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Document 62012TN0395

    Causa T-395/12: Ricorso proposto il 4 settembre 2012 — Fetim/UAMI — Solid Floor (Solidfloor The professional's choice)

    GU C 355 del 17.11.2012, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 355/32


    Ricorso proposto il 4 settembre 2012 — Fetim/UAMI — Solid Floor (Solidfloor The professional's choice)

    (Causa T-395/12)

    2012/C 355/68

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Fetim BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: L. Bakers, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Solid Floor Ltd (Londra, Regno Unito)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 giugno 2012, procedimento R 884/2011-2; e

    condannare l’UAMI alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Solidfloor The professional’s choice», per prodotti della classe 19 — domanda di marchio comunitario n. 5667837

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione del Regno Unito n. 2390415 del marchio figurativo «SOLID floor», per prodotti delle classi 19 e 37; nome commerciale «Solid Floor Ltd» utilizzato in commercio nel Regno Unito; nome di domino «SOLID floor» utilizzato in commercio nel Regno Unito

    Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, accoglimento integrale dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009


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