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Document 62013CA0510

    Causa C-510/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — E.ON Földgáz Trade Zrt/Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Rinvio pregiudiziale — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2003/55/CE — Articolo 25 — Direttiva 2009/73/CE — Articoli 41 e 54 — Applicazione nel tempo — Regolamento (CE) n. 1775/2005 — Articolo 5 — Meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione — Decisione di un’autorità di regolamentazione — Legittimazione ad agire — Ricorso di una società titolare di un’autorizzazione al trasporto del gas naturale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva contro una decisione di un’autorità di regolamentazione)

    GU C 155 del 11.5.2015, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 155/4


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — E.ON Földgáz Trade Zrt/Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

    (Causa C-510/13) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2003/55/CE - Articolo 25 - Direttiva 2009/73/CE - Articoli 41 e 54 - Applicazione nel tempo - Regolamento (CE) n. 1775/2005 - Articolo 5 - Meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione - Decisione di un’autorità di regolamentazione - Legittimazione ad agire - Ricorso di una società titolare di un’autorizzazione al trasporto del gas naturale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva contro una decisione di un’autorità di regolamentazione))

    (2015/C 155/04)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Kúria

    Parti

    Ricorrente: E.ON Földgáz Trade Zrt

    Convenuto: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

    Dispositivo

    1)

    La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il cui termine per la trasposizione scadeva il 3 marzo 2011, e in particolare le nuove disposizioni introdotte all’articolo 41, paragrafo 17, della medesima, devono essere interpretate nel senso che non si applicano a un ricorso rivolto contro una decisione di un’autorità di regolamentazione, come quella di cui al procedimento principale, adottata prima della scadenza di tale termine per la trasposizione e che era ancora pendente in tale data.

    2)

    L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1775/2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale relativa all’esercizio dei ricorsi dinanzi al giudice competente per verificare la legittimità degli atti di un’autorità di regolamentazione, che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non consente di riconoscere ad un operatore come la E.ON Földgáz Trade Zrt. la legittimazione a presentare un ricorso contro una decisione di tale autorità attinente al codice di rete per il gas.


    (1)  GU C 15 del 18.1.2014.


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