This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012TN0564
Case T-564/12: Action brought on 26 December 2012 — Ministry of Energy of Iran v Council
Causa T-564/12: Ricorso proposto il 26 dicembre 2012 — Ministry of Energy of Iran/Consiglio
Causa T-564/12: Ricorso proposto il 26 dicembre 2012 — Ministry of Energy of Iran/Consiglio
GU C 55 del 23.2.2013, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/21 |
Ricorso proposto il 26 dicembre 2012 — Ministry of Energy of Iran/Consiglio
(Causa T-564/12)
2013/C 55/38
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ministry of Energy of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (2), nella parte in cui le misure adottate si applicano al ricorrente; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che non è soddisfatto alcuno dei criteri giuridici per includerlo nell’elenco, che il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel ritenere che i criteri per l’inclusione fossero soddisfatti, e che la sua inclusione si fonda su un errore di fatto manifesto. |
2) |
Secondo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per il suo assoggettamento alle misure controverse. |
3) |
Terzo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di salvaguardare i suoi diritti della difesa ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. |
4) |
Quarto motivo, con il quale il ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio di includerlo nell’elenco ha violato, senza giustificazione o proporzione, i suoi diritti fondamentali, tra i quali i suoi diritti alla tutela della sua proprietà, della sua attività d’impresa e della sua reputazione. |
(1) Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58)
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16)