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Document 62013CA0489

Causa C-489/13: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’ 11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Ronny Verest, Gaby Gerards/Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul reddito — Legislazione contro la doppia imposizione — Imposizione dei redditi immobiliari percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza — Metodo dell’esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza — Differenza di trattamento tra beni immobili situati nello Stato membro di residenza e in un altro Stato membro)

GU C 409 del 17.11.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/17


Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Ronny Verest, Gaby Gerards/Belgische Staat

(Causa C-489/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul reddito - Legislazione contro la doppia imposizione - Imposizione dei redditi immobiliari percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza - Metodo dell’esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza - Differenza di trattamento tra beni immobili situati nello Stato membro di residenza e in un altro Stato membro))

2014/C 409/24

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrenti: Ronny Verest, Gaby Gerards

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, nei limiti in cui essa è idonea a dar luogo, in sede di applicazione di una clausola di progressività contenuta in una convenzione contro la doppia imposizione, a un’aliquota dell’imposta sui redditi più elevata per la sola ragione che il metodo di determinazione dei redditi dei beni immobili fa sì che i redditi derivanti da beni immobili non concessi in locazione situati in un altro Stato membro siano valutati ad un importo superiore a quelli derivanti da beni del genere situati nel primo Stato membro. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia l’effetto della normativa in esame nel procedimento principale.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013


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