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Document 62013CA0409

Causa C-409/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015 — Consiglio dell’Unione europea/Commissione europea (Ricorso di annullamento — Assistenza macrofinanziaria a paesi terzi — Decisione della Commissione di ritirare una proposta di regolamento quadro — Articoli 13, paragrafo 2, TUE e 17 TUE — Articolo 293 TFUE — Principio di attribuzione delle competenze — Principio dell’equilibrio istituzionale — Principio di leale cooperazione — Articolo 296 TFUE — Obbligo di motivazione)

GU C 198 del 15.6.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015 — Consiglio dell’Unione europea/Commissione europea

(Causa C-409/13) (1)

((Ricorso di annullamento - Assistenza macrofinanziaria a paesi terzi - Decisione della Commissione di ritirare una proposta di regolamento quadro - Articoli 13, paragrafo 2, TUE e 17 TUE - Articolo 293 TFUE - Principio di attribuzione delle competenze - Principio dell’equilibrio istituzionale - Principio di leale cooperazione - Articolo 296 TFUE - Obbligo di motivazione))

(2015/C 198/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Maganza, A. de Gregorio Merino e I. Gurov, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, P. Van Nuffel e M. Clausen, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e J. Škeřík, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentante: T. Henze, agente), Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: U. Persson e A. Falk, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Kaye, agente, assistita da R. Palmer, barrister)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

3)

La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013.


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