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Document 62013CC0585
Opinion of Advocate General Mengozzi delivered on 12 November 2014.#Europäisch-Iranische Handelsbank AG v Council of the European Union.#Appeal — Restrictive measures taken against the Islamic Republic of Iran with the aim of preventing nuclear proliferation — Freezing of funds — Restriction of transfers of funds — Assistance to designated entities in evading or violating restrictive measures.#Case C-585/13 P.
Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 12 novembre 2014.
Europäisch-Iranische Handelsbank AG contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di fondi – Restrizioni dei trasferimenti di fondi – Aiuto a talune entità designate ad aggirare o a violare talune misure restrittive.
Causa C-585/13 P.
Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 12 novembre 2014.
Europäisch-Iranische Handelsbank AG contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di fondi – Restrizioni dei trasferimenti di fondi – Aiuto a talune entità designate ad aggirare o a violare talune misure restrittive.
Causa C-585/13 P.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2365
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 12 novembre 2014 ( 1 )
Causa C‑585/13 P
Europäisch-Iranische Handelsbank AG
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche — Inclusione del nome della ricorrente — Criteri di designazione — Divieto di elusione delle misure restrittive — Requisiti di liceità di operazioni finanziarie che coinvolgono banche iraniane designate — Sblocco dei fondi — Procedimenti di autorizzazione preventiva — Autorizzazioni rilasciate dall’autorità nazionale competente — Procedura detta della “terza tipologia” — Approvazione generalizzata»
Indice
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I – Fatti e sentenza impugnata |
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II – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti |
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III – Analisi giuridica |
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A – Sul primo motivo e sulla prima parte del secondo motivo, relativi ad un errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso considerando, a torto, che la ricorrente avrebbe ammesso di aver effettuato le operazioni indicate dal Consiglio nella motivazione degli atti impugnati |
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1. Argomenti della ricorrente |
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2. Analisi |
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B – Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa ad un errore di diritto dovuto al fatto che il Tribunale avrebbe ritenuto a torto che la EIH soddisfacesse i criteri di designazione |
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1. Argomenti della ricorrente |
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a) Sulle operazioni asseritamente escluse dall’ambito di applicazione delle misure restrittive |
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b) Sulle operazioni asseritamente autorizzate |
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c) Sulle operazioni realizzate secondo la procedura della terza tipologia |
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2. Analisi |
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a) Sulle operazioni asseritamente escluse dall’ambito di applicazione delle misure restrittive |
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b) Sulle operazioni asseritamente autorizzate |
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c) Sulle operazioni realizzate secondo la procedura della terza tipologia |
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i) Sulla liceità delle approvazioni generalizzate |
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ii) Sull’articolo 21 del regolamento n. 961/2010 |
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iii) Sulla procedura della terza tipologia e il divieto di elusione delle misure restrittive |
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C – Sul terzo motivo, relativo ad un errore di diritto concernente l’interpretazione e l’applicazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto |
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1. Argomenti della ricorrente |
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2. Analisi |
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D – Sul quarto motivo, relativo al un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 e del principio di proporzionalità |
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1. Argomenti della ricorrente |
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2. Analisi |
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IV – Sulle spese |
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V – Conclusione |
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1. |
La presente impugnazione, proposta dalla Europäisch-Iranische Handelsbank AG (in prosieguo: la «EIH»), è intesa all’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Europäisch-Iranische Handelsbank AG/Consiglio ( 2 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto parzialmente il ricorso per annullamento proposto dalla stessa ricorrente avverso un determinato numero di atti che hanno proceduto alla sua iscrizione e al suo mantenimento negli elenchi delle persone, delle entità o degli organismi (in prosieguo: delle «persone e delle entità») i cui capitali devono essere congelati nel contesto della lotta contro la proliferazione nucleare in Iran. |
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2. |
Il Consiglio dell’Unione europea ha motivato la propria decisione di congelare i fondi della ricorrente adducendo che essa avrebbe effettuato un certo numero di transazioni finanziarie che coinvolgevano entità designate, ossia già oggetto di misure restrittive, malgrado i loro fondi dovessero essere congelati. Il problema giuridico più saliente sollevato dalla presente impugnazione è se l’approvazione o le autorizzazioni asseritamente concesse alla EIH dalla Bundesbank – autorità competente a livello nazionale, ai sensi della normativa dell’Unione europea, ad autorizzare lo sblocco di fondi di entità designate o operazioni finanziarie verso o da persone e entità iraniane non designate – fossero sufficienti a cautelare l’entità che ha effettivamente realizzato dette operazioni contro l’iscrizione negli elenchi e, quindi, ad impedire al Consiglio di decidere il congelamento dei fondi della ricorrente. |
I – Fatti e sentenza impugnata
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3. |
Si apprende dai punti 1 e seguenti della sentenza impugnata che la ricorrente è una banca tedesca specializzata nei servizi e nelle attività concernenti l’Iran o in Iran. |
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4. |
La causa promossa dinanzi al Tribunale si inserisce in un contesto inerente l’applicazione di misure restrittive adottate per esercitare pressioni sull’Iran affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari (in prosieguo: la «proliferazione nucleare»). |
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5. |
La decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC ( 3 ), da un lato, e il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 ( 4 ), dall’altro, costituiscono, in relazione alla presente causa, le misure quadro che sanciscono il principio del congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone e delle entità i cui nomi sono riportati negli elenchi fissati all’allegato II della decisione 2010/413 e all’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 e che ne definiscono le condizioni. |
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6. |
Il 23 maggio 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/299/PESC, che modifica la decisione 2010/413 ( 5 ), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011, che attua il regolamento n. 961/2010 ( 6 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del 23 maggio 2011»). |
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7. |
Con questi due atti il Consiglio ha proceduto per la prima volta all’iscrizione del nome della ricorrente negli elenchi dell’allegato II della decisione 2010/413 e dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, motivando tale iscrizione nei seguenti termini: «L’EIH ha svolto un ruolo chiave nell’offrire a diverse banche iraniane varie opzioni alternative per portare a termine operazioni ostacolate dalle sanzioni dell’[Unione] nei confronti dell’Iran. L’EIH è stata segnalata come banca di consulenza e intermediazione nelle operazioni con entità iraniane indicate. Ad esempio, i primi di agosto 2010 l’EIH ha congelato i conti della banca Saderat Iran e della banca Mellat, segnalate dall’[Unione] e domiciliate presso l’EIH di Amburgo [Germania]. Subito dopo l’EIH ha ripreso le attività in euro con la banca Mellat e la banca Saderat Iran avvalendosi dei conti EIH presso una banca iraniana non indicata. Nell’agosto 2010 l’EIH ha predisposto un sistema che permetteva di effettuare pagamenti correnti alla Bank Saderat di Londra e la Future Bank di Bahrein in modo da evitare le sanzioni dell’[Unione]. Dall’ottobre 2010 l’EIH ha continuato a fare da tramite per i pagamenti delle banche iraniane sotto sanzione, comprese la banca Mellat e la banca Saderat. Dette banche sotto sanzione inviano i pagamenti all’EIH via la Bank of Industry and Mine dell’Iran. Nel 2009 l’EIH è stata usata dalla Post Bank in un sistema di evasione delle sanzioni che ha coinvolto operazioni per conto della Sepah, indicata dall[e Nazioni Unite]. La banca Mellat segnalata dall’[Unione] è una delle banche madri dell’EIH». |
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8. |
A seguito di questa prima iscrizione, la ricorrente ha indirizzato al Consiglio, fra il maggio e il luglio del 2011, più richieste d’informazioni e di comunicazioni di documenti nonché una richiesta di audizione e di riesame della decisione di iscrizione. Essa ha parimenti esposto al Consiglio le proprie osservazioni. In risposta a tali richieste, il Consiglio ha indicato alla ricorrente che i motivi della sua iscrizione risultavano da una proposta proveniente da uno Stato membro, senza che il medesimo Consiglio disponesse di informazioni supplementari. Esso le ha inoltre trasmesso una copia della proposta di iscrizione. |
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9. |
L’iscrizione della ricorrente negli elenchi è stata mantenuta dal Consiglio nella sua decisione 2011/783/PESC, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 ( 7 ), nonché nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011, dello stesso giorno, che attua il regolamento n. 961/2010 ( 8 ). Il 5 dicembre 2011, il Consiglio ha quindi indirizzato una lettera alla ricorrente, alla quale era allegata una copia di detta decisione e di detto regolamento di esecuzione, informandola che, a seguito del riesame degli elenchi iniziali e dopo aver preso in considerazione le osservazioni da essa esposte in occasione degli scambi avvenuti fra i mesi di maggio e di luglio 2011, il suo nome veniva mantenuto negli elenchi in quanto essa aveva fornito servizi finanziari vietati ad entità designate – fatto che costituiva, secondo il Consiglio, un sostegno alle attività nucleari dell’Iran comportanti un rischio di proliferazione. A seguito della ricezione di tale lettera, la ricorrente ha reiterato la sua richiesta di audizione, ha mantenuto le proprie osservazioni e ha nuovamente sollecitato un riesame della decisione. |
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10. |
Si evince dalle diverse lettere indirizzate dalla EIH al Consiglio ( 9 ) che, per quanto riguarda tutte le operazioni che coinvolgevano banche iraniane designate, essa avrebbe sempre agito con l’autorizzazione o l’approvazione e sotto la sorveglianza della Bundesbank. La EIH ha inoltre illustrato al Consiglio i dettagli della procedura detta «della terza tipologia», in conformità della quale la EIH affermava di aver effettuato operazioni relative alle precedenti attività delle banche iraniane designate. Tale procedura consiste «nella possibilità, per un’entità designata, di pagare un debito sorto da un obbligo anteriore alla sua designazione, nei confronti di un creditore stabilito nel territorio dell’Unione, trasferendo dei capitali a quest’ultimo, tramite un’entità non designata» ( 10 ). |
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11. |
Con ricorso depositato presso la cancelleria il 3 agosto 2011, e dopo aver adeguato per due volte le proprie conclusioni ( 11 ), la ricorrente ha proposto un ricorso per annullamento, concludendo che il Tribunale volesse annullare, con effetto immediato, gli atti del 23 maggio 2011, la decisione 2011/783, il regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e il regolamento n. 267/2012, nella parte in cui la riguardavano, dichiarare inapplicabili gli articoli 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 ( 12 ), nonché condannare il Consiglio alle spese. |
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12. |
A sostegno delle conclusioni così modificate la ricorrente deduceva quattro motivi. Il primo motivo verteva su una violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il secondo motivo verteva su un errore manifesto di valutazione, poiché, in primo luogo, il Consiglio non aveva apportato la prova delle operazioni indicate nella motivazione degli atti impugnati con il ricorso dinanzi al Tribunale; in secondo luogo, le condizioni d’iscrizione e di mantenimento del nome della EIH negli elenchi non erano soddisfatte e, in terzo luogo, il Consiglio non aveva proceduto ad una valutazione e ad un riesame sufficienti della decisione d’iscrizione. Il terzo motivo invocato verteva su una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nonché del diritto ad una buona amministrazione. Infine, il quarto motivo verteva su una violazione del principio di proporzionalità, del diritto di proprietà e della libertà d’impresa. La ricorrente sollevava inoltre un’eccezione di illegittimità in relazione agli articoli 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 961/2010 e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012. |
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13. |
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il secondo motivo per quanto riguarda gli atti del 23 maggio 2011. In sede di esame della censura concernente la valutazione, da parte del Consiglio, della proposta di iscrizione iniziale ( 13 ), il Tribunale ha dichiarato che, siccome la proposta di congelare i fondi della ricorrente proveniva da uno Stato membro, il Consiglio era tenuto ad esaminare la rilevanza e la fondatezza degli elementi di informazione e di prova che gli venivano sottoposti. Orbene, per sua stessa ammissione, il Consiglio non disponeva di ulteriori elementi oltre alla proposta, e segnatamente di altri elementi di prova. Il Tribunale ha pertanto concluso che, per quanto atteneva alla prima iscrizione della ricorrente, il Consiglio non era in grado di verificare, al momento dell’adozione degli atti del 23 maggio 2011, la fondatezza degli elementi a carico della ricorrente nella proposta di iscrizione. Di conseguenza, esso ha annullato unicamente gli atti del 23 maggio 2011 recanti l’iscrizione iniziale della ricorrente, nella parte che la riguardavano. |
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14. |
Il ricorso è stato respinto quanto al resto. |
II – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
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15. |
Il 19 novembre 2013, la EIH ha impugnato la sentenza del Tribunale. La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata in relazione ai punti indicati, annullare i tre atti non annullati dal Tribunale, ossia la decisione 2011/783, il regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e il regolamento n. 267/2012 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati») ( 14 ) con effetto immediato, nella parte in cui si applicano alla EIH, e condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio. |
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16. |
Nella sua comparsa di risposta, il Consiglio chiede che la Corte voglia respingere in toto l’impugnazione e condannare la ricorrente alle spese del Consiglio. |
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17. |
Nella sua comparsa di risposta, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, interveniente in primo grado a sostegno delle conclusioni del Consiglio, chiede alla Corte di respingere l’impugnazione. |
III – Analisi giuridica
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18. |
Nell’impugnazione la ricorrente deduce quattro motivi. Il primo è inteso a contestare l’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale, in quanto esso avrebbe dichiarato, a torto, che la ricorrente aveva ammesso di aver realizzato le operazioni evocate dal Consiglio per giustificare la sua designazione. Il secondo motivo attiene ad un errore di diritto dovuto al fatto che il Tribunale avrebbe statuito, a torto, che i criteri sostanziali per l’iscrizione della ricorrente negli elenchi erano soddisfatti. Il terzo motivo è inteso a contestare l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale allorché ha respinto il motivo relativo ad una violazione del legittimo affidamento e del principio della certezza del diritto. Infine, il quarto motivo verte su un errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso statuendo che la ricorrente non poteva avvalersi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010. |
A – Sul primo motivo e sulla prima parte del secondo motivo, relativi ad un errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso considerando, a torto, che la ricorrente avrebbe ammesso di aver effettuato le operazioni indicate dal Consiglio nella motivazione degli atti impugnati
1. Argomenti della ricorrente
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19. |
La ricorrente sostiene, nell’ambito di questo primo motivo, che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che essa avesse dedotto tardivamente l’argomento con il quale la stessa negava di aver realizzato le operazioni contemplate nella motivazione delle decisioni di iscrizione e di mantenimento della EIH negli elenchi delle persone o delle entità interessate dalle misure restrittive in questione, mentre tale censura sarebbe già stata fatta valere nell’atto introduttivo del giudizio e poi nuovamente nella replica – come testimonierebbe la relazione di udienza – e, in ogni caso, in piena conformità con l’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Il Consiglio stesso non avrebbe peraltro contestato la ricevibilità dell’argomento, il quale avrebbe pertanto dovuto essere considerato, a questo punto, ricevibile. La ricorrente ne desume che il primo e il secondo motivo articolati dinanzi al Tribunale devono essere riesaminati dalla Corte tenendo debitamente conto del fatto che essa non ha ammesso di avere realizzato le operazioni in questione, contrariamente all’assunto da cui prende le mosse il Tribunale. |
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20. |
Tale assunto iniziale vizierebbe l’intero ragionamento del Tribunale relativo, da un lato, alla sufficienza della motivazione e al rispetto dei diritti della difesa – primo motivo dedotto in primo grado – e, dall’altro, all’errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorso il Consiglio, il quale non ha apportato la prova delle operazioni indicate nella motivazione degli atti impugnati – prima parte del secondo motivo dedotto in primo grado. |
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21. |
In tale contesto, la EIH sostiene, da un lato, che la motivazione degli atti impugnati non le ha consentito di stabilire un collegamento con le operazioni realizzate secondo la procedura della terza tipologia e che neanche il Consiglio è mai riuscito a dimostrare un collegamento fra tali operazioni e quelle menzionate nella motivazione. La EIH si è limitata ad indicare tutte le operazioni da essa effettuate e a sottolineare che talune erano, a suo parere, escluse dall’ambito di applicazione delle misure restrittive, altre erano approvate dalla Bundesbank e altre ancora erano autorizzate da quest’ultima; la EIH non è tuttavia stata in grado di individuare i comportamenti addebitati nell’ambito del secondo esempio ( 15 ) in combinato con il primo ( 16 ) e con il quarto ( 17 ) esempio. |
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22. |
Dall’altro lato, la EIH sostiene che il riesame dell’iscrizione al quale ha proceduto il Consiglio non era adeguato, in quanto il Consiglio non aveva prodotto in nessuna fase elementi di prova, sebbene la EIH contestasse l’esistenza delle operazioni indicate nella motivazione degli atti impugnati. La risposta succinta comunicata dal Consiglio alla EIH, dopo che quest’ultima aveva presentato le proprie osservazioni in relazione alla sua iscrizione, non può costituire un riesame della decisione di iscrizione. Contrariamente a quanto dichiarato al punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale non poteva desumerne che il Consiglio avesse espressamente confutato gli argomenti presentati dalla ricorrente, dal momento che la confutazione deve essere effettuata tramite prove concernenti le operazioni stesse. |
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23. |
Proprio perché il Consiglio non ha mai prodotto elementi di prova relativi a tali operazioni, e tenuto conto del fatto che la EIH non ha mai ammesso di averle effettuate, nessuna delle affermazioni contenute nella motivazione può essere considerata dimostrata, contrariamente a quanto esige invece la giurisprudenza ( 18 ). Di conseguenza, gli atti impugnati devono essere annullati. |
2. Analisi
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24. |
Avvalendosi di una linea argomentativa talvolta laboriosa, la ricorrente fa valere un errore di diritto che essa, tuttavia, non ha qualificato sotto il profilo giuridico. |
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25. |
Occorre anzitutto ricordare che «la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte» ( 19 ). |
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26. |
Sono piuttosto incline ad interpretare la linea argomentativa elaborata dalla EIH nell’ambito di questo primo motivo e della prima parte del secondo motivo nel senso che essa mira a far dichiarare alla Corte uno snaturamento degli elementi di prova, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, secondo la EIH, che le informazioni contenute nelle sue memorie, e segnatamente prodotte in allegato al suo ricorso, equivalessero a riconoscere la materialità delle operazioni prese in considerazione dal Consiglio nella motivazione degli atti impugnati. |
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27. |
Se è vero che, secondo costante giurisprudenza, lo snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al giudice di primo grado rientra nel controllo della Corte nell’ambito dell’impugnazione, si deve ricordare che lo snaturamento «deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove» ( 20 ). Inoltre, spetta a colui che lo eccepisce dimostrarlo, e un ricorso d’impugnazione deve indicare gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno della domanda ( 21 ). |
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28. |
Ammesso che queste due condizioni possano considerarsi soddisfatte, l’argomento della EIH non è idoneo a rivelare manifestamente uno snaturamento degli elementi di prova, ma sembra piuttosto inteso ad ottenere una nuova valutazione di detti elementi dalla Corte, cosa che non rientra tuttavia nella sua competenza. |
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29. |
In particolare, la mera lettura degli allegati dell’atto introduttivo del giudizio, i quali contengono, segnatamente, elenchi di operazioni condotte dalla EIH, essenzialmente fra il 2010 e il 2011 ( 22 ), con le entità menzionate nella motivazione degli atti impugnati, ossia la Bank Mellat, la Bank Sepah, la Bank Saderat Iran, la Bank Saderat Plc, la Future Bank of Bahreïn e la Postbank of Iran, poteva legittimamente indurre il Tribunale a ritenere che l’esistenza delle operazioni non fosse contestata. Si evince inoltre chiaramente dalle memorie della ricorrente che il suo principale motivo di contestazione della motivazione degli atti impugnati, sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte, consiste nel sostenere la liceità delle operazioni che essa – perlomeno nelle memorie presentate dinanzi al Tribunale – non nega di aver realizzato con entità designate, in quanto esse sarebbero state autorizzate o approvate dalla Bundesbank oppure esulerebbero dall’ambito delle misure restrittive. |
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30. |
Orbene, si evince dalla sentenza impugnata che il Tribunale ha ritenuto che la EIH abbia ammesso, nelle sue memorie, di aver effettuato operazioni che coinvolgevano le banche designate, spiegando tuttavia che esse erano lecite, e che solo in udienza la stessa ha negato di essere implicata in operazioni come quelle indicate nella motivazione degli atti impugnati, nonché l’esistenza di collegamenti fra dette operazioni e le operazioni effettivamente realizzate. Quest’ultimo argomento è dunque stato correttamente ritenuto nuovo, e in quanto tale irricevibile, dal Tribunale, dal momento che la EIH non ha sostenuto, nel corso della fase scritta del procedimento, che le operazioni da essa menzionate, realizzate con partner identici a quelli individuati nella motivazione degli atti impugnati e nello stesso periodo di quello ivi indicato, non avevano nulla a che vedere con quelle menzionate nella motivazione. Il Tribunale ne ha pertanto desunto che fra le parti fosse controversa unicamente la liceità o meno delle operazioni realizzate, e non invece la loro esistenza. Poiché la contestazione non ha ad oggetto i fatti addebitati – le operazioni menzionate nella motivazione –, bensì unicamente la loro illiceità, al Consiglio non può contestarsi di non avere mai prodotto la prova della materialità di tali operazioni e di essersi concentrato sulla sola dimostrazione della loro illegittimità rispetto alla pertinente normativa dell’Unione ( 23 ). |
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31. |
Poiché l’analisi che precede non è idonea a rivelare un qualsivoglia snaturamento da parte del Tribunale, il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo di impugnazione devono essere respinti. La Corte non è pertanto tenuta a ritornare, in questa fase dell’analisi, sul ragionamento condotto dal Tribunale nell’ambito del primo e del secondo motivo portati al suo esame. |
B – Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa ad un errore di diritto dovuto al fatto che il Tribunale avrebbe ritenuto a torto che la EIH soddisfacesse i criteri di designazione
1. Argomenti della ricorrente
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32. |
Con la seconda parte del secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha dichiarato a torto, ai punti da 121 a 159 della sentenza impugnata, che essa non avesse dimostrato che tutte le operazioni effettuate con le banche sanzionate erano avvenute con l’autorizzazione o l’approvazione della Bundesbank oppure erano escluse dall’ambito di applicazione del regime sanzionatorio, per cui non potevano giustificare l’inclusione del suo nome negli elenchi delle persone e delle entità i cui capitali devono essere congelati. |
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33. |
La linea argomentativa elaborata nell’ambito della presente parte del secondo motivo concerne, in primo luogo, le operazioni asseritamente escluse dall’ambito di applicazione delle misure restrittive; in secondo luogo, le operazioni asseritamente autorizzate e, in terzo luogo, le operazioni asseritamente effettuate secondo la procedura della terza tipologia. |
a) Sulle operazioni asseritamente escluse dall’ambito di applicazione delle misure restrittive
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34. |
La EIH contesta il fatto che il Tribunale abbia dichiarato irricevibile, in applicazione dell’articolo 44, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, l’argomento secondo il quale talune operazioni, segnatamente i pagamenti effettuati sui conti congelati di entità designate, erano escluse dall’ambito di applicazione delle misure restrittive e non potevano pertanto, per ciò solo, giustificare la designazione della ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità i cui capitali devono essere congelati. |
b) Sulle operazioni asseritamente autorizzate
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35. |
La ricorrente fa valere qui un errore di diritto nel quale sarebbe incorso il Tribunale dichiarando che essa non aveva fornito elementi probatori sufficienti per quanto attiene alle autorizzazioni rilasciate in conformità del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran ( 24 ) e, successivamente, in relazione alle operazioni posteriori alla sua entrata in vigore, in conformità del regolamento n. 961/2010 ( 25 ). Secondo la ricorrente, in sostanza, il Tribunale ha frainteso il contenuto di uno degli allegati del suo atto introduttivo del giudizio, il quale conteneva, ebbene, nella sua versione modificata, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 423/2007 (per le operazioni effettuate fra il 2 settembre 2010 e il 27 ottobre 2010) e quelle rilasciate in forza dell’articolo 18 del regolamento n. 961/2010 (per le operazioni ulteriori). Il Tribunale non potrebbe contestare alla ricorrente di non aver prodotto autorizzazioni relative alle operazioni effettuate prima del 2 settembre 2010, di cui agli atti impugnati, in quanto la Bundesbank aveva essa stessa indicato che per operazioni condotte a norma della terza tipologia relative a precedenti attività non era necessaria alcuna autorizzazione. Mentre il Tribunale ha statuito, in via preliminare ( 26 ), che il Consiglio non poteva fondare l’adozione di misure restrittive su operazioni autorizzate conformemente al regolamento n. 423/2007 o al regolamento n. 961/2010, l’allegato fornito dalla EIH avrebbe appunto mirato a dimostrare che le operazioni prese in considerazione dal Consiglio nella motivazione degli atti impugnati e concernenti il periodo successivo al 2 settembre 2010 erano autorizzate, non avendo il Consiglio peraltro né affermato né dimostrato di essersi fondato su operazioni diverse da quelle autorizzate. Orbene, se esso si è fondato unicamente su operazioni autorizzate, già per ciò solo non poteva decidere l’iscrizione della ricorrente. Inoltre, la EIH si è limitata a fornire esempi di autorizzazioni in forza dell’articolo 21 del regolamento n. 961/2010 per le operazioni successive al 2 settembre 2010, ma tutte le operazioni della terza tipologia necessitanti di un’autorizzazione ai sensi di detto articolo sono state debitamente autorizzate. Né il Consiglio né il Tribunale hanno richiesto prove ulteriori e nessun principio o regola di diritto imponeva alla EIH di dimostrare ciascuna autorizzazione. Di conseguenza, è a torto che il Tribunale ha statuito che gli esempi di autorizzazioni forniti dalla EIH fossero insufficienti a corroborare l’argomento secondo il quale tutte le operazioni da essa effettuate dopo il 2 settembre 2010 erano lecite. |
c) Sulle operazioni realizzate secondo la procedura della terza tipologia
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36. |
Infine, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che le operazioni effettuate in conformità della procedura della terza tipologia erano illecite. A tal riguardo, essa elabora un triplice ordine di argomenti. |
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37. |
In primo luogo, la EIH sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto concludendo nel senso che l’approvazione accordata dalla Bundesbank alle operazioni effettuate dalla EIH secondo la procedura della terza tipologia e relative a precedenti attività condotte con le banche sanzionate non era lecita, in quanto si trattava di un’approvazione generalizzata delle dette operazioni, mentre ai sensi dei regolamenti nn. 423/2007 e 961/2010 potevano essere rilasciate solo autorizzazioni caso per caso. Da un lato, la EIH addebita al Tribunale di aver sollevato d’ufficio tale aspetto, mentre la questione della necessità di un’autorizzazione caso per caso non ha formato l’oggetto di alcuna discussione fra le parti, essendosi il Consiglio segnatamente limitato a sostenere che nulla gli impediva di fondarsi su comportamenti, anche autorizzati, per iscrivere la ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità i cui capitali devono essere congelati. Dall’altro lato, e in subordine, la EIH sostiene che le approvazioni generalizzate di operazioni non sono esplicitamente escluse dalle pertinenti disposizioni dei regolamenti nn. 423/2007 e 961/2010 e si basa su esempi tratti dalla pratica dell’erario britannico, il quale procederebbe sia a valutazioni caso per caso sia ad approvazioni generalizzate. Ad ogni modo, la competenza a decidere se un’autorizzazione sia necessaria spetta alle autorità nazionali. Queste ultime, quando decidono su una richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 7 e 9 del regolamento n. 423/2007 o degli articoli 18 e 21 del regolamento n. 961/2010, devono, in primo luogo, verificare se un’autorizzazione sia necessaria; in secondo luogo, valutare se detta autorizzazione debba essere accordata e, in terzo luogo, decidere se l’autorizzazione debba essere sottoposta a condizioni. È un dato di fatto che il potere di verificare in via preliminare l’applicabilità, ad esempio, dell’articolo 7 del regolamento n. 423/2007 è stato conferito alle autorità nazionali; nel caso in cui una di queste autorità nazionali si pronunciasse per la non applicabilità, ciò significa che non è richiesta alcuna autorizzazione e si deve ritenere che l’autorità abbia dato la propria approvazione. Essa ne informa l’operatore economico, il quale deve allora beneficiare della stessa protezione che gli spetterebbe se ottenesse l’autorizzazione, ossia non rischiare più la designazione per l’operazione interessata. Il Consiglio non poteva pertanto imporre misure restrittive a causa di operazioni realizzate in conformità a una procedura approvata da un’autorità nazionale quando l’approvazione rientrava nell’ambito delle competenze di detta autorità, in forza del regolamento n. 423/2007 o del regolamento n. 961/2010. Inoltre, né il Consiglio né la Commissione hanno mai affermato che la Bundesbank fosse nel torto né hanno preteso dalla medesima che ritirasse la sua autorizzazione. È di sua iniziativa che la Bundesbank, ottemperando alla sentenza impugnata, ha indicato un mutamento della sua prassi e ha preteso che per le operazioni condotte a norma della terza tipologia vengano d’ora innanzi presentate richieste di autorizzazione. Di conseguenza, la designazione della EIH in ragione delle operazioni effettuate secondo la procedura della terza tipologia è illegittima. Pervenendo alla conclusione opposta sulla base di una presunta illegittimità delle approvazioni generalizzate e statuendo che tali valutazioni non potevano impegnare il Consiglio, il Tribunale è incorso in un grave errore. |
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38. |
In secondo luogo, la EIH sostiene che il Tribunale è incorso in un errore concludendo nel senso che le autorizzazioni rilasciate dalla Bundesbank in forza dell’articolo 21 del regolamento n. 961/2010 non confermavano la legittimità delle operazioni effettuate secondo la procedura della terza tipologia. Certamente, è corretto affermare, come ha fatto il Tribunale, che le entità non designate devono assicurarsi della legittimità delle operazioni condotte a norma della terza tipologia chiedendo, all’occorrenza, le autorizzazioni necessarie ai sensi degli articoli da 16 a 19 nonché 21 del regolamento n. 961/2010, e che le autorizzazioni ottenute ai sensi di detto articolo 21, il quale costituisce un temperamento al principio del congelamento dei capitali, rassicurano l’operatore economico della conformità al regolamento dell’operazione in programma, mentre i trasferimenti realizzati a tale titolo non possono consentire l’elusione delle misure restrittive, che è vietata dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010. Ciò premesso, non si può addebitare ad un operatore economico, dopo che ha comunicato all’autorità nazionale competente al rilascio delle autorizzazioni tutti i dettagli dell’operazione in programma e dopo che ha ottenuto l’autorizzazione necessaria, di «partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure» di congelamento di fondi. Il Consiglio non poteva pertanto fondarsi sulle operazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 21 del regolamento n. 961/2010 per adottare misure restrittive nei confronti della ricorrente e, poiché esso non ha fatto valere di essersi basato su operazioni diverse da quelle autorizzate, il primo, il secondo e il terzo esempio dei motivi dovevano essere considerati affetti da illegittimità. |
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39. |
In terzo luogo, e in sostanza, la ricorrente, da un lato, contesta nuovamente al Tribunale di aver ritenuto che essa avesse partecipato «consapevolmente e deliberatamente» ad un’attività avente l’obiettivo o il risultato di eludere le misure restrittive. Essa sostiene che tale elemento è stato sollevato d’ufficio dal Tribunale, senza essere oggetto di discussione fra le parti. In subordine, essa insiste sul fatto che, poiché le operazioni, primo, non necessitavano di autorizzazioni, secondo, erano state approvate oppure, terzo, erano state autorizzate in forza dell’articolo 21 del regolamento n. 961/2010, il Tribunale non poteva dichiarare che la partecipazione della EIH ad una manovra di elusione delle misure restrittive fosse «consapevole e deliberata», come richiesto tuttavia, ai fini dell’iscrizione, dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010, tanto più che la EIH aveva ricevuto rassicurazioni dalla Bundesbank in merito alla liceità delle operazioni interessate. Non si può pretendere dalla EIH che essa dimostri di non aver violato l’articolo 16, paragrafo 4, di detto regolamento. Tantomeno si può contestare alla EIH di non aver chiesto alla Bundesbank maggiori informazioni in relazione alle operazioni previste. Infatti, tale argomento, presentato per la prima volta nella sentenza impugnata, è stato rilevato d’ufficio, senza discussione fra le parti. Inoltre, la EIH aveva ricevuto il parere esperto di un’autorità nazionale competente, nella specie la Bundesbank, la quale ha ribadito a più riprese la propria posizione. La EIH era regolarmente in contatto con la stessa, circostanza che essa ha peraltro dimostrato, ma il Tribunale ha valutato in maniera manifestamente erronea la cronologia degli scambi con la Bundesbank. L’obbligo di vigilanza al quale era tenuta la ricorrente valeva nei confronti delle persone fisiche e giuridiche iraniane, ma certamente non riguardo alle informazioni e alle rassicurazioni rilasciate dalla stessa Bundesbank. Dall’altro lato, la ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto a torto, quale elementi probatori, tre lettere della banca nazionale austriaca prodotte dalla EIH, sebbene essere confermassero la posizione della Bundesbank riguardo alle operazioni effettuate secondo la procedura della terza tipologia concernenti precedenti attività e sebbene da dette lettere emergesse che tale posizione era condivisa dallo stesso Consiglio, dagli Stati membri e dal servizio giuridico della Commissione. Infine, la ricorrente contesta le conclusioni tratte dal Tribunale in ordine alle relazioni di revisione contabile da essa fatte valere. Il Tribunale non può relativizzare l’efficacia probatoria di dette relazioni per il fatto che esse si fondano unicamente su un’analisi di campioni di operazioni, giacché si tratta di una prassi corrente in materia. Il Tribunale avrebbe parimenti omesso di prendere in considerazione il fatto che due supervisori della Bundesbank si trovavano in situ, all’interno della EIH, per fare regolarmente rapporto all’autorità federale di sorveglianza finanziaria. Inoltre, il Tribunale si è limitato a rilevare che una delle relazioni sottolineava esplicitamente che le transazioni effettuate nell’ambito della procedura della terza tipologia potevano compromettere gli obiettivi della politica di sanzioni dell’Unione ( 27 ), mentre questa stessa relazione affermava pure che, «alla luce delle conclusioni e raccomandazioni seguenti e fatta salva la possibilità di verifiche supplementari in casi individuali, riteniamo che le procedure seguite dalla EIH per rispettare i regolamenti di sanzioni soddisfano i requisiti di legge» ( 28 ). Le conclusioni di fatto tratte dal Tribunale riguardo alle relazioni di revisione contabile dovrebbero dunque essere annullate, in quanto incompatibili con i documenti versati nel fascicolo, e, pertanto, risulterebbero fondamentalmente inesatte. Dichiarando che la procedura della terza tipologia viola il divieto di elusione delle misure restrittive previsto dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto. |
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40. |
Alla luce delle suesposte ragioni, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha a torto dichiarato che essa soddisfacesse i requisiti previsti dall’articolo 16 del regolamento n. 961/2010 per essere colpita da misure restrittive. |
2. Analisi
a) Sulle operazioni asseritamente escluse dall’ambito di applicazione delle misure restrittive
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41. |
Si evince dai punti 145 e 146 della sentenza impugnata che il Tribunale, dichiarando che la ricorrente si limitava a sostenere che talune operazioni erano escluse dall’ambito di applicazione delle misure restrittive, senza sviluppare la sua argomentazione, ha ritenuto tale argomento irricevibile ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del proprio regolamento di procedura. Inoltre, dopo aver ottenuto precisazioni da parte della ricorrente in udienza, il Tribunale ha ritenuto che l’argomento secondo il quale l’approvazione, da parte della Bundesbank, della procedura della terza tipologia era fondata sulla constatazione che le operazioni realizzate secondo questa procedura erano escluse dall’ambito di applicazione delle misure restrittive dovesse essere analizzato nell’ambito dell’esame delle operazioni asseritamente approvate e realizzate secondo detta procedura. |
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42. |
Condivido l’analisi del Tribunale. |
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43. |
Si evince, infatti, da una costante giurisprudenza che, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti costituiscono due indicazioni essenziali che devono essere contenute nel ricorso e che l’indicazione dell’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei motivi contenute in detto ricorso devono essere sufficientemente chiare e precise per consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo ( 29 ). Pertanto, un motivo relativo alla legittimità nel merito della decisione controversa può essere esaminato, in linea di principio, solo se è stato dedotto ( 30 ). |
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44. |
A tal riguardo, mi limiterò a constatare che il ricorso presentato al Tribunale menziona la fattispecie dei pagamenti effettuati sui conti congelati delle entità designate soltanto nell’ambito di note a piè di pagina ( 31 ). L’articolo 11 del regolamento n. 423/2007, sul quale la EIH sembra fondare il proprio argomento nell’ambito dell’impugnazione, non viene menzionato, se non erro, né nel ricorso né nella replica presentata dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di primo grado. Il suo equivalente nel regolamento n. 961/2010, ossia l’articolo 20 di detto regolamento ( 32 ), viene citato unicamente nella parte del ricorso dedicata alla descrizione della pertinente normativa dell’Unione ( 33 ). In ogni caso, la EIH non ha neanche individuato le operazioni che, a suo avviso, potevano rientrare nell’ambito di applicazione di queste due disposizioni. Essa si è limitata a parlare indistintamente di operazioni «escluse dalla normativa sulle misure restrittive nei confronti dell’Iran» al punto 42 del suo ricorso ( 34 ). |
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45. |
In tali condizioni, è giocoforza constatare che il ricorso della EIH presentato al Tribunale non conteneva alcun motivo, parte e persino argomento costruito propriamente attorno alla tesi secondo la quale le operazioni effettuate sui conti congelati delle entità designate esulerebbero dall’ambito di applicazione delle misure restrittive. |
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46. |
Il Tribunale ha pertanto giustamente ritenuto l’argomento irricevibile ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura. |
b) Sulle operazioni asseritamente autorizzate
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47. |
In primo luogo, l’argomentazione della ricorrente su tale punto rimette in discussione la valutazione, da parte del Tribunale, dell’allegato A19 dell’atto introduttivo del suo ricorso, che, si ricorda ( 35 ), contiene l’elenco delle operazioni effettuate dalla EIH fra il 2010 e il 2011 con le banche menzionate nella motivazione degli atti impugnati ( 36 ), nonché dell’allegato A20 dello stesso, il quale fornisce segnatamente dieci esempi di autorizzazioni concesse alla EIH sulla base dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010 ( 37 ). |
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48. |
Secondo i principi giurisprudenziali rammentati supra ( 38 ), lo snaturamento degli elementi di prova, per essere contestato nell’ambito di un’impugnazione, deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti. |
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49. |
Mi limiterò dunque a constatare che le due operazioni più risalenti asseritamente autorizzate e presentate in allegato sono datate, rispettivamente, 27 luglio 2010 e 6 ottobre 2010 e che le altre operazioni sono tutte successive al 27 ottobre 2010, data di entrata in vigore del regolamento n. 961/2010. Orbene, da un lato, almeno uno degli esempi menzionati dal Consiglio nella motivazione degli atti impugnati si riferisce ad operazioni che hanno avuto luogo nel 2009 e, dall’altro, detta motivazione riguarda operazioni che hanno avuto luogo non solo nel «2009», bensì anche «i primi di agosto 2010», nell’«agosto 2010» e nell’«ottobre 2010», periodi ai quali viene riferita una sola operazione. Inoltre, è giocoforza constatare, leggendo l’allegato A20 suddetto, che la EIH si è limitata a fornire, come rilevato correttamente dal Tribunale, esempi di autorizzazione, per di più tutti successivi al 1o luglio 2011 ( 39 ). |
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50. |
Tale offerta solo parziale di prove ha potuto pertanto essere considerata a buon diritto dal Tribunale insufficiente a dimostrare che tutte le operazioni di cui alla motivazione degli atti impugnati, datate 2009 e 2010, fossero lecite. |
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51. |
In secondo luogo, l’argomentazione della ricorrente poggia su una lettura erronea della sentenza impugnata. Il suo ragionamento può essere riassunto come segue. Poiché il Tribunale ha dichiarato che il Consiglio non poteva fondare l’adozione di misure restrittive su operazioni autorizzate, alla EIH basterebbe dimostrare, ai fini dell’accertamento dell’illiceità della sua iscrizione nell’elenco delle persone e delle entità i cui capitali devono essere congelati, che le operazioni indicate nella motivazione siano state autorizzate. Orbene, la posizione del Tribunale è più sfumata, in quanto, a suo giudizio, un’operazione autorizzata non può giustificare l’adozione di misure restrittive solo qualora l’autorizzazione sia stata accordata conformemente al regolamento di cui trattasi ( 40 ). Pertanto, la mera produzione di autorizzazioni non sarebbe in ogni caso sufficiente a rivestire di un manto di liceità le operazioni in questione. Ritornerò comunque su tale punto quando esaminerò gli argomenti della ricorrente dedicati alle operazioni realizzate secondo la procedura della terza tipologia. |
c) Sulle operazioni realizzate secondo la procedura della terza tipologia
i) Sulla liceità delle approvazioni generalizzate
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52. |
Occorre anzitutto respingere l’argomento con il quale la ricorrente addebita al Tribunale di aver sollevato d’ufficio e senza discussione fra le parti la questione se fosse necessaria un’autorizzazione caso per caso per ciascuna delle operazioni previste, anziché un’approvazione generalizzata. La EIH riconosce essa stessa nelle sue memorie di aver risposto per iscritto ad un quesito rivoltole dal Tribunale redatto nei seguenti termini: «[a]lla luce delle disposizioni del regolamento [n. 423/2007], quale sia, a vostro parere, il valore giuridico di un’approvazione, da parte di un’autorità nazionale competente, di una procedura come quella della “terza tipologia”». Si evince chiaramente da tale formulazione che il Tribunale ben richiamava l’attenzione sul fatto che si trattasse dell’approvazione di una procedura e non di operazioni individuali, isolate. Come osservato dal Consiglio, le parti disponevano allora di tutta la libertà di prendere posizione su tale punto. Inoltre, le risposte a tale quesito scritto sono state ricevute dal Tribunale e comunicate alle parti nel mese di gennaio 2013, mentre l’udienza si è tenuta dinanzi al medesimo il 20 febbraio 2013. In altre parole, la EIH poteva nuovamente approfittare di tale foro per discutere del valore giuridico di un’approvazione, e specificamente della questione se un’«approvazione» potesse essere considerata una decisione individuale delle autorità nazionali ai sensi del regolamento n. 423/2007, eventualità, quest’ultima, che era stata contestata dal Consiglio nella sua risposta scritta al quesito posto dal Tribunale. |
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53. |
Per quanto attiene al merito della questione, è giocoforza constatare che l’analisi del Tribunale è esente da errori di diritto. Ritorniamo un istante sulla lettera e sulla ratio dei regolamenti nn. 423/2007 e 961/2010. |
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54. |
Questi due regolamenti sanciscono il principio del congelamento dei fondi delle persone e delle entità designate ( 41 ) prima di prevedere, in via derogatoria, e quindi eccezionale, diverse ipotesi di sblocco di siffatti fondi ( 42 ). Tale deroghe «possono» ( 43 ) essere autorizzate dalle autorità nazionali competenti ( 44 ), il cui compito consiste pertanto nel verificare la sussistenza di ciascuna delle condizioni richieste per autorizzare lo sblocco. |
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55. |
In sostanza, l’autorità nazionale competente può autorizzare lo sblocco se dei fondi siano dovuti in forza di un privilegio o di una decisione amministrativa, giudiziaria o arbitrale anteriore ad una certa data ( 45 ) o se un pagamento sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per l’entità di cui trattasi prima della sua designazione ( 46 ) o, ancora, se lo sblocco sia necessario per soddisfare i bisogni fondamentali di una persona, il pagamento di onorari, di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei conti o delle spese straordinarie ( 47 ). Si evince dall’insieme di tali disposizioni che il legislatore dell’Unione ha inteso assoggettare ciascuna delle operazioni previste ad un’autorizzazione individuale, visto che dette disposizioni riguardano «il» pagamento ( 48 ) o «la» autorizzazione ( 49 ). Inoltre, il rilascio di un’autorizzazione, poiché costituisce un’eccezione al principio del congelamento, impone all’autorità nazionale competente di assicurarsi che lo sblocco previsto soddisfi tutte le condizioni richieste dal regolamento. Una valutazione caso per caso è dunque manifestamente necessaria. |
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56. |
Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente statuito, al punto 128 della sentenza impugnata, che gli articoli da 8 a 10 del regolamento n. 423/2007 e da 17 a 19 del regolamento n. 961/2010 «non consentono alle autorità nazionali competenti di rilasciare un’approvazione generalizzata di una determinata categoria di operazioni per le quali le entità interessate sarebbero, pertanto, dispensate dal chiedere autorizzazioni caso per caso». |
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57. |
La EIH sostiene tuttavia che tali approvazioni generalizzate non siano esplicitamente escluse dai due regolamenti in questione e che si tratti di una prassi corrente seguita da autorità nazionali diverse dalla Bundesbank, in particolare dall’erario britannico. Orbene, da un lato, poiché si è in presenza di un’eccezione al principio del congelamento dei fondi, la quale, per sua natura, deve essere interpretata restrittivamente, non si può sostenere che ciò che non è esplicitamente escluso sia autorizzato. Dall’altro lato, a parte il fatto che l’argomento e l’offerta di prove in relazione alla prassi dell’erario britannico sono tardivi, non essendo stati sottoposti al Tribunale sebbene la EIH avesse tutto il potere di farlo, segnatamente nell’ambito della sua risposta scritta al quesito posto dal Tribunale ( 50 ), è comunque inoperante far valere pratiche nazionali per fondare l’interpretazione di un atto dell’Unione. Osservo parimenti che il Regno Unito stesso ha messo in dubbio, nelle sue memorie, che la prassi del proprio erario, nei termini menzionati dalla ricorrente, abbia un fondamento giuridico identico a quello della prassi della Bundesbank controversa nell’ambito della presente impugnazione. |
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58. |
Anche se nulla impedisce alle autorità nazionali competenti di rilasciare approvazioni generalizzate concernenti, se del caso, taluni procedimenti in base ai quali vengono effettuate operazioni finanziarie, tali approvazioni non rientrano né nell’ambito di applicazione dei regolamenti nn. 423/2007 e 961/2010 né fra i compiti in proposito assegnati a dette autorità dal legislatore dell’Unione. Come giustamente rilevato dal Tribunale, solo un’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale competente conformemente ai due regolamenti in questione è idonea, in linea di principio, ad impedire al Consiglio di basarsi sull’operazione così autorizzata per adottare misure restrittive nei confronti dell’entità che ha effettuato detta operazione ( 51 ). Aggiungo, con il Tribunale, che non si tratta tuttavia di una garanzia assoluta, in quanto la decisione dell’autorità nazionale non ha automaticamente l’effetto di rivestire l’operazione di autorizzazione di un manto di liceità con riferimento ai regolamenti che fissano il quadro giuridico del regime delle misure restrittive. Non si deve infatti perdere di vista il fatto che è possibile che le autorità nazionali, quando decidono su una richiesta di autorizzazione, dispongano soltanto di elementi di informazione parziali, ed è senz’altro ipotizzabile che un’entità che presenti una richiesta del genere nasconda un certo numero di informazioni sull’operazione in programma pur di ottenere l’autorizzazione. |
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59. |
Per questo motivo in particolare, ma anche tenuto conto degli interessi in gioco – la lotta alla proliferazione nucleare in Iran –, il potere del Consiglio di decidere l’irrogazione di misure restrittive – ossia di decidere se sussistano i requisiti previsti all’articolo 7 del regolamento n. 423/2007 o all’articolo 16 del regolamento n. 961/2010 – non può dipendere totalmente dall’esercizio, da parte delle autorità nazionali, del loro potere di autorizzare lo sblocco di fondi sulla base degli articoli da 8 a 10 del regolamento n. 423/2007 e da 17 a 19 del regolamento n. 961/2010. |
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60. |
La EIH non può quindi sostenere che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto allorché, da un lato, non ha concluso che le operazioni effettuate secondo la procedura della terza tipologia fossero lecite per il solo motivo che la Bundesbank le aveva approvate in maniera generale e generica e, dall’altro, ha dichiarato che il Consiglio ha potuto giustamente fondare l’adozione di misure restrittive nei confronti della ricorrente su operazioni in tal guisa approvate. |
ii) Sull’articolo 21 del regolamento n. 961/2010
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61. |
Quanto all’articolo 21 del regolamento n. 961/2010, disposizione senza equivalenti nel regolamento n. 423/2007, la sua adozione si iscrive nella logica del rafforzamento della sorveglianza finanziaria, annunciata nella risoluzione 1803 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e concretizzata nella risoluzione 1929 (2010) dello stesso Consiglio, la quale ha attuato misure più severe. L’articolo 21 del regolamento n. 961/2010 assoggetta ad un meccanismo di sorveglianza generale ogni trasferimento di fondi da e verso persone e entità iraniane. A seconda dell’importo del trasferimento e della sua utilizzazione finale, detto trasferimento formerà l’oggetto di una mera notificazione o di un’autorizzazione preliminare rilasciata dalle autorità nazionali competenti. A differenza degli articoli da 17 a 19 di detto regolamento, il procedimento di richiesta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 del medesimo interessa un’entità stabilita nel territorio dell’Unione, la quale desideri operare un trasferimento di fondi verso entità non designate, ossia i cui capitali non sono stati congelati in forza dell’articolo 16 del regolamento n. 961/2010, oppure ricevere fondi provenienti da queste ultime. |
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62. |
A causa della sua natura del tutto particolare, le operazioni effettuate secondo detta procedura della terza tipologia potrebbero costituire l’oggetto di una richiesta di autorizzazione sul fondamento dell’articolo 21 del regolamento n. 961/2010, soprattutto se l’intervento nel processo dell’entità designata di cui trattasi non viene rivelato. Tuttavia, in ogni caso, non ci si può avvalere dell’articolo 21 del regolamento n. 961/2010 per eludere le rigorose eccezioni al principio del congelamento dei fondi previste dagli articoli da 17 a 19 di detto regolamento. Orbene, risulta dalla natura stessa della procedura della terza tipologia che essa ha «lo scopo di realizzare operazioni finanziarie che interessano entità designate [quando occorre] permettere, in particolare, l’esecuzione di obblighi anteriori delle banche iraniane designate» ( 52 ). La EIH non contesta tale definizione, poiché è essa stessa ad averla fornita al Tribunale e poiché essa stessa ha rammentato più volte, nell’ambito dell’impugnazione, che le operazioni riguardavano precedenti attività delle entità designate. Di conseguenza, in relazione a tali operazioni, non è all’articolo 21 del regolamento n. 961/2010 che si doveva ricorrere, bensì, al contrario, ad una delle disposizioni dedicate allo sblocco dei capitali congelati delle entità designate – nella specie, tenuto conto dell’obiettivo del trasferimento previsto, all’articolo 18 del regolamento n. 961/2010. Giustamente il Tribunale ha dunque dichiarato che le operazioni asseritamente effettuate secondo la procedura della terza tipologia, nella parte in cui esse hanno come effetto quello di sottrarre un certo numero di operazioni alle regole fissate agli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 961/2010, altrimenti più restrittive del regime attuato in forza dell’articolo 21 di detto regolamento, sono in grado di violare l’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010, in quanto consentono l’elusione del congelamento dei fondi di entità designate ( 53 ). |
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63. |
La Corte ha inoltre dichiarato che il divieto di elusione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 423/2007 – equivalente esatto dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010 – «deve essere inteso come comprendente le attività che, sulla base di elementi oggettivi, sotto un’apparenza formale che consente loro di sottrarsi agli elementi costitutivi di una violazione [del divieto di messa a disposizione di fondi], sembrano avere nondimeno, in quanto tali o a causa della loro eventuale connessione con altre attività, per obiettivo o per risultato, diretto o indiretto, di vanificare il divieto [di messa a disposizione di fondi]» ( 54 ). |
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64. |
In tali condizioni, per ragioni identiche a quelle menzionate supra ( 55 ), un operatore economico non può trincerarsi dietro un’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale e fondata sull’articolo 21 del regolamento n. 961/2010 qualora la procedura definita in detto articolo sia stata sviata dal suo obiettivo iniziale, rendendo così detta autorizzazione difforme dal regolamento. |
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65. |
In sede di impugnazione, la EIH contesta che si possa ritenere che la stessa abbia partecipato «consapevolmente e deliberatamente», ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010, ad attività intese a eludere, direttamente o indirettamente, le misure di congelamento di fondi. |
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66. |
Tale argomento relativo all’«elemento psicologico» ( 56 ) o all’«elemento soggettivo della partecipazione» di cui a detto articolo ( 57 ) mi pare tardivo, in quanto non mi sembra che la EIH abbia contestato in maniera specifica tale elemento dinanzi al Tribunale, mentre, sebbene essa sostenga di ignorare il fondamento della sua iscrizione nell’elenco delle persone e delle entità i cui capitali devono essere congelati, si evince chiaramente dalla motivazione degli atti impugnati che ad essa viene addebitato di aver «aiutato un certo numero di banche iraniane a trovare altre opzioni per portare a compimento transazioni interrotte dalle sanzioni dell’Unione», di aver aiutato a «evitare le sanzioni dell’Unione» e a «sfuggire alle sanzioni», tutti elementi dai quali emerge che ad essa veniva addebitata l’elusione del congelamento dei fondi delle entità designate. Nel merito, mi limiterò ad osservare, di concerto con il Tribunale, che la EIH è un ente finanziario, situato nel territorio dell’Unione, specializzato in servizi e attività concernenti l’Iran o in Iran, a tale doppio titolo ben informato delle diverse misure adottate a livello dell’Unione e del proprio obbligo di vigilanza e di sorveglianza delle sue attività con i partner iraniani ( 58 ), a fortiori qualora essi siano oggetto di una designazione. Inoltre, il fatto che la EIH abbia operato proprio in qualità di intermediaria mostra che essa conoscesse perfettamente l’identità del debitore iniziale e del creditore finale, il primo dei quali, in generale, notoriamente designato. La EIH era dunque ben «consapevole (…) del fatto che la procedura della terza tipologia permetteva, a scapito del principio del congelamento dei capitali, di realizzare operazioni che interessavano banche designate» ( 59 ). Gli elementi della conoscenza e della volontà implicati dai termini «consapevolmente» e «deliberatamente» ( 60 ) sono dunque ben presenti nel caso della EIH, tanto più che la Corte ha dichiarato che tali due elementi cumulativi ricorrono quando l’entità di cui trattasi «ritiene che la sua partecipazione a una siffatta attività possa avere tale obiettivo o tale risultato e accetti detta possibilità» ( 61 ). Poiché la EIH continua ad intrattenere rapporti finanziari con entità designate nel contesto di una configurazione atipica – la procedura della terza tipologia –, si deve ritenere che essa abbia esattamente accettato una siffatta possibilità ( 62 ). |
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67. |
Risulta da quanto precede che il Consiglio poteva far valere le operazioni così indebitamente autorizzate ai sensi dell’articolo 21 del regolamento n. 961/2010 per motivare l’adozione degli atti impugnati nei confronti della ricorrente. |
iii) Sulla procedura della terza tipologia e il divieto di elusione delle misure restrittive
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68. |
La EIH tenta nuovamente di tornare sull’interpretazione fornita dal Tribunale dell’elemento soggettivo dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010, ossia la necessità di aver partecipato «consapevolmente e deliberatamente» ad un’attività di elusione delle misure restrittive. Ribadisco in toto, a tal riguardo, la posizione che ho espresso al paragrafo 66 delle presenti conclusioni. |
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69. |
La menzione, da parte della EIH, delle diverse rassicurazioni ricevute da parte della Bundesbank, la quale avrebbe ribadito a più riprese la sua posizione indicando che talune operazioni previste non necessitavano di autorizzazione o che essa approvava il ricorso alla procedura della terza tipologia, non è in ogni caso sufficiente a concludere che il Tribunale, dichiarando soddisfatti i criteri per la designazione – problematica che costituisce, appunto, l’oggetto del secondo motivo –, sarebbe incorso in un errore di diritto. Le rassicurazioni eventualmente fornite dalla Bundesbank, da un lato, e la valutazione, da parte del Consiglio, dell’opportunità di iscrivere il nome della EIH nell’elenco delle persone e delle entità i cui capitali devono essere congelati, dall’altro, fanno parte di due processi distinti e separati, tanto più che, come ho dimostrato, le rassicurazioni, le approvazioni e le autorizzazioni rilasciate non si sono rivelate conformi ai regolamenti nn. 423/2007 e 961/2010. |
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70. |
Anche se, affermando che «un ente finanziario ragionevolmente diligente avrebbe dovuto chiedere ulteriori precisazioni quanto all’“approvazione” ricevuta» ( 63 ), il Tribunale può sembrare particolarmente esigente, non è questo l’elemento decisivo nel ragionamento al termine del quale quest’ultimo ha concluso che il Consiglio poteva ben ritenere che l’EIH soddisfacesse i criteri di iscrizione. Inoltre, e ammesso che ciò rientri nell’ambito del controllo della Corte nel contesto di un’impugnazione, non è utile approfondire la cronologia degli scambi fra la Bundesbank e la ricorrente, in quanto non potrebbe esserne tratta alcuna conclusione utile a quest’ultima per la sua dimostrazione. |
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71. |
Quanto alle lettere della banca nazionale austriaca, il Tribunale ha considerato che esse emanavano da un’autorità nazionale che non era l’autorità competente per le operazioni in questione, dal momento che la EIH dipendeva unicamente dalla Bundesbank ( 64 ). Di conseguenza, dette lettere si limitavano, al massimo, ad esporre l’interpretazione, da parte di tale autorità nazionale particolare, delle regole che governano le operazioni finanziarie nel contesto dell’attuazione di un atto dell’Unione, interpretazione la quale non può vincolare le istituzioni dell’Unione ( 65 ). Neanche il fatto che una delle lettere illustri asseritamente i risultati di una riunione del gruppo RELEX/sanzioni poteva aiutare la EIH nella sua dimostrazione, avendo il Consiglio ricordato che tale gruppo è soltanto un organo preparatorio del Consiglio e che dal mero resoconto di una sua riunione non si può desumere una posizione ufficiale del Consiglio stesso. |
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72. |
Infine, la ricorrente tenta di dimostrare che il Tribunale avrebbe snaturato le relazioni di revisione contabile da essa prodotte. In applicazione dei principi che devono guidare il controllo della Corte in un caso del genere ( 66 ), mi limiterò a rilevare che è del tutto logico che il Tribunale abbia ritenuto che le conclusioni di una relazione di revisione contabile, per natura elaborate sulla base di campioni di operazioni, non possano essere automaticamente estese a tutte le operazioni effettivamente realizzate. Inoltre, la EIH non contesta che la relazione di revisione contabile del 23 dicembre 2010 rilevi esplicitamente che «le transazioni effettuate, nel 2010, nell’ambito della procedura della terza tipologia potevano compromettere gli obiettivi della politica di sanzioni dell’Unione» ( 67 ). Peraltro, l’altro passaggio di detta relazione, sul quale insiste la ricorrente nell’ambito dell’impugnazione e che sarebbe stato tralasciato dal Tribunale, mi sembra muoversi esattamente nella stessa direzione, in quanto i redattori della relazione, concludendo nel senso che una valutazione finale su dette operazioni potrebbe essere ottenuta soltanto mediante un’analisi manuale dettagliata delle singole operazioni e delle loro operazioni sottostanti ( 68 ), hanno nuovamente messo l’accento sulla relatività delle conclusioni che potevano esserne tratte nell’immediato. Lo stesso vale per l’affermazione secondo la quale i relatori ritenevano che le procedure seguite dalla EIH per rispettare i regolamenti delle sanzioni soddisfacessero i requisiti di legge, fatta salva una verifica supplementare in casi individuali ( 69 ). Il Tribunale non poteva dunque obiettivamente decidere che le relazioni di revisione contabile garantissero in maniera assoluta e definitiva che la EIH aveva sempre operato e continuava ad operare in piena conformità ai regolamenti nn. 423/2007 e 961/2010. |
C – Sul terzo motivo, relativo ad un errore di diritto concernente l’interpretazione e l’applicazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto
1. Argomenti della ricorrente
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73. |
Il Tribunale ha respinto, ai punti 174 e seguenti della sentenza impugnata, l’argomento della ricorrente secondo cui essa poteva fare legittimamente affidamento sul fatto di non venire sanzionata per le operazioni effettuate sulla base delle autorizzazioni o delle approvazioni rilasciate dalla Bundesbank, rilevando che un operatore economico prudente ed accorto deve essere in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento dell’Unione idoneo a ledere i suoi interessi e non può invocare tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga effettivamente adottato. La EIH nega di essere stata in condizione di prevedere l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti proprio in quanto le operazioni controverse erano state approvate o autorizzate dall’autorità nazionale competente. |
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74. |
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la competenza della Bundesbank fosse limitata alla concessione di autorizzazioni sulla base di un’analisi caso per caso e che, di conseguenza, dall’approvazione generalizzata delle operazioni condotte a norma della terza tipologia non potesse sorgere alcun legittimo affidamento ( 70 ). La EIH contesta tale conclusione rammentando gli argomenti da essa elaborati al riguardo nell’ambito del secondo motivo. Essa aggiunge che, se è vero che si evince dalla giurisprudenza che, in linea di principio, il legittimo affidamento può essere fatto valere unicamente se sono state fornite rassicurazioni conformi alle norme applicabili, un operatore economico può fondarsi nondimeno su una dichiarazione di un’autorità nazionale non conforme al diritto dell’Unione qualora detto diritto sia ambiguo ( 71 ); è quanto avverrebbe nella specie, alla luce della divergenza di posizioni quanto alla liceità della procedura della terza tipologia. In ogni caso, il Tribunale avrebbe già dichiarato che anche una dichiarazione o una decisione nazionale non del tutto conforme al diritto dell’Unione può, in circostanze eccezionali, fondare un legittimo affidamento in capo all’operatore economico di cui trattasi ( 72 ) e la Corte, da parte sua, ha dichiarato che le autorità nazionali garanti della concorrenza possono decidere, in via eccezionale, di non irrogare un’ammenda anche se un’impresa ha violato il divieto di intese di cui all’articolo 101 TFUE ( 73 ). In tal senso, seppure la condotta della EIH dovesse alla fine integrare una violazione dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010 – quod non –, rassicurazioni chiare, precise e ripetute le sono state fornite dalla Bundesbank e osterebbero all’adozione di qualsiasi sanzione nei suoi confronti, sia a livello nazionale che dell’Unione, in quanto il Consiglio deve essere considerato vincolato dall’affidamento ingenerato dalle rassicurazioni fornite dalla Bundesbank ( 74 ). |
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75. |
Infine, la EIH contesta la conclusione alla quale il Tribunale è pervenuto al punto 179 della sentenza impugnata dichiarando che i diversi atti impugnati erano sufficientemente chiari perché la ricorrente potesse prevederne l’applicazione. |
2. Analisi
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76. |
Preciso anzitutto che l’esame del presente motivo è contiguo all’analisi condotta nell’ambito della seconda parte del secondo motivo, concernente, segnatamente, la portata giuridica delle autorizzazioni e delle approvazioni, da parte della Bundesbank, delle operazioni realizzate dalla EIH, ed è tenendo a mente le conclusioni tratte al riguardo che procedo adesso ad esaminare il terzo motivo. |
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77. |
Si evince da una giurisprudenza costante della Corte, ripresa nella sentenza impugnata ( 75 ), che la «tutela del legittimo affidamento presuppone che rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all’interessato dalle autorità competenti dell’Unione. [T]ale diritto spetta a qualsiasi amministrato in capo al quale un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione abbia ingenerato aspettative fondate, fornendogli precise rassicurazioni. Può parlarsi di rassicurazioni siffatte quando vengano fornite informazioni precise, incondizionate e concordanti, quale che sia la forma in cui queste vengono comunicate» ( 76 ). |
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78. |
Tale giurisprudenza esige un duplice ordine di commenti. |
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79. |
Da un lato, ammesso che l’atteggiamento della Bundesbank sia idoneo a fondare una qualsivoglia legittima aspettativa in capo alla ricorrente, quest’ultima potrebbe farla valere unicamente nei confronti dell’autorità nazionale in questione. In altre parole, l’ipotetico legittimo affidamento sorto dall’atteggiamento della Bundesbank non è opponibile al Consiglio allorché quest’ultimo decide di imporre misure restrittive alla EIH. La giurisprudenza invocata dalla ricorrente non sembra ostare a tale constatazione, in quanto essa si limita ad indicare che le autorità nazionali garanti della concorrenza possono non infliggere ammende ad un’impresa nonostante quest’ultima abbia violato intenzionalmente o per negligenza l’articolo 101 TFUE, se hanno fatto sorgere in capo a detta impresa un legittimo affidamento quanto al fatto che il suo comportamento non violasse detta disposizione ( 77 ), e ciò altro non implica se non la possibilità, per l’autorità che ha ingenerato il legittimo affidamento, di modulare, se del caso, il proprio potere sanzionatorio. |
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80. |
Dall’altro lato, si evince dalle considerazioni dedicate all’esame del secondo motivo che l’asserita rassicurazione fornita dall’autorità nazionale in questione non è conforme al diritto dell’Unione, in quanto solo autorizzazioni caso per caso, rispettose dei procedimenti fissati dai regolamenti di cui trattasi, potevano essere rilasciate dalle autorità nazionali ( 78 ). La giurisprudenza citata dalla ricorrente precisa che «un legittimo affidamento nella regolarità di un aiuto di Stato, in linea di principio e salvo circostanze eccezionali, può essere fatto valere solamente qualora detto aiuto sia stato concesso nel rispetto della procedura» ( 79 ). Orbene, l’accertamento dell’esistenza, nella specie, di circostanze eccezionali delle quali la EIH potrebbe avvalersi sarebbe in ogni caso inoperante, in assenza degli elementi necessari a fondare un legittimo affidamento e, più in particolare, di rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti nel senso che la EIH non sarebbe stata oggetto di misure restrittive per le operazioni controverse da essa effettuate. |
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81. |
L’argomento relativo all’esistenza di un errore di diritto nella valutazione fornita dal Tribunale quanto alla violazione del principio del legittimo affidamento deve dunque essere respinto. |
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82. |
Quanto al principio della certezza del diritto, è parimenti giocoforza constatare che l’analisi del Tribunale è scevra da errori. |
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83. |
Detto principio implica, infatti, che la normativa dell’Unione sia certa e che la sua applicazione sia prevedibile per i destinatari delle norme ( 80 ). Se ci si ricolloca nel momento in cui la EIH ha sollecitato le autorizzazioni e le approvazioni alla Bundesbank, erano applicabili il regolamento n. 423/2007 e successivamente il regolamento n. 961/2010. Non è indicato in nessuno di questi due testi normativi che l’approvazione o l’autorizzazione fornita da un’autorità nazionale avrebbe l’effetto di privare il Consiglio del potere di adottare misure restrittive o che offrirebbe una qualsivoglia garanzia che le operazioni così approvate o autorizzate saranno automaticamente considerate lecite dal Consiglio stesso. Le disposizioni di detti regolamenti dedicate ai procedimenti di autorizzazione sono, in tal senso, chiaramente distinte da quelle dedicate al principio del congelamento dei fondi, in generale, e al divieto di elusione delle misure restrittive, in particolare ( 81 ). Analogamente, si evince univocamente dal dettato di questi due regolamenti che ciascuna delle autorizzazioni delle autorità nazionali doveva essere rilasciata sulla base di una valutazione caso per caso di ogni trasferimento previsto, che si trattasse di una richiesta di sblocco ( 82 ) o di un trasferimento di fondi ( 83 ). |
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84. |
La ricorrente era perciò pienamente in grado di prevedere non solo la non conformità al diritto dell’Unione dell’approvazione generale fornita dalla Bundesbank ( 84 ), ma anche il fatto che il Consiglio potesse, in ogni caso, imporle misure restrittive nelle condizioni enunciate in maniera chiara dai summenzionati regolamenti. |
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85. |
Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente dichiarato infondato l’argomento relativo alla violazione del principio della certezza del diritto. Anche il terzo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere dichiarato interamente infondato. |
D – Sul quarto motivo, relativo al un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 e del principio di proporzionalità
1. Argomenti della ricorrente
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86. |
Con il quarto motivo, in sostanza, la ricorrente, da un lato, contesta al Tribunale di aver ritenuto, ai punti 204 e 205 della sentenza impugnata, che essa non potesse avvalersi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, il quale è inteso a tutelare le imprese che, senza saperlo, hanno violato divieti posti da detto regolamento, come appunto la EIH qualora la Corte dovesse a propria volta considerare illecite le operazioni controverse. |
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87. |
Dall’altro lato, la ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto il motivo prospettatogli in relazione al principio di proporzionalità. Infatti, il congelamento dei fondi della EIH deciso dal Consiglio sarebbe una misura sproporzionata. |
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88. |
In primo luogo, ricordando di essersi sempre conformata ai pareri dell’autorità nazionale competente, la EIH sostiene che la Bundesbank avrebbe ad esempio potuto smettere di approvare il ricorso alla procedura della terza tipologia oppure negare le autorizzazioni richieste dalla EIH ai sensi dell’articolo 21 del regolamento n. 961/2010. Il Tribunale ha ritenuto a torto che tali misure, sfuggendo al controllo del Consiglio, non garantissero un effetto di tutela identico a quello di una decisione di congelamento di fondi e che la decisione in parola fosse, quindi, appropriata e necessaria. Il Consiglio, infatti, se avesse ritenuto insufficiente il sistema di sorveglianza tedesco, avrebbe potuto ingiungere a tale Stato membro di renderlo più efficace e quest’ultimo avrebbe dovuto obbedire in forza della leale cooperazione. Orbene, il Tribunale non ha tenuto conto di quest’ultima nella sua analisi. In ogni caso, è eccessivo compensare l’eventuale errore di un’autorità nazionale con misure restrittive, dacché la responsabilità di evitare interpretazioni divergenti della normativa dell’Unione spetta alle istituzioni di quest’ultima. |
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89. |
In secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un nuovo errore di diritto dichiarando che il regime di autorizzazione attuato dall’articolo 21 del regolamento n. 961/2010 non assicurava un effetto preventivo equivalente all’iscrizione nell’elenco delle persone e delle entità i cui capitali devono essere congelati. È vero che una violazione di detto articolo 21 verrebbe necessariamente scoperta a posteriori; tuttavia, lo stesso avverrebbe per ogni violazione del congelamento dei fondi dell’entità designata. L’articolo 21 del regolamento n. 961/2010 avrebbe dunque lo stesso effetto preventivo della designazione della EIH, ma sarebbe molto meno restrittivo. Infatti la EIH aveva rivolto alla Bundesbank la richiesta relativa alla procedura della terza tipologia prima di iniziare le sue operazioni e le richieste indirizzate sul fondamento dell’articolo 21 succitato devono parimenti essere formulate prima della realizzazione di un’operazione. La EIH rammenta che un mutamento delle linea guida da parte della Bundesbank sarebbe bastato perché la ricorrente rinunciasse alle sue operazioni, in quanto essa si è sempre conformata alle direttive di tale autorità nazionale. Non vi sarebbe pertanto motivo di ritenere che un tale mutamento non avrebbe garantito un effetto preventivo equivalente a quello del congelamento dei fondi della EIH. Inoltre, la EIH fa valere la lettera emessa dalla banca nazionale austriaca che, a suo avviso, mostrerebbe che il Consiglio stesso conosceva e aveva approvato la posizione della Bundesbank concernente la terza tipologia prima di designare la EIH ( 85 ). |
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90. |
In tal senso, da un lato, la designazione della EIH da parte del Consiglio sarebbe sproporzionata, dall’altro, il Tribunale avrebbe proceduto ad una qualificazione giuridica erronea dei fatti e tratto conclusioni fondamentalmente inesatte dal fascicolo. |
2. Analisi
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91. |
Si evince dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 che «[i] divieti di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti». L’articolo 32 del regolamento n. 961/2010 opera come una clausola di esclusione della responsabilità per le persone o le entità che, in buona fede o inconsapevoli del contesto che fa da sfondo alle misure restrittive, si sarebbero rese colpevoli di violazioni del summenzionato regolamento. |
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92. |
A tal riguardo, è sufficiente rilevare che la EIH, contribuendo a che banche iraniane designate possano realizzare transazioni che le misure di congelamento avevano interrotto, dacché essa stessa è attiva sul mercato finanziario, è specializzata nei servizi e nelle attività concernenti l’Iran o in Iran ed è detenuta in parte da un’entità designata, non può sostenere di non aver saputo o di non aver potuto ragionevolmente sospettare di violare segnatamente il divieto di elusione delle misure restrittive enunciato all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010. È inutile, su tale punto, far valere le eventuali approvazioni o autorizzazioni rilasciate dalla Bundesbank ( 86 ) o la lettera emessa dalla banca nazionale austriaca ( 87 ). Tali autorizzazioni e approvazioni, così come non possono fondare un legittimo affidamento – come ho già indicato nell’ambito dell’analisi del motivo precedente –, tantomeno sono pertinenti per valutare se la EIH potesse beneficiare dell’esclusione di responsabilità ai sensi dell’articolo 32 del regolamento n. 961/2010, tenuto conto del fatto che le stesse non sono state in ogni caso rilasciate in conformità del regolamento. Infine, come osservato giustamente dal Consiglio, anche se la EIH avesse potuto beneficiare dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, ciò non avrebbe costituito un ostacolo alla sua iscrizione, dal momento che essa ne soddisfaceva i requisiti previsti all’articolo 16 di detto regolamento: una tale misura restrittiva, per sua natura cautelare ( 88 ), non deve necessariamente essere interpretata nel senso che essa costituisce la sanzione della responsabilità personale della EIH per le violazioni del regolamento delle quali essa si sarebbe resa colpevole. Secondo una giurisprudenza costante, l’importanza degli obiettivi perseguiti dagli atti dell’Unione che attuano le misure restrittive è tale da giustificare eventuali conseguenze negative, anche di un certo peso, per taluni operatori, compresi quelli che non hanno alcuna responsabilità per la situazione che ha condotto all’adozione delle misure in questione, ma che si vedono pregiudicati, segnatamente, nei loro diritti di proprietà ( 89 ). |
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93. |
L’analisi del Tribunale relativa all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 sembra dunque scevra da qualsiasi errore di diritto. |
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94. |
Quanto alla proporzionalità della decisione del Consiglio di iscrivere la ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità i cui capitali devono essere congelati, secondo una giurisprudenza costante «il principio di proporzionalità è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione ed esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli» ( 90 ). Inoltre, la Corte ha parimenti ammesso che «al legislatore dell’Unione deve essere riconosciuto un ampio potere discrezionale nei settori che implicano, da parte del medesimo, scelte di natura politica, economica e sociale, in cui deve effettuare valutazioni complesse» ( 91 ). |
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95. |
A tal riguardo, occorre rilevare che la ricorrente contesta non la legittimità dell’obiettivo perseguito dal regime di sanzioni nei confronti dell’Iran attuato dal regolamento n. 961/2010 e neppure la proporzionalità dei criteri di iscrizione negli elenchi delle persone e delle entità i cui capitali devono essere congelati in quanto tali, bensì unicamente l’applicazione, nel suo caso specifico, della misura restrittiva decisa dal Consiglio. Ciò premesso, si deve tenere a mente che ciascuna decisione di iscrizione volta ad impedire la proliferazione nucleare in Iran persegue obiettivi legati al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ( 92 ). |
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96. |
Come ricordato supra, il regime attuato dall’articolo 21 del regolamento n. 961/10 – quello consistente nell’esercitare una sorveglianza, da parte delle autorità nazionali, sui trasferimenti che devono essere autorizzati prima di essere eseguiti – ha una natura del tutto differente dal regime delle misure restrittive definito all’articolo 16 del regolamento n. 961/2010. Infatti, detto regolamento fissa, in via cautelare, il principio del congelamento dei fondi delle persone e delle entità che soddisfano i requisiti di iscrizione negli elenchi. Tale congelamento prevede diverse possibilità di sblocco, tramite deroga. |
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97. |
Al contrario, l’articolo 21 del regolamento n. 961/2010, quanto ad esso, rientra nell’ambito della sorveglianza finanziaria generale e si applica all’insieme delle persone o delle entità iraniane che hanno ordinato o sono destinatarie di un trasferimento di fondi, le quali continuano a beneficiare liberamente dei loro fondi. In tal senso, l’iscrizione della ricorrente in forza dell’articolo 16 del regolamento n. 961/2010 rientra in una logica e in una sistematica mirate specifiche, le quali non hanno niente a che vedere con quelle dell’articolo 21 di detto regolamento, dalla portata estremamente più ampia, cosicché l’uno non può apparire come l’alternativa dell’altro. |
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98. |
Tenuto conto dell’obiettivo legittimo perseguito – e non contestato –, l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento n. 961/2010 alla ricorrente sembra senz’altro una misura adeguata, in quanto ha l’effetto di bloccare l’insieme dei fondi che questa detiene e di autorizzarne la messa a disposizione – lo sblocco – solo eccezionalmente. In tal modo, il Consiglio assicura che i fondi della EIH non verranno utilizzati dalle entità designate, o non lo saranno più, in maniera non conforme al regolamento, in esecuzione di quanto statuito dal Tribunale al punto 202 della sentenza impugnata. Discende ovviamente da tale constatazione che l’effetto preventivo assicurato dall’applicazione dell’articolo 16 del regolamento n. 961/2010 non è paragonabile all’effetto prodotto dall’articolo 21 di questo stesso regolamento, poiché, lo ricordo, in quest’ultimo caso, l’entità interessata resta padrona dei suoi fondi. |
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99. |
A ciò aggiungo che la ratio dell’iscrizione della ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità i cui capitali devono essere congelati non deve essere ricercata nelle eventuali lacune del sistema di sorveglianza finanziaria tedesco, cosicché non si può desumere dalle asserite misure alternative prospettate dalla ricorrente, consistenti in un mutamento delle linee guida della Bundesbank o in un miglioramento di detto sistema a livello nazionale – foss’anche intrapreso in nome della leale cooperazione –, di essere in presenza di misure idonee a costituire una valida alternativa alla misura di congelamento inflitta alla EIH. Inoltre, l’argomento della EIH poggia non su misure alternative esistenti, bensì unicamente su misure alternative potenziali. Infatti, le misure invocate dalla EIH rivestono, per la maggior parte, un carattere meramente prospettivo, per non dire ipotetico, che alla Corte non può bastare al momento di statuire sulla valutazione, effettuata dal Tribunale, della congruità del ricorso ad una misura di congelamento di fondi concernente la EIH. |
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100. |
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha giustamente dichiarato che nessuna delle misure prospettate dalla ricorrente poteva venire in considerazione quale misura alternativa al congelamento dei fondi della EIH, munita, a tal titolo, di pari efficacia, ma al contempo meno lesiva dei diritti e delle libertà della ricorrente. |
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101. |
Per l’insieme delle ragioni che precedono ritengo che il quarto motivo debba essere respinto. |
IV – Sulle spese
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102. |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è infondata la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda e i motivi della ricorrente, a mio parere, devono essere respinti, quest’ultima deve essere condannata alle spese relative al procedimento di impugnazione. Il Regno Unito, che ha partecipato al procedimento dinanzi alla Corte sul fondamento dell’articolo 172 del regolamento di procedura di quest’ultima, sopporterà le proprie spese ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, di detto regolamento. |
V – Conclusione
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103. |
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di dichiarare e statuire quanto segue:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) T‑434/11, EU:T:2013:405.
( 3 ) GU L 195, pag. 39.
( 4 ) GU L 281, pag. 1
( 5 ) GU L 136, pag. 65.
( 6 ) GU L 136, pag. 26.
( 7 ) GU L 319, pag. 71.
( 8 ) GU L 319, pag. 11.
( 9 ) V. punto 167 della sentenza impugnata.
( 10 ) Punto 51 della sentenza impugnata.
( 11 ) Una prima volta successivamente all’adozione degli atti del 1o dicembre 2011 (v. paragrafo 9 delle presenti conclusioni) e una seconda volta successivamente all’adozione del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1). Il regolamento n. 267/2012 prevede, all’articolo 23, paragrafo 2, lettere a) e b), il congelamento dei fondi delle persone, delle entità o degli organismi di cui al suo allegato IX, nel quale figura il nome della ricorrente.
( 12 ) Tali disposizioni definiscono i criteri che una persona o un’entità devono soddisfare perché i loro fondi siano congelati. Esse prevedono, segnatamente, il congelamento dei fondi di coloro che aiutino un’entità designata a violare il regime di misure restrittive adottate nei suoi confronti.
( 13 ) V. punti 163 e segg. della sentenza impugnata.
( 14 ) Fra gli atti impugnati, solo il regolamento n. 267/2012 riproduce esplicitamente i motivi menzionati in occasione dell’iscrizione iniziale (ossia negli atti del 23 maggio 2011). Poiché, però, la decisione 2011/783 e il regolamento di esecuzione n. 1245/2011 sembrano essere atti confermativi degli atti del 23 maggio 2011, considererò, nel prosieguo, che essi abbiano riprodotto implicitamente i motivi menzionati negli atti del 23 maggio 2011 e parlerò, pertanto, dei «motivi degli atti impugnati».
( 15 ) Ossia il fatto che, nell’agosto 2010, la EIH ha predisposto un sistema che permetteva di effettuare pagamenti correnti alla Bank Saderat di Londra e alla Future Bank di Bahrein in modo da evitare le sanzioni dell’Unione.
( 16 ) Ossia il fatto, per la EIH, di aver anzitutto congelato, all’inizio dell’agosto 2010, i conti della Bank Saderat Iran e della Bank Mellat, per poi riprendere le attività in euro con queste due entità designate avvalendosi dei conti che essa deteneva presso una banca iraniana non designata.
( 17 ) Ossia il fatto, per la EIH, di essere stata usata, nel 2009, dalla Post Bank in un sistema di evasione delle sanzioni consistente nel compiere operazioni per conto della Bank Sepah, designata dalle Nazioni Unite.
( 18 ) La ricorrente cita, a tal riguardo, le sentenze Fulmen/Consiglio (T‑439/10 e T‑440/10, EU:T:2012:142, punti da 95 a 104), e Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti da 119 a 121).
( 19 ) Sentenza Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione (C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 31 e la giurisprudenza citata).
( 20 ) Sentenza Trubowest Handel e Makarov/ Consiglio e Commissione (EU:C:2010:147, punto 32 e la giurisprudenza citata).
( 21 ) V. paragrafo 53 delle mie conclusioni nella causa Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione (C‑419/08 P, EU:C:2009:678) e la giurisprudenza citata.
( 22 ) Ossia il periodo al quale viene fatto riferimento nella motivazione degli atti impugnati (ad eccezione del quarto esempio, che si riferisce al 2009).
( 23 ) V. punti da 114 a 118 della sentenza impugnata.
( 24 ) GU L 103, pag. 1.
( 25 ) Poiché le operazioni menzionate nella motivazione degli atti impugnati hanno avuto luogo nel 2009 e nel 2010, la loro liceità deve essere esaminata alla luce sia del regolamento n. 423/2007 che del regolamento n. 961/2010, entrato in vigore il 27 ottobre 2010.
( 26 ) V. punto 129 della sentenza impugnata.
( 27 ) V. punto 156 della sentenza impugnata.
( 28 ) La ricorrente si basa qui sul punto 151 della relazione redatta il 23 dicembre 2010 da una società di consulenza (v. punto 85 dell’impugnazione).
( 29 ) Sentenza Francia/Commissione (C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punti 38 e 39).
( 30 ) Sentenza Rousse Industry/Commissione (C‑271/13 P, EU:C:2014:175, punto 18).
( 31 ) V. note a piè di pagina 6 e 37 dell’atto introduttivo del ricorso.
( 32 ) Si evince, in sostanza, dagli articoli 11 del regolamento n. 423/2007 e 20 del regolamento n. 961/2010 che l’obbligo di congelare i fondi delle persone e delle entità designate non osta a che gli enti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. Lo stesso vale per il versamento sui conti congelati di interessi, di profitti dovuti su detti conti o, ancora, di pagamenti a favore della persona o dell’entità designata effettuati nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della designazione di detta persona o entità. Per contro, qualora un pagamento sia dovuto da una persona o da un’entità designata nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi prima della sua designazione, lo sblocco dei fondi può essere autorizzato alle rigorose condizioni di cui agli articoli 9 del regolamento n. 423/2007 e 18 del regolamento n. 961/2010.
( 33 ) V. punto 15 di detto ricorso.
( 34 ) A rigore, anche il punto 7 di detto ricorso, che però solo elenca il titolo dei diversi motivi sollevati.
( 35 ) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
( 36 ) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
( 37 ) Su tale articolo, v. paragrafi 61 e segg. delle presenti conclusioni.
( 38 ) V. paragrafi 25 e 27 delle presenti conclusioni.
( 39 ) V. punto 147 della sentenza impugnata.
( 40 ) V. punto 129 della sentenza impugnata. La ricorrente ritiene inoltre manifestamente esatta tale affermazione contenuta nella sentenza impugnata (v. punto 44 dell’impugnazione).
( 41 ) Articoli 7 del regolamento n. 423/2007 e 16 del regolamento n. 961/2010.
( 42 ) Articoli da 8 a 10 del regolamento n. 423/2007 e da 17 a 19 del regolamento n. 961/2010.
( 43 ) Articoli da 8 a 10, paragrafo 1, del regolamento n. 423/2007 e da 17 a 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 961/2010.
( 44 ) L’allegato III del regolamento n. 423/2007 fissava l’elenco dei siti web nazionali da visitare per informazioni relative alle autorità competenti segnatamente contemplate agli articoli da 8 a 10 di detto regolamento. L’allegato V del regolamento n. 961/2010 forniva le medesime informazioni concernenti le autorità incaricate di rilasciare le autorizzazioni necessarie segnatamente ai sensi degli articoli da 17 a 19 nonché 21 di detto regolamento.
( 45 ) Articoli 8 del regolamento n. 423/2007 e 17 del regolamento n. 961/2010.
( 46 ) Articoli 9 del regolamento n. 423/2007 e 18 del regolamento n. 961/2010.
( 47 ) Articoli 10 del regolamento n. 423/2007 e 19 del regolamento n. 961/2010.
( 48 ) Articoli 9, ab initio e lettera a), punti i) e iii), del regolamento n. 423/2007 e 18, ab initio e lettera a), punti i) e iii), del regolamento n. 961/2010.
( 49 ) Articoli 10, paragrafi 1, lettera b), e 2, lettere a) e b), del regolamento n. 423/2007 e 19, paragrafi 1, lettera b), e 2, lettere a) e b), del regolamento n. 961/2010.
( 50 ) V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni.
( 51 ) V. punto 129 della sentenza impugnata.
( 52 ) Punto 150 della sentenza impugnata. Il corsivo è mio. V. parimenti la definizione fornita dalla ricorrente della procedura della terza tipologia al punto 51 della sentenza impugnata e rammentata al paragrafo 10 delle presenti conclusioni.
( 53 ) V. punto 150 della sentenza impugnata.
( 54 ) Sentenza Afrasiabi e a. (C‑72/11, EU:C:2011:874, punto 62).
( 55 ) V. paragrafo 58 delle presenti conclusioni.
( 56 ) V. paragrafo 78 delle conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Afrasiabi e a. (C‑72/11, EU:C:2011:737).
( 57 ) Sentenza Afrasiabi e a. (EU:C:2011:874, punto 63).
( 58 ) V. punto 140 della sentenza impugnata.
( 59 ) Punto 150 della sentenza impugnata.
( 60 ) Sentenza Afrasiabi e a. (EU:C:2011:874, punto 66).
( 61 ) Sentenza Afrasiabi e a. (EU:C:2011:874, punto 67).
( 62 ) Aggiungo ancora che l’atteggiamento della EIH potrebbe essere idoneo a fondare l’adozione di misure restrittive ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 961/2010, il quale prevede che le persone o le entità «che hanno aiutato una persona, un’entità o un organismo dell’elenco ad aggirare o violare le disposizioni del (…) regolamento» possano parimenti essere destinatarie di una misura di congelamento di fondi. In un caso del genere, il carattere consapevole e deliberato del comportamento contestato sembra secondario, in quanto è sufficiente che l’aiuto alla violazione o all’aggiramento sia qualificato.
( 63 ) Punto 154 della sentenza impugnata.
( 64 ) V. punto 155 della sentenza impugnata.
( 65 ) V. paragrafo 57 delle presenti conclusioni.
( 66 ) Quali rammentati ai paragrafi 25 e 27 delle presenti conclusioni.
( 67 ) Punto 156 della sentenza impugnata.
( 68 ) V. punto 85.5 dell’impugnazione.
( 69 ) V. punto 85.5 dell’impugnazione.
( 70 ) V. punti 176 e 177 della sentenza impugnata.
( 71 ) La ricorrente fa valere, a tal riguardo, le sentenze Maizena (5/82, EU:C:1982:439, punto 22); Sony Supply Chain Solutions (Europe) (C‑153/10, EU:C:2011:224, punto 47), e Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione (T‑394/08, T‑408/08, T‑453/08 e T‑454/08, EU:T:2011:493, punto 273).
( 72 ) La ricorrente menziona, a tal riguardo, la sentenza Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione (EU:T:2011:493, punto 274).
( 73 ) La ricorrente si basa qui sulla sentenza Schenker & Co. e a. (C‑681/11, EU:C:2013:404, punti 40 e 41).
( 74 ) La ricorrente rimanda, a tal riguardo, al paragrafo 87 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Schenker & Co. e a. (C‑681/11, EU:C:2013:126).
( 75 ) V. punto 174 della sentenza impugnata.
( 76 ) Sentenza HGA e a./Commissione (da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punto 132 e la giurisprudenza citata).
( 77 ) V. sentenza Schenker & Co. e a. (EU:C:2013:404, punti 40 e segg.).
( 78 ) V. paragrafi 54 e segg. nonché 64 delle presenti conclusioni.
( 79 ) Sentenza HGA e a./Commissione (EU:C:2013:387, punto 134).
( 80 ) V., fra molte altre, sentenze Nuova Agricast e Cofra/Commissione (C‑67/09 P, EU:C:2010:607, punto 77 e la giurisprudenza citata), e Alcoa Trasformazioni/Commissione (C‑194/09 P, EU:C:2011:497, punto 71).
( 81 ) V. articoli 7, paragrafo 4, da un lato, e da 8 a 10, dall’altro, del regolamento n. 423/2007 e articoli 16, paragrafo 4, da un lato, e da 17 a 19 nonché 21, dall’altro, del regolamento n. 961/2010.
( 82 ) Ai sensi degli articoli da 8 a 10 del regolamento n. 423/2007 e da 17 a 19 del regolamento n. 961/2010.
( 83 ) Ai sensi degli articoli 11 del regolamento n. 423/2007 e 21 del regolamento n. 961/2010.
( 84 ) L’argomento relativo alle interpretazioni divergenti che sarebbero state accolte dalle autorità nazionali, nonché da talune istituzioni dell’Unione, diviene dunque inoperante, in quanto, in definitiva, la questione non è tanto se le operazioni condotte a norma della terza tipologia, in linea di principio, fossero conformi al diritto dell’Unione, quanto piuttosto se un’autorità nazionale potesse concedere, sul fondamento dei regolamenti nn. 423/2007 e 961/2010, un’autorizzazione di portata generale per le operazioni progettate, senza un esame caso per caso.
( 85 ) V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.
( 86 ) Ricordo che, in ogni caso, tali approvazioni o autorizzazioni vengono rilasciate dalle autorità nazionali sulla sola base delle informazioni fornite dalla persona o dall’entità che le richiede, qualora non venga avviata alcuna inchiesta, e che queste informazioni possono essere tali da indurre in errore dette autorità.
( 87 ) Per quanto riguarda quest’ultima e le conclusioni che possono trarsene in ordine alla posizione del Consiglio nei confronti della procedura della terza tipologia, rimando al paragrafo 71 delle presenti conclusioni.
( 88 ) Sentenze Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 358); Afrasiabi e a. (EU:C:2011:874, punto 45), e Commissione e a./Kadi (EU:C:2013:518, punti 130 e 132).
( 89 ) Sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (EU:C:2008:461, punto 361).
( 90 ) Sentenza Melli Bank/Consiglio (C‑380/09 P, EU:C:2012:137, punto 52).
( 91 ) Sentenza Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 120).
( 92 ) Sentenze Bank Melli Iran/Consiglio (C‑548/09 P, EU:C:2011:735, punto 115), e Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (EU:C:2013:776, punto 124). V. parimenti considerando 15 del regolamento n. 961/2010.