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Document 62013CA0674

    Causa C-674/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno — Mercato del servizio di consegna pacchi — Decisione della Commissione — Obbligo di recupero integrale dell’aiuto e di modifica del regime per il futuro — Misure da adottare — Articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 14, paragrafo 3)

    GU C 213 del 29.6.2015, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 213/8


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

    (Causa C-674/13) (1)

    ((Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno - Mercato del servizio di consegna pacchi - Decisione della Commissione - Obbligo di recupero integrale dell’aiuto e di modifica del regime per il futuro - Misure da adottare - Articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 14, paragrafo 3))

    (2015/C 213/11)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

    Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

    Dispositivo

    1)

    Rifiutando di effettuare una delimitazione autonoma del mercato rilevante nell’ambito dell’esecuzione della decisione 2012/636/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C 36/07 (ex N 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG, diretta a determinare se il servizio di inoltro di pacchi da una società ad un’altra costituisse, nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2012, da un lato, e per il periodo a decorrere dal 2012, dall’altro, un mercato rilevante del prodotto distinto, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 108, paragrafo 2, TFUE e 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [108 TFUE], nonché degli articoli 1 e da 4 a 6 di detta decisione.

    2)

    La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


    (1)  GU C 45 del 15.2.2014.


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