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Document 62013CA0336

Causa C-336/13 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 febbraio 2015 — Commissione europea/IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (Impugnazione — Decisione della Commissione che ordina il rimborso di un contributo finanziario — Esecuzione di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea — Distinzione tra gli interessi moratori e gli interessi compensativi — Calcolo degli interessi)

GU C 118 del 13.4.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/3


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 febbraio 2015 — Commissione europea/IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH

(Causa C-336/13 P) (1)

((Impugnazione - Decisione della Commissione che ordina il rimborso di un contributo finanziario - Esecuzione di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea - Distinzione tra gli interessi moratori e gli interessi compensativi - Calcolo degli interessi))

(2015/C 118/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac, G. Wilms e G. Zavvos, agenti)

Altra parte nel procedimento: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH (rappresentante: C. Pitschas, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea IPK International/Commissione (T-671/11, EU:T:2013:163) è annullata nella parte in cui ordina di fissare gli interessi moratori dovuti dalla Commissione europea all’IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH sulla base dell’importo principale del credito, maggiorato degli interessi precedentemente maturati.

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

Gli interessi moratori dovuti dalla Commissione europea all’IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH devono essere calcolati sulla base del solo importo principale del credito.

4)

Le spese della Commissione europea e dell’IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH relative al presente grado di giudizio sono compensate.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


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