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Document 62013CJ0561

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 ottobre 2014.
Hoštická a.s. e altri contro Česká republika – Ministerstvo zemědělství.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 1.
Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regimi di sostegno – Attuazione di regimi di sostegno nei nuovi Stati membri – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Articolo 143 ter bis – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articolo 126 – Pagamento distinto per lo zucchero – Disaccoppiamento di tale pagamento dalla produzione – Nozione di “criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2006 e nel 2007” – Periodo rappresentativo.
Causa C‑561/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2287

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

15 ottobre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Regimi di sostegno — Attuazione di regimi di sostegno nei nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Articolo 143 ter bis — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Articolo 126 — Pagamento distinto per lo zucchero — Disaccoppiamento di tale pagamento dalla produzione — Nozione di “criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2006 e nel 2007” — Periodo rappresentativo»

Nella causa C‑561/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Obvodní soud pro Prahu 1 (Repubblica ceca), con decisione del 30 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre 2013, nel procedimento

Hoštická a.s.,

Jaroslav Haškovec,

Zemědělské družstvo Senice na Hané

contro

Česká republika – Ministerstvo zemědělství,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatore), presidente di sezione, M. Safjan e A. Prechal giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e J. Vitáková, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da P. Ondrůšek e P. Rossi, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, e (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposti la Hoštická a.s., il sig. Haškovec e la Zemědělské družstvo Senice na Hané al Česká republika – Ministerstvo zemědělství (Repubblica ceca – Ministero dell’Agricoltura) concernente la loro domanda di risarcimento del danno subito a causa delle modalità di concessione per il pagamento distinto per lo zucchero (in prosieguo: il «PDZ») previste dalla legislazione ceca.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

Il regolamento (CE) n. 1782/2003

3

L’articolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1, e rettifica GU 2004, L 94, pag. 70), come modificato dai regolamenti (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 (GU L 58, pag. 32), (CE) n. 2011/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 (GU L 384, pag. 1), e (CE) n. 2012/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 (GU L 384, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento n. 1782/2003»), stabilisce:

«(...)

norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito della politica agricola comune (...),

un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito denominato “regime unico di pagamento”),

un aiuto al reddito semplificato e transitorio per gli agricoltori dei nuovi Stati membri (in seguito denominato “regime di pagamento unico per superficie”,

(...)».

4

L’articolo 2, lettere d) e g) di tale regolamento definisce le seguenti nozioni:

«d)

“pagamento diretto”: un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell’ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell’allegato I;

(...)

g)

“nuovi Stati membri”: la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia».

5

L’articolo 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003, è stato inserito dall’articolo 1, punto 17, del regolamento n. 319/2006 e modificato dall’articolo 1, punto 2, del regolamento n. 2011/2006 nonché dall’articolo 1, punto 17, del regolamento n. 2012/2006. Tale articolo 143 ter bis, che è intitolato «Pagamento distinto per lo zucchero», così dispone:

«1.   In deroga all’articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, al massimo entro il 30 aprile 2006, di concedere per il periodo 2006-2010 un pagamento separato per lo zucchero agli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico per superficie. Tale pagamento è concesso con riferimento a un periodo rappresentativo, che può essere diverso per ciascun prodotto, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006, e in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del [regolamento n. 1260/2001] o, secondo i casi, all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 [del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1)],

i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001, o, secondo i casi, del regolamento (CE) n. 318/2006,

il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(...)».

6

La voce dell’allegato I del regolamento n. 1782/2003 relativa alla «Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina» è del seguente tenore:

Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina

Titolo IV, capitolo 10 sexies, del presente regolamento (...) Titre IV bis, articolo 143 ter bis, del presente regolamento

Pagamenti disaccoppiati

Il regolamento n. 319/2006

7

I considerando 1, 2, 4, 7 e 9 del regolamento n. 319/2006 enunciano quanto segue:

«(1)

Il regolamento [n. 318/2006] prevede un’importante riforma [dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero]. Tra le misure introdotte dal regolamento figura una riduzione significativa del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero comunitario, da realizzare [in tre] tappe.

(2)

A seguito della riduzione del sostegno al mercato nel settore dello zucchero il sostegno del reddito degli agricoltori andrebbe aumentato. Il livello globale del pagamento dovrebbe evolvere parallelamente alla graduale riduzione dei sostegni al mercato.

(...)

(4)

Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della politica agricola comune, il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina deve essere disaccoppiato e integrato nel regime del pagamento unico.

(...)

(7)

Il livello del sostegno al reddito individuale dovrebbe essere calcolato sulla base del sostegno del quale l’agricoltore ha beneficiato nel contesto dell’organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero per una o più campagne di commercializzazione da stabilirsi da parte degli Stati membri.

(...)

(9)

I produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria dei nuovi Stati membri hanno beneficiato dall’adesione di un sostegno ai prezzi nell’ambito del [regolamento n. 1260/2001]. Pertanto il pagamento per lo zucchero e le componenti relative allo zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico non dovrebbero essere soggetti all’applicazione della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis del [regolamento n. 1782/2003]. Per gli stessi motivi, gli Stati che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovrebbero inoltre avere la possibilità di concedere il sostegno risultante dalla riforma del settore dello zucchero sotto forma di un pagamento diretto distinto al di fuori di tale regime».

Il regolamento n. 73/2009

8

Il regolamento n. 1782/2003 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 73/2009.

9

Il considerando 2 del regolamento n. 73/2009 così recita:

«Dall’esperienza maturata con l’attuazione del [regolamento n. 1782/2003] emerge in particolare la necessità di adeguare determinati elementi del dispositivo di sostegno. In particolare, appare opportuno estendere l’applicazione del disaccoppiamento degli aiuti diretti e semplificare il funzionamento del regime di pagamento unico (...)».

10

L’articolo 1 di tale regolamento statuisce:

«(...)

a)

norme comuni relative ai pagamenti diretti;

b)

un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito denominato “regime di pagamento unico”);

c)

un regime semplificato e transitorio di sostegno al reddito per gli agricoltori dei nuovi Stati membri come definiti nell’articolo 2, lettera g) (in seguito denominato “regime di pagamento unico per superficie”);

(...)».

11

L’articolo 2, lettere d) e g), di tale regolamento è formulato in termini identici alla medesima disposizione del regolamento n. 1782/2003.

12

L’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, intitolato «Pagamento distinto per lo zucchero», così dispone:

«I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all’articolo 143 ter bis del regolamento (...) n. 1782/2003 concedono un pagamento distinto per lo zucchero agli agricoltori ammissibili a titolo del regime di pagamento unico per superficie. Tale pagamento è accordato sulla base dei criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2006 e 2007».

13

La voce dell’allegato I del medesimo regolamento relativa alla «Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina» è così formulato:

Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina

Articolo 126 del presente regolamento

Pagamenti disaccoppiati

Il diritto ceco

14

Il decreto governativo n. 45/2007, come in vigore il 1o gennaio 2010, definisce i criteri per la concessione del PDZ.

15

L’articolo 2 del decreto governativo n. 45/2007, intitolato «Richiedente il pagamento per lo zucchero», è formulato nei seguenti termini:

«1)

Il pagamento per lo zucchero per l’anno civile di cui trattasi può essere richiesto ai sensi del presente decreto da una persona fisica o giuridica la quale

a)

coltivi un terreno agricolo registrato a suo nome nel Registro dell’uso del terreno agricolo in quanto utilizzatore (...),

b)

abbia stipulato per la campagna di commercializzazione 2005/2006 un contratto per la consegna di barbabietole A e di barbabietole B 4) con un produttore di zucchero, che abbia sede nella Repubblica ceca e che, nella campagna di commercializzazione 2005/2006, fosse titolare di una quota di produzione individuale per zucchero A e di una quota di produzione individuale per zucchero B (...),

c)

presenti al Fondo una domanda per la concessione del pagamento unico per superficie 5) per l’anno civile relativamente al quale chiede il pagamento per lo zucchero,

(...)».

16

L’articolo 4 di tale decreto governativo, intitolato «Concessione del pagamento per lo zucchero», dispone quanto segue:

«1)   Il Fondo concede al ricorrente il pagamento per lo zucchero per l’anno civile di cui trattasi in base al quantitativo di barbabietola da zucchero convenuto con il produttore di zucchero nel contratto per la campagna di commercializzazione 2005/2006 per la consegna di barbabietole da zucchero A e di barbabietole da zucchero B, destinato alla produzione di zucchero A e di zucchero B, calcolato su una percentuale di zucchero del 16%.

2)   Il tasso di pagamento per lo zucchero per l’anno civile di cui trattasi per una tonnellata di barbabietola da zucchero è basato sull’ammontare totale del pagamento per lo zucchero stabilito per l’anno civile di cui trattasi, ai sensi della normativa applicabile dell’Unione europea, e sul quantitativo totale di barbabietola da zucchero per la produzione di zucchero A e di zucchero B convenuto con i produttori di zucchero nei contratti per la campagna di commercializzazione 2005/2006 per la consegna di barbabietole da zucchero A e di barbabietole da zucchero B, calcolato su una percentuale di zucchero del 16%.

(...)».

Fatti della controversia principale e questioni pregiudiziali

17

Le parti ricorrenti del procedimento principale coltivano barbabietola da zucchero per la vendita ai produttori di zucchero. Dal Ministerstvo zemědělství hanno ricevuto un PDZ ai sensi del decreto governativo n. 45/2007, il quale fissa le condizioni per la concessione di tale pagamento ai coltivatori di barbabietole da zucchero.

18

Le parti ricorrenti del procedimento principale hanno avviato un’azione dinanzi al giudice del rinvio chiedendo il risarcimento dei danni subiti derivanti dall’applicazione delle norme per la concessione del PDZ, quali previste dal suddetto decreto governativo, adducendo che tali norme violavano le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, vale a dire l’articolo 126 del regolamento n. 73/2009.

19

Esse in particolare contestano l’importo del pagamento che hanno ricevuto a titolo di PDZ, sostenendo che è stato calcolato su un periodo rappresentativo sbagliato, vale a dire la campagna di commercializzazione 2005/2006. A loro giudizio, in forza dell’articolo 126 del regolamento n. 73/2009, il PDZ avrebbe dovuto essere accordato sulla base di un periodo di riferimento attuale, vale a dire la campagna di commercializzazione precedente l’anno di attribuzione di tale pagamento.

20

Le parti ricorrenti del procedimento principale ritengono che, nonostante l’articolo 126 del regolamento n. 73/2009 preveda che il PDZ sia attribuito sulla base di criteri adottati nel 2006 e nel 2007, il legislatore dell’Unione intendesse riferirsi soltanto ai criteri che sono stati stabiliti da uno Stato membro in applicazione dell’articolo 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003 per calcolare l’importo del pagamento, ossia la superficie coltivata, i quantitativi prodotti o una combinazione di entrambi. L’articolo 126 del regolamento n. 73/2009 non menzionerebbe affatto la necessità di utilizzare lo stesso periodo rappresentativo per l’attribuzione degli aiuti relativi a ciascuna campagna di commercializzazione. Dette parti sostengono che il regolamento n. 73/2009 distingue sistematicamente tra «criteri» e «periodo rappresentativo», come illustrato, ad esempio, dagli articoli 128 e 129 di tale regolamento. Esse ritengono che la loro interpretazione sia necessaria al fine di non incorrere in una discriminazione tra i produttori.

21

La convenuta nel procedimento principale sostiene che il PDZ è un pagamento disaccoppiato dalla produzione. Infatti, contrariamente a quanto sostengono le parti ricorrenti del procedimento principale, il PDZ non dovrebbe essere calcolato a seconda della produzione attuale di barbabietola, e attribuito soltanto ai coltivatori che continuano a produrla. Tale distinzione tra pagamento accoppiato e disaccoppiato emergerebbe chiaramente dal regolamento n. 73/2009. La riforma del mercato dello zucchero, cominciata nel corso del 2006, avrebbe lo scopo di mantenere la produzione di barbabietole da zucchero al livello esistente, e non di simularne la crescita. Pertanto, l’utilizzo di dati di produzione attuali non sarebbe necessario. Inoltre, l’articolo 126 del regolamento n. 73/2009 sarebbe intenzionato a istituire un pagamento disaccoppiato dalla produzione. Quindi, alla luce non soltanto della formulazione ma anche dell’obiettivo di tale disposizione, la nozione di «criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2006 e nel 2007» ingloba l’insieme delle modalità di ripartizione e attribuzione del PDZ fissate all’articolo 143 ter bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, vale a dire tanto la nozione di «periodo rappresentativo» quanto quella di «criteri oggettivi e non discriminatori».

22

L’Obvodní soud pro Prahu 1 ha pertanto deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 126 del regolamento [n. 73/2009] debba essere interpretato nel senso che il pagamento distinto per lo zucchero è un pagamento disaccoppiato.

2)

Se l’articolo 126, paragrafo 1, del [regolamento n. 73/2009] debba essere interpretato nel senso che tra “i criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2006 e nel 2007” rientra anche il periodo di riferimento all’epoca scelto dallo Stato membro in base all’articolo 143 ter bis, paragrafo 1, del [regolamento n. 1782/2003]».

Sulle questioni pregiudiziali

23

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2006 e nel 2007» comprenda anche la campagna di commercializzazione che gli Stati membri dovevano scegliere entro il 30 aprile 2006 come periodo rappresentativo per l’attribuzione del PDZ, in applicazione dell’articolo 143 ter bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003.

24

In via preliminare, bisogna rammentare che il regolamento n. 1782/2003 stabilisce, in particolare, ai sensi del suo articolo 1, norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito della politica agricola comune, un regime di sostegno al reddito degli agricoltori, vale a dire il regime di pagamento unico, nonché un aiuto al reddito semplificato e transitorio per gli agricoltori dei nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea nel corso del 2004 e del 2007, quali elencati all’articolo 2, lettera g), di tale regolamento (in prosieguo: i «nuovi Stati membri»), vale a dire il regime di pagamento unico per superficie. Conformemente agli articoli 143 bis e 143 ter di detto regolamento, i pagamenti diretti o, eventualmente, il regime di pagamento unico per superficie vengono introdotti nei nuovi Stati in modo graduale (v., in tal senso, sentenza Bábolna, C‑115/10, EU:C:2011:376, punti 33 e 34, nonché ordinanza Brunovskis, C‑650/11, EU:C:2013:7, punto 15).

25

Ai sensi dell’articolo 143 ter bis, paragrafo 1, di detto regolamento, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, «al massimo entro il 30 aprile 2006», di concedere un PDZ agli agricoltori ammissibili a tale regime.

26

Ne consegue che il regolamento n. 1782/2003 accorda a tali Stati membri un certo margine di discrezionalità per l’attribuzione del PDZ nell’ambito della riforma della politica agricola comune. Tuttavia, nell’esercitare tale potere discrezionale, detti Stati membri devono attenersi a due condizioni. In primo luogo, tale pagamento deve essere subordinato all’applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori da parte degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza Uzonyi, C‑133/09, EU:C:2010:563, punto 29). In secondo luogo, i nuovi Stati membri dovevano anche stabilire, entro il 30 aprile 2006, il o i periodi rappresentativi da prendere in considerazione per la concessione di detto pagamento, tra le campagne di commercializzazione elencate all’articolo 143 ter bis, paragrafo 1, di tale regolamento, vale a dire le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

27

In forza dell’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, tali nuovi Stati membri, che hanno fatto ricorso alla facoltà di concedere il PDZ in applicazione dell’articolo 143 ter bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, continuano a concedere tale pagamento.

28

Al riguardo, occorre rilevare che, a differenza di quest’ultima disposizione, l’articolo 126 del regolamento n. 73/2009 si limita a precisare che il PDZ è accordato sulla base dei «criteri adottati nel 2006 e 2007» da tali Stati membri ma nel testo di tale articolo non vi è espressa menzione del periodo rappresentativo da prendere in considerazione.

29

Orbene, secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenza Maatschap Schonewille-Prins, C‑45/05, EU:C:2007:296, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

30

Per quanto riguarda, innanzitutto, l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1782/2003, la Corte ha già statuito che esso intende consentire la graduale transizione dall’aiuto alla produzione all’aiuto al produttore, in particolare, attraverso l’introduzione di un sistema di aiuto al reddito disaccoppiato per ciascuna azienda agricola (v., in tal senso, sentenza Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C‑373/11, EU:C:2013:567, punto 17). Si evince dal considerando 2 del regolamento n. 73/2009 che anch’esso persegue il medesimo obiettivo.

31

Occorre poi aggiungere che, come esposto al considerando 1 del regolamento n. 319/2006, il legislatore dell’Unione ha intrapreso nel corso del 2006 un’importante riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Tale riforma si è, in particolare, tradotta in una riduzione significativa del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero comunitario.

32

Per quanto attiene al PDZ, che è stato istituito dal regolamento n. 319/2006, il suo scopo, come risulta dai considerando 2 e 9, è quello di compensare le perdite di reddito, derivanti dalla riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dei produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria dei nuovi Stati membri che hanno beneficiato dall’adesione di un sostegno ai prezzi nell’ambito di tale organizzazione comune dei mercati. Ciò posto si deve ritenere che gli articoli 143 ter bis del regolamento n. 1782/2003 e 126 del regolamento n. 73/2009 abbiano l’obiettivo di sostenere gli agricoltori che hanno beneficiato delle misure di sostegno del mercato dello zucchero prima della riforma che ha avuto luogo nel corso del 2006.

33

Inoltre, si evince dal considerando 7 del regolamento n. 319/2006 che il livello di sostegno al reddito individuale deve essere calcolato sulla base del sostegno del quale l’agricoltore ha beneficiato nel contesto dell’organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero per una o più campagne di commercializzazione da stabilirsi da parte degli Stati membri.

34

A tal fine, l’articolo 143 ter bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 intende esplicitamente le campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 come i periodi tra i quali gli Stati membri potevano scegliere per stabilire il periodo di riferimento per la concessione del PDZ. Inoltre, come giustamente ha sostenuto la Commissione europea nelle sue osservazioni, tale periodo rappresentativo doveva essere stabilito in modo definitivo dallo Stato membro interessato entro il 30 aprile 2006.

35

A tal proposito, è giocoforza constatare che dette campagne di commercializzazione sono rappresentative di un periodo durante il quale gli agricoltori beneficiavano del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero comunitario.

36

Infine, quanto al contesto in cui si inserisce l’articolo 126 del regolamento n. 73/2009, occorre constatare che si evince chiaramente dall’allegato I dei regolamenti n. 1782/2003 e n. 73/2009 che il PDZ è un aiuto al reddito destinato agli agricoltori dei nuovi Stati membri che è concesso a titolo dei «pagamenti disaccoppiati». Orbene, alla luce dell’obiettivo ricordato al punto 30 della presente sentenza, si deve intendere che simili pagamenti indicano pagamenti il cui importo è indipendente dalla produzione reale dell’agricoltore. Ciò accade precisamente quando l’importo del PDZ è calcolato sulla base della produzione di un dato periodo storico o sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero per la produzione di zucchero durante un tale periodo.

37

Ciò premesso, l’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 non può essere interpretato nel senso di intendere, per la concessione del PDZ, un periodo rappresentativo che non sia una delle campagne di commercializzazione elencate all’articolo 143 ter bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 e che doveva essere scelto entro il 30 aprile 2006 e in modo definitivo dallo Stato membro interessato in applicazione di tale disposizione.

38

Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2006 e nel 2007» comprende la campagna di commercializzazione che tali Stati membri dovevano scegliere entro il 30 aprile 2006 come periodo rappresentativo per la concessione del PDZ, in applicazione dell’articolo 143 ter bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003.

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, e (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2006 e nel 2007» comprende la campagna di commercializzazione che tali Stati membri dovevano scegliere entro il 30 aprile 2006 come periodo rappresentativo per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, in applicazione dell’articolo 143 ter bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dai regolamenti (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, (CE) n. 2011/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, e (CE) n. 2012/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il ceco.

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