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Document 62012TN0379
Case T-379/12: Action brought on 21 August 2012 — Electric Bike World v OHIM — Brunswick (LIFECYCLE)
Causa T-379/12: Ricorso proposto il 21 agosto 2012 — Electric Bike World/UAMI — Brunswick (LIFECYCLE)
Causa T-379/12: Ricorso proposto il 21 agosto 2012 — Electric Bike World/UAMI — Brunswick (LIFECYCLE)
GU C 355 del 17.11.2012, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 355/28 |
Ricorso proposto il 21 agosto 2012 — Electric Bike World/UAMI — Brunswick (LIFECYCLE)
(Causa T-379/12)
2012/C 355/61
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Electric Bike World Ltd (Southampton, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brunswick Corp. (Lake Forest, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 16 maggio 2012, nel procedimento R 2308/2011-1; e |
— |
condannare l’Ufficio e la controinteressata a sopportare, oltre alle loro, le spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «LIFECYCLE» per prodotti rientranti nelle classi 12, 18 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 8546401
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 1271758 del marchio denominativo «LIFECYCLE», per prodotti della classe 28
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione controversa nella parte in cui ha respinto l’opposizione per i prodotti rientranti nella classe 12; rigetto della domanda di marchio comunitario per tali prodotti; e rigetto del ricorso per i restanti prodotti della classe 12
Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 75 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio