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Document 62012TN0539
Case T-539/12: Action brought on 12 December 2012 — Ziegler v Commission
Causa T-539/12: Ricorso proposto il 12 dicembre 2012 — Ziegler/Commissione
Causa T-539/12: Ricorso proposto il 12 dicembre 2012 — Ziegler/Commissione
GU C 55 del 23.2.2013, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/16 |
Ricorso proposto il 12 dicembre 2012 — Ziegler/Commissione
(Causa T-539/12)
2013/C 55/29
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ziegler SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. Bellis, M. Favart e A. Bailleux)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
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dichiarare che la Commissione europea ha fatto sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea nei confronti della ricorrente; |
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condannare l'Unione europea a corrispondere alla ricorrente l'importo di 1 472 000 euro, aumentato degli interessi a partire dall’11 marzo 2008 fino alla data del completo pagamento, nonché l'importo di 112 872,50 euro per anno dall’11 marzo 2008, aumentato degli interessi fino alla data del completo pagamento; |
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condannare l'Unione europea alle spese del grado di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il danno del quale la ricorrente chiede il risarcimento all'Unione europea comprende due capi distinti.
1) |
In primo luogo, la ricorrente sostiene di aver subito un danno dall'ammenda di 9 200 000 euro, aumentata degli interessi al tasso di 7,60 % per anno, che le è stata inflitta dalla decisione della Commissione dell’11 marzo 2008, nel procedimento COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali, per una violazione della quale l'Unione sarebbe parzialmente responsabile. Il danno che la ricorrente asserisce di avere subito sarebbe determinato da una duplice illegittimità ascrivibile all'Unione europea.
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2) |
In secondo luogo, a partire dall'adozione della decisione dell’11 marzo 2008, la ricorrente soffrirebbe di un mancato guadagno significativo in ragione del fatto che, non essendo cessata la pratica dei preventivi di comodo, il suo rifiuto di rispondere favorevolmente a tali domande avrebbe per effetto di escluderla dai mercati interessati, con la conseguenza che la ricorrente non fornirebbe che un numero molto limitato di servizi di trasloco ai funzionari delle istituzioni europee. Ciò costituirebbe un inadempimento dell'Unione al suo dovere di diligenza che sarebbe all'origine del danno così subito dalla ricorrente. |