);

tenuto conto dei rischi per il suo approvvigionamento e delle riduzioni occasionali di quest’ultimo, la Weichert era obbligata a seguire le istruzioni della Del Monte onde evitare lo stato di fallimento, timore, quest’ultimo, manifestamente riferito al proprio fornitore (punto 207 della sentenza impugnata);

per quanto, come riconosciuto dalla stessa Commissione al punto 424 della decisione controversa, decisioni tariffarie della Weichert abbiano potuto non rispondere alle attese della Del Monte, non è possibile dedurre dalle prove documentali raccolte dalla Commissione che la Weichert non ha seguito, in maniera generale, «le istruzioni della Del Monte», secondo l’espressione utilizzata dalla ricorrente, e che ha tenuto un comportamento autonomo sul mercato (punto 208 della sentenza impugnata).

94

Tenuto conto di tali constatazioni e di tali valutazioni di fatto, alle quali la Corte non può sostituire le proprie, non si può contestare al Tribunale di aver commesso un errore di diritto per aver considerato che l’insieme delle informazioni richieste ed ottenute dalla Del Monte, nonché le istruzioni, accompagnate da minacce e pressioni, rivolte da quest’ultima alla Weichert, dimostrassero l’effettivo esercizio da parte della Del Monte di un’influenza determinante sulla Weichert.

95

Infatti, gli argomenti dedotti dalla Del Monte nell’ambito della presente causa non sono idonei ad inficiare tale constatazione.

96

Nella misura in cui la Del Monte sottolinea che l’insieme degli elementi di prova relativi ai suoi scambi con la Weichert evidenzia un comportamento, da parte di quest’ultima, contrario alle aspettative della Del Monte, da un lato, occorre ricordare, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 101, 103 e 104 delle proprie conclusioni, che non è necessario che la controllata applichi tutte le istruzioni della controllante per dimostrare l’esistenza di un’influenza determinante, a meno che l’inosservanza delle istruzioni impartite non costituisse la regola.

97

Ebbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 108 e 109 delle proprie conclusioni, il Tribunale ha ritenuto che l’insieme degli elementi di prova che gli erano stati sottoposti non fosse idoneo a dimostrare che l’inosservanza da parte della Weichert delle istruzioni impartitele dalla Del Monte costituisse la regola.

98

D’altro lato, avendo constatato che la Del Monte aveva ottenuto, su propria richiesta ed al di là dei propri diritti, informazioni correnti sullo stato del mercato delle banane in questione, che essa rivolgeva alla Weichert istruzioni precise sul comportamento che quest’ultima doveva tenere su tale mercato, che tali istruzioni erano accompagnate da minacce basate su un mezzo di pressione importante di cui essa disponeva nei confronti della Weichert e che quest’ultima, temendo lo stato di fallimento, si sforzava di rispondere alle aspettative della Del Monte, il Tribunale disponeva di un complesso di indizi che gli consentivano di concludere per l’effettivo esercizio da parte della Del Monte, insieme agli accomandatari della Weichert, di un’influenza determinante su quest’ultima.

99

Ne consegue che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto allorché ha concluso che l’insieme delle informazioni richieste ed ottenute dalla Del Monte, nonché le istruzioni, accompagnate da minacce e pressioni, rivolte da quest’ultima alla Weichert, dimostravano l’effettivo esercizio da parte della Del Monte di un’influenza determinante sulla Weichert.

100

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il primo motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P deve essere respinto.

Sul secondo motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova

Argomenti delle parti

101

La Del Monte contesta al Tribunale di avere basato la sua constatazione dell’esercizio effettivo da parte della Del Monte di un’influenza determinante sulla Weichert su uno snaturamento degli elementi di prova.

102

In primo luogo, i diritti di veto di cui dispone la Del Monte, quali previsti all’articolo 7, paragrafo 3, dell’accordo di associazione, non consentirebbero di constatare, contrariamente a quanto indicato ai punti 100 e 101 della sentenza impugnata, che essi hanno un impatto, anche solo indiretto, sulla gestione della Weichert. Infatti, nessuno di tali diritti di veto sarebbe connesso al comportamento della Weichert sul mercato, comportamento che era determinato unicamente dagli accomandatari.

103

In secondo luogo, ad avviso della Del Monte, il Tribunale ha snaturato l’accordo di associazione avendo ritenuto, al punto 114 della sentenza impugnata, che il fatto che gli accomandatari avessero diritto di veto su tutte le decisioni della Weichert non emerga dalle clausole di detto accordo. Infatti, tale constatazione sarebbe in contraddizione con le altre constatazioni del Tribunale, secondo le quali:

la Weichert era gestita e rappresentata esclusivamente dagli accomandatari e nessuna misura di gestione, di nomina o di revoca poteva dunque essere imposta contro la volontà degli accomandatari;

gli accomandatari avevano bisogno dell’autorizzazione preventiva della Del Monte soltanto per un numero limitato di misure delle quali nessuna, ad eccezione del bilancio e dei piani di investimento e di dotazione di personale, rientrava nell’ordinaria amministrazione;

gli accomandatari potevano opporre il loro veto alle modifiche dell’accordo di associazione, al bilancio, all’esonero da responsabilità dell’accomandatario per la gestione svolta ed alla designazione di un revisore contabile, nonché a qualsiasi decisione che potesse essere adottata durante un’assemblea dei soci; e solo gli accomandatari potevano adottare qualsiasi atto di gestione o di rappresentanza dei soci, le proposte annuali riguardanti il bilancio, i piani di investimento e di dotazione di personale, la redazione del bilancio ed il conferimento delle loro azioni alla società.

104

In particolare, la Del Monte sottolinea che il Tribunale non ha indicato alcuna decisione che la Del Monte avrebbe potuto imporre, o che abbia effettivamente imposto, alla Weichert contro il veto degli accomandatari e che nessuna decisione di tal tipo è stata adottata.

105

In terzo luogo, la Del Monte ritiene che il Tribunale non potesse, senza snaturare i fatti, per il semplice motivo che era richiesta l’unanimità dei soci per qualsiasi modifica dell’accordo di associazione, respingere il suo argomento secondo il quale essa non poteva né revocare né sostituire gli amministratori della Weichert e nemmeno opporsi alla loro nomina.

106

In quarto luogo, la Del Monte sostiene che il Tribunale ha snaturato l’articolo 9, paragrafo 5, dell’accordo di associazione nel considerare che l’asserzione di un’adozione delle decisioni a maggioranza semplice in seno al consiglio arbitrale, e quindi di decisioni necessariamente favorevoli agli accomandatari, non fosse supportata da prove e che, in ogni caso, la portata del vantaggio in parola debba essere relativizzata alla luce delle competenze specifiche dell’assemblea dei soci.

107

A tale riguardo, la Del Monte rileva che era pacifico che, in seno a detto consiglio, la ripartizione dei diritti di voto era la seguente: tre voti per gli accomandatari, un voto per la Del Monte e due voti neutri. Inoltre, l’accordo di associazione non avrebbe contenuto alcuna disposizione che richiedesse una maggioranza qualificata. Infine, poiché la Del Monte era stata esclusa dalla gestione della Weichert, l’assemblea dei soci era l’unico organo di governance nel quale essa era rappresentata. Il meccanismo previsto dall’accordo di associazione in caso di stallo sarebbe quindi indicativo della ripartizione dei poteri.

108

In quinto luogo, la Del Monte considera che, al punto 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato la propria dichiarazione secondo la quale l’accordo di associazione corrispondeva ad un «equilibrio dei poteri» tra la Del Monte e gli accomandatari, interpretando tale dichiarazione come la conferma dell’esistenza di un’influenza determinante. Ebbene, risulterebbe chiaramente che una siffatta interpretazione non sarebbe conforme al contenuto di tale dichiarazione.

109

In sesto luogo, la Del Monte sostiene che, ai punti da 212 a 214 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato le dichiarazioni della Dole e della Chiquita alle quali esso si riferisce. In tali punti il Tribunale conclude che la prima e la seconda dichiarazione della Dole forniscono la prova che la strategia della Del Monte consisteva nel fissare i suoi prezzi allo stesso livello di quelli della Dole. Il Tribunale avrebbe in tal modo ignorato il contenuto della seconda dichiarazione della Dole, la quale conferma che era la Weichert, e non la Del Monte, a voler collocare il marchio Del Monte allo stesso livello della Dole, per il fatto che tale seconda dichiarazione sarebbe stata inscindibile dalla prima dichiarazione della Dole.

110

Ora, la Del Monte ritiene che ciò sia inesatto, in quanto la seconda dichiarazione della Dole è più recente, risponde ad una domanda precisa della Commissione nonché espone nel dettaglio ed integra espressamente le informazioni della prima dichiarazione. Tuttavia, il Tribunale avrebbe adottato un’interpretazione della prima dichiarazione della Dole confliggente con la seconda dichiarazione.

111

La terza dichiarazione della Dole e quella della Chiquita sarebbero prive di ambiguità e potrebbero condurre unicamente alla conclusione che la Del Monte era insoddisfatta della strategia commerciale della Weichert e che la Del Monte ha messo in atto la propria strategia quando ha cominciato a commercializzare le proprie banane attraverso le proprie controllate al 100%. Ebbene, mentre la Dole afferma che la Del Monte è stata insoddisfatta dei risultati di marketing della Weichert, il Tribunale avrebbe limitato tale insoddisfazione ai benefici, nonostante risultasse in modo esplicito che l’insoddisfazione della Del Monte riguardava la strategia di mercato della Weichert.

112

A parere della Del Monte, emerge chiaramente da dette dichiarazioni che la Del Monte non era nelle condizioni di esercitare un’influenza determinante sulla strategia commerciale della Weichert.

113

La Del Monte sostiene che il Tribunale ha, inoltre, snaturato una quarta dichiarazione della Dole suggerendo che la Del Monte avesse cambiato strategia dopo la separazione dalla Weichert alla fine del periodo di infrazione. Infatti, tale interpretazione sarebbe incompatibile con la dichiarazione della Chiquita e le comunicazioni tra la Del Monte e la Weichert, che farebbero emergere un costante disaccordo tra tali due società per quanto riguarda la collocazione delle banane della Del Monte. Un altro elemento di tale dichiarazione della Dole confermerebbe tale costante disaccordo.

114

In settimo luogo, la Del Monte sostiene che il Tribunale ha snaturato, al punto 236 della sentenza impugnata, una lettera inviatale il 27 marzo 1997 da un consulente esterno incaricato dalla Weichert di difendere gli interessi di quest’ultima contro la Del Monte. Tale lettera dimostrerebbe in modo evidente che la Weichert agiva contro gli interessi della Del Monte, smentendo così l’esistenza di un’influenza determinante. Il Tribunale avrebbe tuttavia respinto l’argomento della Del Monte ritenendo che fossero stati gli accomandatari a far difendere i loro interessi contro l’accomandante, mentre risulterebbe in maniera inequivocabile da detta lettera che questa è stata inviata per conto non degli accomandatari, ma della Weichert.

115

In ottavo luogo, la Del Monte ritiene che, al punto 238 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia snaturato la comparsa di risposta della Weichert nel procedimento che la vede opposta alla WAL in quanto ha respinto gli argomenti dedotti per il solo motivo che il procedimento in questione è stato avviato non dalla Weichert, ma dalla Del Monte. Ebbene, la questione relativa a chi abbia avviato il procedimento non inciderebbe in alcun modo sul contenuto di tale comparsa.

116

In nono luogo, la Del Monte ritiene che, al punto 259 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia snaturato l’elemento di prova derivante dal fatto che i risultati della Weichert non erano consolidati nei conti della Del Monte, nella misura in cui lo ha respinto come del tutto irrilevante per il motivo che la Weichert era una partnership. Ebbene, nulla consentirebbe di ritenere che vi sia una differenza tra le regole di consolidamento applicabili alle partnership e quelle applicabili alle altre tipologie di impresa.

117

In decimo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova nella misura in cui non ha tenuto conto della connessione tra le prove negative. Infatti, il Tribunale avrebbe esaminato soltanto se queste ultime dimostrassero, ciascuna considerata singolarmente, l’assenza di un’influenza determinante, ritenendo che l’ipotesi non ricorresse. Per contro, avrebbe omesso di valutare se tali elementi di prova, considerati nel loro insieme, mettessero in dubbio l’esistenza di un’influenza determinante.

118

Ebbene, a parere della Del Monte, l’insieme di detti elementi di prova non è sufficiente a dimostrare che la Del Monte abbia esercitato un’influenza tale che la Weichert non ha potuto determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato ed ha seguito, in sostanza, le istruzioni della Del Monte.

119

La Weichert ritiene che la Del Monte non faccia valere lo snaturamento degli elementi di prova, ma si limiti a rimettere in discussione la valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale.

120

La Commissione ritiene che il ragionamento sviluppato dal Tribunale non faccia emergere alcuno snaturamento degli elementi di prova.

Giudizio della Corte

121

Il primo, il terzo, il quinto, l’ottavo, il nono ed il decimo argomento della Del Monte devono essere respinti in modo puro e semplice in quanto non fanno manifestamente emergere alcuna censura nei confronti del Tribunale basata su uno snaturamento degli elementi di prova che quest’ultimo avrebbe commesso, né indicano con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati; pertanto, non sono conformi ai requisiti posti dalla giurisprudenza.

122

Quanto al secondo, al quarto, al sesto ed al settimo argomento della Del Monte, sebbene contengano effettivamente censure inerenti allo snaturamento di elementi di prova precisi, occorre tuttavia constatare che essi sono infondati.

123

Infatti, per quanto riguarda il secondo argomento della Del Monte, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 131 e 132 delle sue conclusioni, l’affermazione del Tribunale, al punto 114 della sentenza impugnata, secondo la quale «la circostanza che l’accomandatario detenesse (…) un diritto di veto su “tutte” le decisioni della società non emerge dalle clausole dell’accordo di associazione» deve essere letta alla luce dei punti della sentenza impugnata che la precedono e che sono relativi all’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase, dell’accordo di associazione, disposizione, questa, che riguarda soltanto alcune decisioni dell’assemblea dei soci, definite all’articolo 9, paragrafo 4, di tale accordo.

124

Per quanto riguarda il quarto argomento della Del Monte, da un lato, è sufficiente constatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 143 delle sue conclusioni, che l’articolo 9, paragrafo 5, dell’accordo di associazione non contiene alcuna indicazione sulle regole di maggioranza applicabili all’adozione delle decisioni in seno al consiglio arbitrale. D’altro lato, la Del Monte non indica precisamente in cosa il Tribunale abbia snaturato tale disposizione nell’affermare, al punto 116 della sentenza impugnata, che «la portata del vantaggio in parola deve essere relativizzata alla luce delle competenze specifiche dell’assemblea dei soci».

125

Per quanto riguarda il sesto argomento, occorre necessariamente constatare che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 152 e 153 delle sue conclusioni, le citate dichiarazioni della Chiquita e della Dole non erano prive di ambiguità ed erano, pertanto, suscettibili di interpretazione. Ebbene, poiché non risulta che l’interpretazione adottata dal Tribunale sia manifestamente inconciliabile con il contenuto di tali dichiarazioni, l’asserito snaturamento non può essere accertato.

126

Infine, il settimo argomento della Del Monte non può essere accolto poiché l’affermazione del Tribunale secondo la quale «il fatto che un socio si rivolga ad un consulente legale per conoscere i propri diritti e per difendersi da un soggetto (...) di cui ha il sospetto che non osservi tali diritti» non è incompatibile con il contenuto della lettera inviata alla Del Monte, il 27 marzo 1997, da un consulente esterno per conto della Weichert, la quale, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 157 e 158 delle sue conclusioni, è redatta in maniera ambigua: in effetti, dalla sua introduzione emerge che essa esprime il parere della società, mentre le affermazioni vengono rese, in particolare, in nome del sig. W. e, in parte, persino in maniera esplicita, in nome del sig. W. e della Weichert congiuntamente.

127

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P deve essere respinto.

Sul terzo motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P, vertente sull’onere della prova

Argomenti delle parti

128

La Del Monte sostiene che il Tribunale, pur avendo dichiarato che l’onere della prova dell’esistenza di un’influenza determinante gravava, nel caso di specie, sulla Commissione, ha operato più volte un’inversione di tale onere. I ragionamenti successivi, infatti, implicherebbero una presunzione di influenza determinante che sarebbe la Del Monte a dover confutare.

129

In primo luogo, al punto 113 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato, in merito al diritto di veto dell’accomandatario previsto all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo di associazione, che l’assemblea dei soci, conformemente all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, di tale accordo, aveva competenze ben definite, «situazione che non era tale da precludere alla Del Monte qualsiasi possibilità di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della Weichert nel mercato in questione».

130

In secondo luogo, al punto 208 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ritenuto che, sebbene alcune «decisioni tariffarie della Weichert abbiano potuto non rispondere alle attese della Del Monte, non è possibile dedurre dalle prove documentali raccolte (…) che la Weichert non ha seguito, in maniera generale, le “istruzioni della Del Monte” (…) e che ha tenuto un comportamento autonomo sul mercato».

131

In terzo luogo, ai punti 237 e 238 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe considerato che «un estratto di un controricorso datato 15 maggio 2002 presentato dalla Weichert dinanzi ad un giudice tedesco, nell’ambito di una controversia che la vedeva contrapposta alla WAL, [nel quale] si afferma che l’intero valore aggiunto economico della Weichert, ossia gli acquisti, il marketing e la logistica, era esclusivamente imputabile agli accomandatari e che il ruolo della WAL all’interno della società era limitato ad una partecipazione finanziaria (…)[,] non esclude la conclusione nel senso dell’esercizio di un’influenza determinante».

132

In quarto luogo, al punto 260 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato, in merito all’assenza di consolidamento dei conti della Del Monte e della Weichert, che «l’assenza di siffatto consolidamento non significa necessariamente (…) l’impossibilità di concludere (…) per l’esistenza di un’influenza determinante».

133

Ebbene, se avesse applicato correttamente i principi che governano l’onere della prova, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se il diritto di veto dell’accomandatario, il fatto che i prezzi della Weichert non rispondessero alle aspettative della Del Monte, le memorie della Weichert dinanzi ai giudici tedeschi e la mancanza di consolidamento dei conti facessero sorgere, riguardo all’accertamento della Commissione di un’influenza determinante della Del Monte sulla Weichert, dubbi sufficienti per ritenere che tale accertamento non rispondesse al livello di prova richiesto.

134

La Weichert e la Commissione contestano gli argomenti della Del Monte.

Giudizio della Corte

135

Si deve necessariamente constatare che gli argomenti della Del Monte a sostegno del suo terzo motivo derivano da una lettura errata della sentenza impugnata.

136

Innanzitutto, infatti, come ammesso dalla Del Monte, dai punti 104 e 221 della sentenza impugnata emerge inequivocabilmente che il Tribunale ha ritenuto che l’onere della prova della corresponsabilità della Del Monte per l’infrazione commessa dalla Weichert gravasse sulla Commissione.

137

Successivamente, il Tribunale ha valutato, ai punti da 98 a 220 della sentenza impugnata, se la Commissione avesse sodisfatto tale onere, ed ha ritenuto che gli elementi di prova sui quali la Commissione si era basata fossero tali da dimostrare detta corresponsabilità.

138

Infine, ai punti da 222 a 265 di detta sentenza, il Tribunale ha verificato se gli elementi di prova e gli argomenti prodotti dalla Del Monte fossero tali da confutare la conclusione della Commissione secondo la quale l’infrazione commessa dalla Weichert era imputabile alla Del Monte.

139

Ebbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 117 delle sue conclusioni, una siffatta valutazione non comporta alcuna inversione dell’onere della prova.

140

Non comporta una tale inversione nemmeno il fatto che il Tribunale, ai punti 113 e 208 della sentenza impugnata, abbia respinto la tesi della Del Monte secondo la quale le circostanze cui si riferiscono tali punti erano tali da escludere l’esercizio effettivo, da parte della Del Monte, di un’influenza determinante sulla Weichert. Infatti, in tali punti, il Tribunale si è limitato a rispondere agli argomenti della Del Monte in merito all’imputabilità dell’infrazione.

141

Ne consegue che il terzo motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P deve essere respinto.

Sul quarto motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P, vertente sul principio in dubio pro reo

Argomenti delle parti

142

La Del Monte sostiene che il Tribunale ha violato il principio in dubio pro reo nella misura in cui l’ha ritenuta responsabile del comportamento della Weichert, nonostante gli elementi allegati facessero sorgere un dubbio sulla questione se essa avesse esercitato o meno un’influenza determinante sulla Weichert.

143

Risulterebbe dalla giurisprudenza che la Commissione deve raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per fondare la ferma convinzione che la presunta infrazione abbia avuto luogo. Qualora nessun elemento di prova supporti di per sé tale convinzione, occorrerebbe che un complesso di indizi risponda, nel suo insieme, a tale requisito.

144

Nel caso di specie, numerosi elementi metterebbero in dubbio l’affermazione secondo la quale la Del Monte ha essenzialmente determinato il comportamento della Weichert nel mercato interessato. È vero che il Tribunale avrebbe respinto tutti tali elementi in quanto, a suo parere, non dimostrerebbero l’assenza di influenza determinante. Tuttavia, anche se tale conclusione fosse esatta, i dubbi che detti elementi farebbero sorgere sull’accertamento da parte della Commissione di un’influenza determinante avrebbero giustificato l’applicazione del principio in dubio pro reo.

145

Secondo la Weichert, la Del Monte mette in discussione una valutazione fattuale del Tribunale in base alla quale nessuno degli elementi addotti dalla Del Monte è tale da mettere sufficientemente in dubbio la conclusione della Commissione.

146

Dal canto suo, la Commissione sostiene che, poiché la Del Monte cerca di ottenere una nuova valutazione delle prove, tale motivo è irricevibile. Peraltro, a suo avviso, dalla valutazione effettuata dal Tribunale degli argomenti della Del Monte risulta che esso ha ritenuto che gli elementi di prova dimostrassero adeguatamente l’esercizio di un’influenza determinante, senza esprimere alcun dubbio al riguardo.

Giudizio della Corte

147

Per quanto riguarda la ricevibilità del quarto motivo della Del Monte, occorre rilevare che quest’ultima contesta al Tribunale di avere commesso un errore di diritto consistente nella violazione del principio in dubio pro reo e che, pertanto, tale motivo è ricevibile.

148

Nel merito, è sufficiente constatare che il Tribunale ha dedotto dall’insieme degli elementi di prova di cui disponeva che la Del Monte aveva esercitato, durante il periodo dell’infrazione, un’influenza determinante sulla Weichert.

149

Ebbene, poiché la valutazione del Tribunale è stata, da un lato, concludente e quindi priva di qualsiasi dubbio e, dall’altro, priva di errori di diritto, come è stato rilevato nell’ambito dell’esame del primo motivo, occorre necessariamente constatare che le condizioni per l’applicazione del principio in dubio pro reo non erano, nel caso di specie, soddisfatte.

150

Ne consegue che il quarto motivo dell’impugnazione nella causa C‑293/13 P è totalmente infondato e deve, per questo, essere respinto.

Sul quinto motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P, vertente sull’assenza di un’infrazione unica e continuata

Argomenti delle parti

151

La Del Monte ritiene che il Tribunale abbia violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE nell’aver considerato che essa avesse partecipato ad un’infrazione unica e continuata insieme alla Dole ed alla Chiquita, pur riconoscendo che la Weichert non era stata a conoscenza degli scambi tra la Chiquita e la Dole. Il ragionamento del Tribunale ai punti da 590 a 651 della sentenza impugnata si baserebbe su un frazionamento artificioso della sua analisi riguardante, da un lato, il comportamento illecito e, dall’altro, la responsabilità, in quanto tratta l’elemento soggettivo soltanto nell’ambito della responsabilità.

152

Infatti, a parere della Del Monte, la mancata conoscenza da parte della Weichert di detti scambi non è soltanto una circostanza attenuante per fissare l’importo dell’ammenda, ma costituisce anche un elemento chiave per accertare un’infrazione unica e continuata. Le pratiche concordate costituirebbero un’infrazione unica e continuata soltanto ove fosse possibile dimostrare che vi è stato il perseguimento di un obiettivo comune ed una conoscenza e/o una preparazione od un’accettazione dei rischi connessi alla partecipazione all’intera intesa. Tale criterio comporterebbe pertanto elementi oggettivi e soggettivi e l’elemento soggettivo mancherebbe in capo alla Weichert.

153

La Weichert sostiene gli argomenti della Del Monte e aggiunge che, nella parte in cui ha dichiarato, al punto 593 della sentenza impugnata, che le comunicazioni bilaterali tra la Dole e la Chiquita, nonché quelle tra la Dole e la Weichert, erano connesse e complementari, il Tribunale si sarebbe basato esclusivamente sul fatto che la Dole era coinvolta nelle due comunicazioni. Ebbene, se ciò fosse sufficiente, qualsiasi serie di comunicazioni bilaterali che violi l’articolo 81 CE potrebbe essere considerata un’infrazione unica e continuata.

154

La Weichert ritiene che tale errore di diritto comporti l’annullamento della decisione controversa nella sua integralità, in quanto l’accertamento di un’infrazione unica e continuata non potrebbe essere sottratto dal resto di tale decisione.

155

La Commissione contesta gli argomenti della Del Monte e della Weichert.

Giudizio della Corte

156

Secondo una giurisprudenza costante, una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Quindi, qualora le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

157

Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

158

In tal senso, un’impresa può avere partecipato direttamente al complesso dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, nel qual caso correttamente la Commissione può imputarle la responsabilità di tutti questi comportamenti e, pertanto, di tale infrazione nel suo insieme. Un’impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. Anche in un caso del genere la Commissione può ben imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono tale infrazione e, di conseguenza, dell’infrazione nel suo insieme (sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 43).

159

Per contro, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o a più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che tramite il proprio comportamento essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all’intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da tali partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi, o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la Commissione deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 44).

160

Di conseguenza, nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato senza commettere alcun errore di diritto che il fatto che la Weichert ignorasse lo scambio di informazioni tra la Dole e la Chiquita, e che non dovesse nemmeno esserne a conoscenza, non era tale da togliere all’infrazione constatata il suo carattere unico e continuato, infrazione che, tuttavia, non poteva essere imputata nel suo insieme a tale società.

161

Ne consegue che il quinto motivo di impugnazione nella causa C‑293/13 P e, pertanto, l’impugnazione proposta dalla Del Monte devono essere respinti.

Sull’impugnazione della Commissione nella causa C‑294/13 P

Sull’interesse della Weichert a presentare una comparsa di risposta

Argomenti delle parti

162

Sulla base delle considerazioni esposte ai punti 48 e 49 della presente sentenza, la Commissione e la Del Monte mettono in discussione l’interesse della Weichert a presentare una comparsa di risposta.

163

La Weichert contesta gli argomenti della Commissione e della Del Monte.

Giudizio della Corte

164

Come rilevato al punto 51 della presente sentenza, conformemente all’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione» possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione.

165

Nel caso di specie, contrariamente a quanto la Commissione e la Del Monte sembrano ritenere, è evidente che la Weichert ha un interesse al rigetto dell’impugnazione della Commissione. Infatti, nel caso in cui la Corte dovesse accogliere tale impugnazione, l’importo dell’ammenda per il quale la Weichert risponde in via solidale potrebbe essere più elevato, ed è pertanto nell’interesse di quest’ultima prendere posizione in relazione a tutte le questioni di diritto connesse.

166

Si deve pertanto concludere che la Weichert ha interesse a presentare una comparsa di risposta.

Sul primo motivo di impugnazione nella causa C‑294/13 P, vertente sull’esistenza di un obbligo giuridico per la Weichert di fornire informazioni alla Commissione

Argomenti delle parti

167

La Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’aver ritenuto, ai punti da 840 a 853 della sentenza impugnata, che le informazioni fornite dalla Weichert durante il procedimento amministrativo giustificassero una riduzione dell’ammenda inflitta con la decisione controversa.

168

Essa indica che, in forza del punto 29 degli orientamenti, l’importo di base dell’ammenda da infliggere in applicazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 può essere ridotto, segnatamente, quando l’impresa interessata collabora efficacemente con la Commissione, e in particolare oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge.

169

Ebbene, secondo la Commissione, le imprese sono obbligate a rispondere alle richieste di informazioni avanzate in applicazione dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, in quanto tale disposizione non riconosce alle imprese interessate alcun diritto di sottrarsi a tali richieste e le sottopone ad un obbligo di collaborazione attiva. Essa pertanto avrebbe il diritto di obbligare un’impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie attinenti ai fatti di cui essa possa avere conoscenza e a comunicarle, se del caso, i relativi documenti.

170

Pertanto, un’impresa che fornisce informazioni in risposta ad una richiesta di informazioni della Commissione non andrebbe oltre la cooperazione che è tenuta a fornire in forza di detta disposizione, e le informazioni fornite in tale contesto non costituirebbero una cooperazione volontaria che dovrebbe essere ricompensata con una riduzione dell’ammenda inflitta all’impresa in questione.

171

Risulterebbe infatti da una giurisprudenza costante del Tribunale che una cooperazione che non va oltre gli obblighi che incombono all’impresa ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non dà diritto ad alcuna riduzione dell’ammenda da infliggere a tale impresa, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano state richieste in forza dell’articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento o per mezzo di una decisione, in applicazione del paragrafo 3 della medesima disposizione.

172

La Commissione aggiunge che un’impresa che si limiti a rispettare gli obblighi di cooperazione che le incombono ai sensi di detto regolamento non fa prova di un vero spirito di collaborazione ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa alla comunicazione sul trattamento favorevole.

173

La Commissione sottolinea che gli obiettivi consistenti nel destabilizzare le intese, incoraggiando le imprese a denunciarle alla Commissione e a facilitare il suo compito fornendole elementi di prova, sarebbero seriamente compromessi qualora le imprese che non forniscano spontaneamente informazioni, ma si limitino a rispondere alle misure di indagine, possano beneficiare anch’esse di riduzioni dell’ammenda nel caso in cui le loro informazioni si rivelassero utili.

174

Essa fa osservare che, in numerosi casi, le informazioni fornite in risposta a richieste di informazioni sono utili al fine di dimostrare l’esistenza dell’infrazione che costituisce l’oggetto dell’indagine, in quanto tale strumento d’indagine ha come finalità proprio quella di consentire alla Commissione di ottenere le informazioni che essa reputi utili.

175

Infine, la Commissione considera che lo stato degli atti consente di statuire definitivamente sulla controversia ed invita la Corte a fissare l’importo finale dell’ammenda inflitta in solido alla Weichert ed alla Del Monte in EUR 9800000.

176

La Del Monte e la Weichert replicano che gli argomenti della Commissione si basano su una lettura erronea della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale ha esaminato, ai punti da 834 a 839 di detta sentenza, il carattere volontario o meno della cooperazione della Weichert ed ha affermato, al punto 840 di tale sentenza, che detta cooperazione era volontaria poiché era stata fornita in risposta non ad una decisione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, bensì ad una semplice domanda ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione.

177

Peraltro, la Del Monte e la Weichert ritengono che non sussista obbligo giuridico di rispondere ad una semplice domanda di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Esse sottolineano che solo una decisione ai sensi del paragrafo 3 di tale disposizione crea un obbligo giuridico esecutivo, può costituire l’oggetto di un ricorso e dar luogo a sanzioni per mancanza di risposta in forza degli articoli 23 e 24 di tale regolamento. In caso di semplice domanda di informazioni, non vi sarebbero né ammenda né penalità di mora per mancanza di risposta. Inoltre, secondo l’articolo 288 TFUE, soltanto i regolamenti, le direttive e le decisioni sarebbero obbligatori. Pertanto, nel caso in cui un’impresa non risponda ad una tale domanda, la Commissione potrebbe, al fine di creare un obbligo giuridico, adottare una decisione.

178

La Del Monte e la Weichert ritengono inoltre che il Tribunale abbia esercitato la propria competenza estesa al merito in materia di revisione delle ammende e che esso non sia vincolato agli orientamenti della Commissione. Pertanto, quest’ultima non potrebbe utilmente far valere che la riduzione accordata compromette l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e tale riduzione non potrebbe essere contestata per il fatto che non corrisponde ad una delle sue comunicazioni. Il Tribunale avrebbe già accordato riduzioni d’ammenda per risposte a semplici domande di informazione e la Corte non sarebbe mai stata in disaccordo con tale prassi.

179

Infine, la Del Monte e la Weichert considerano che i timori della Commissione legati all’effetto dissuasivo delle sue ammende non siano plausibili, in quanto il Tribunale ha ridotto l’ammenda del 2% dell’importo di base. Inoltre, se la Commissione desiderava evitare tali riduzioni, avrebbe potuto adottare una decisione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. Le imprese che rispondono a domande di informazioni faciliterebbero in maniera significativa le indagini e rinuncerebbero ad un certo numero di diritti processuali.

Giudizio della Corte

180

Ai punti da 840 a 853 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la risposta della Weichert ad una domanda di informazioni, adottata sulla base dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, giustificava la concessione, per la cooperazione di tale società nel corso del procedimento amministrativo, di una riduzione dell’ammenda.

181

A tale riguardo, quando, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione invia una semplice domanda di informazioni ad un’impresa o ad un’associazione di imprese, essa indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite.

182

Nel caso di specie, è pacifico che la Weichert non è stata obbligata a fornire informazioni con una decisione formale ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, ma che vi è stata invitata mediante una semplice domanda di informazioni, in forza dell’articolo 18, paragrafo, 2, di tale regolamento.

183

Ebbene, poiché la Weichert si è limitata a rispondere ad una semplice domanda di informazioni, si deve necessariamente constatare che essa non ha fornito informazioni alla Commissione di propria iniziativa.

184

A tale riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 246 delle sue conclusioni, una riduzione dell’ammenda, nei termini previsti nella comunicazione sulla cooperazione del 2002, è giustificata solo qualora l’impresa fornisca informazioni alla Commissione senza esservi stata invitata. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il comportamento dell’impresa interessata deve non soltanto facilitare il compito della Commissione di accertare l’esistenza di un’infrazione, ma anche attestare un vero spirito di cooperazione (v., in tal senso, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 395 e 396, nonché Schenker & Co. e a., C‑681/11, EU:C:2013:404, punto 48).

185

Qualsiasi altra interpretazione nuocerebbe tanto allo scopo quanto all’effetto incentivante del regime del trattamento favorevole, in quanto, da un lato, finirebbe col riconoscere a tutte le parti di un’intesa il beneficio di una riduzione dell’ammenda a partire dal momento in cui forniscono alla Commissione, su sua richiesta, informazioni e/o elementi di prova utili e, dall’altro, incoraggerebbe le imprese ad adottare un comportamento di attesa invece di fornire di propria iniziativa, nella maniera più rapida ed ampia possibile, tali informazioni ed elementi alla Commissione.

186

Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti da 840 a 853 della sentenza impugnata, che la risposta a domande di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 giustificasse una riduzione dell’ammenda.

187

Inoltre, come risulta dai punti da 853 a 856 e 880 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso il medesimo errore di diritto nel concedere, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito, una riduzione dell’ammenda del 10% alla Del Monte ed alla Weichert per la cooperazione di quest’ultima nel corso del procedimento amministrativo, sebbene il comportamento della Weichert non possa essere considerato indicativo di un vero spirito di cooperazione.

188

In tale contesto, occorre accogliere il primo motivo della Commissione nella causa C‑294/13 P ed annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata.

Sul secondo motivo di impugnazione nella causa C‑294/13 P, vertente sull’assenza di unità economica tra la Del Monte e la Weichert nel corso del procedimento amministrativo

189

Non occorre esaminare il secondo motivo, poiché esso è stato dedotto dalla Commissione in via subordinata e il primo motivo è stato accolto.

Sulle impugnazioni incidentali della Weichert e della Del Monte nella causa C‑294/13 P

Argomenti delle parti

190

Nel caso in cui la Corte dovesse accogliere il primo motivo di impugnazione della Commissione nella causa C‑294/13 P, la Del Monte ritiene che sia necessario esaminare la questione se le richieste di informazioni della Commissione esigessero che la Weichert ammettesse di aver commesso una violazione dell’articolo 81 CE. Poiché il Tribunale non ha statuito sulla questione se la Weichert avesse il diritto di non rispondere per il fatto che le domande di informazioni comportavano dichiarazioni autoincriminanti, la sentenza impugnata conterrebbe un errore di diritto.

191

La Weichert sostiene inoltre che, se le domande di informazioni dovessero comportare l’obbligo giuridico di rispondere, troverebbe applicazione il diritto di non contribuire alla propria incriminazione e l’osservazione del Tribunale secondo cui la Weichert non era legittimata a far valere tale diritto non potrebbe più essere sostenuta. Infatti, dal momento che sarebbe stato chiesto alla Weichert di illustrare nel dettaglio ciò di cui si era discusso nel corso delle comunicazioni bilaterali di pretariffazione, in circostanze in cui la Commissione sospettava che l’obiettivo delle comunicazioni fosse di restringere la concorrenza, le questioni consistevano nel costringere la Weichert a riconoscere l’infrazione che spettava alla Commissione provare.

192

La Commissione contesta gli argomenti della Weichert e della Del Monte. Inoltre, essa ritiene che l’impugnazione incidentale della Weichert nella causa C‑294/13 P sia irricevibile.

Giudizio della Corte

193

Spetta alla Corte valutare se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi, nelle circostanze del caso di specie, che sia respinta nel merito l’impugnazione incidentale della Weichert nella causa C‑294/13 P senza statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punto 52).

194

Si deve ritenere che nella fattispecie la giustificazione sussista. Infatti, anche volendo supporre che detta eccezione di irricevibilità debba essere accolta, occorrerebbe esaminare nel merito gli argomenti della Del Monte che sono, nella sostanza, identici a quelli dedotti dalla Weichert.

195

Ebbene, a tale riguardo, risulta dalla giurisprudenza che il diritto di non contribuire alla propria incriminazione non è pregiudicato dalle domande di informazioni avanzate sulla base dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenze Dalmine/Commissione, C‑407/04 P, EU:C:2007:53, punto 35, nonché Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P e C‑137/07 P, EU:C:2009:576, punto 272).

196

Infatti, non fornire nel termine impartito un’informazione richiesta su tale base non può comportare l’imposizione di un’ammenda o di una penalità di mora in forza, rispettivamente, degli articoli 23 e 24 del regolamento n. 1/2003. La semplice domanda di informazioni si distingue così dalla decisione formale adottata sulla base dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per la quale tale regolamento prevede l’imposizione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata risposta.

197

Nel caso di specie è pertanto sufficiente constatare che la Commissione non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 nei confronti della Weichert.

198

In tali circostanze, la Weichert e la Del Monte non possono far utilmente valere il diritto della Weichert di non essere costretta dalla Commissione ad ammettere la sua partecipazione ad un’infrazione (v., in tal senso, sentenze Dalmine/Commissione, C‑407/04 P, EU:C:2007:53, punto 35, nonché Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P e C‑137/07 P, EU:C:2009:576, punto 272).

199

Ne consegue che le impugnazioni incidentali della Weichert e della Del Monte nella causa C‑294/13 P devono essere respinte.

Sulla controversia in primo grado

200

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

201

Nel caso di specie, deve essere annullato soltanto il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, vertente sull’importo dell’ammenda, e la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente su tale importo.

202

A tale riguardo, al fine di correggere l’errore di diritto accertato al punto 187 della presente sentenza e tenuto conto delle considerazioni di cui ai precedenti punti da 183 a 185, occorre tornare sulla riduzione del 10% dell’ammenda concessa dal Tribunale per la cooperazione della Weichert nel procedimento amministrativo e, pertanto, fissare quest’ultima nell’importo di EUR 9800000.

Sulle spese

203

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

204

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

205

Conformemente all’articolo 140, paragrafo 3, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai senso dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la Corte può decidere che una parte interveniente si faccia carico delle proprie spese.

206

Poiché la Del Monte e la Weichert sono rimaste soccombenti in tutti i procedimenti e la Commissione ha chiesto in tutti tali procedimenti la condanna di tali società, esse vanno condannate alle spese. Tuttavia, la Weichert va condannata a sopportare le proprie spese nei procedimenti instaurati dalla Del Monte e dalla Commissione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione nella causa C‑293/13 P e le impugnazioni incidentali nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P sono respinte.

 

2)

Il punto 1 del dispositivo della sentenza Fresh Del Monte Produce/Commissione (T‑587/08, EU:T:2013:129) è annullato.

 

3)

L’importo dell’ammenda inflitta ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della decisione C(2008) 5955 definitivo della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/39188 – Banane), è fissato in EUR 9800000.

 

4)

La Fresh Del Monte Produce Inc. è condannata alle spese relative, da un lato, alle impugnazioni principali nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P nonché, dall’altro, alla sua impugnazione incidentale nella causa C‑294/13 P, ad eccezione di quelle sostenute dalla Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG, che sopporterà le proprie spese relative a tutti i detti procedimenti.

 

5)

La Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG è condannata alle spese relative alle sue impugnazioni incidentali nelle cause C‑293/13 P e C‑294/13 P.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: l’inglese.

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