Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0192

    Causa C-192/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea (Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Adozione della decisione da parte della Commissione europea — Esistenza di un termine — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)

    GU C 395 del 10.11.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 395/14


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea

    (Causa C-192/13 P) (1)

    ((Impugnazione - Fondo di coesione - Riduzione del contributo finanziario - Adozione della decisione da parte della Commissione europea - Esistenza di un termine - Inosservanza del termine impartito - Conseguenze))

    (2014/C 395/16)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

    Dispositivo

    1)

    La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Spagna/Commissione (T-235/11, EU:T:2013:49) è annullata.

    2)

    La decisione C (2011) 1023 definitivo della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante riduzione dell’aiuto del Fondo di coesione alle fasi di progetto rubricate «Fornitura e montaggio di materiali ferroviari sulla linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Madrid-Lleida» (CCI 1999.ES.16.C.PT.001), «Linea ferroviaria di alta velocità Madrid-Barcellona. Tratto Lleida-Martorell (piattaforma, prima fase)» (CCI 2000.ES.16.C.PT.001), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Accesso ferroviario alla nuova stazione di Saragozza» (CCI 2000.ES.16.C.PT.003), «Linea di alta velocità Madrid-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell. Sottotratto X-A (Olérdola-Avinyonet del Penedés)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.007), «Nuovo accesso ferroviario della linea di alta velocità a Levante. Sottotratto La Gineta-Albacete (piattaforma)» (CCI 2004.ES.16.C.PT.014), è annullata.

    3)

    La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del Regno di Spagna e le proprie spese, sia nel procedimento di primo grado, sia nell’ambito della presente impugnazione.


    (1)  GU C 178 del 22.6.2013.


    Top