This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013CA0674
Case C-674/13: Judgment of the Court (Second Chamber) of 6 May 2015 — European Commission v Federal Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil obligations — State aid incompatible with the internal market — Parcel service market — Commission decision — Obligation to recover the aid in full and to amend the scheme for the future — Measures to be taken — Article 108(2)TFEU — Regulation (EC) No 659/1999 — Article 14(3))
Causa C-674/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno — Mercato del servizio di consegna pacchi — Decisione della Commissione — Obbligo di recupero integrale dell’aiuto e di modifica del regime per il futuro — Misure da adottare — Articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 14, paragrafo 3)
Causa C-674/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno — Mercato del servizio di consegna pacchi — Decisione della Commissione — Obbligo di recupero integrale dell’aiuto e di modifica del regime per il futuro — Misure da adottare — Articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 14, paragrafo 3)
GU C 213 del 29.6.2015, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 213/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-674/13) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno - Mercato del servizio di consegna pacchi - Decisione della Commissione - Obbligo di recupero integrale dell’aiuto e di modifica del regime per il futuro - Misure da adottare - Articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Articolo 14, paragrafo 3))
(2015/C 213/11)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)
Dispositivo
1) |
Rifiutando di effettuare una delimitazione autonoma del mercato rilevante nell’ambito dell’esecuzione della decisione 2012/636/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C 36/07 (ex N 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG, diretta a determinare se il servizio di inoltro di pacchi da una società ad un’altra costituisse, nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2012, da un lato, e per il periodo a decorrere dal 2012, dall’altro, un mercato rilevante del prodotto distinto, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 108, paragrafo 2, TFUE e 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [108 TFUE], nonché degli articoli 1 e da 4 a 6 di detta decisione. |
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |