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Document 62012TN0379

    Causa T-379/12: Ricorso proposto il 21 agosto 2012 — Electric Bike World/UAMI — Brunswick (LIFECYCLE)

    GU C 355 del 17.11.2012, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 355/28


    Ricorso proposto il 21 agosto 2012 — Electric Bike World/UAMI — Brunswick (LIFECYCLE)

    (Causa T-379/12)

    2012/C 355/61

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Electric Bike World Ltd (Southampton, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brunswick Corp. (Lake Forest, Stati Uniti)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 16 maggio 2012, nel procedimento R 2308/2011-1; e

    condannare l’Ufficio e la controinteressata a sopportare, oltre alle loro, le spese della ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «LIFECYCLE» per prodotti rientranti nelle classi 12, 18 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 8546401

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 1271758 del marchio denominativo «LIFECYCLE», per prodotti della classe 28

    Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione controversa nella parte in cui ha respinto l’opposizione per i prodotti rientranti nella classe 12; rigetto della domanda di marchio comunitario per tali prodotti; e rigetto del ricorso per i restanti prodotti della classe 12

    Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 75 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio


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