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Document 62012TN0325

    Causa T-325/12: Ricorso proposto il 23 luglio 2012 — Paesi Bassi/Commissione

    GU C 273 del 8.9.2012, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 273/21


    Ricorso proposto il 23 luglio 2012 — Paesi Bassi/Commissione

    (Causa T-325/12)

    2012/C 273/36

    Lingua processuale: l'olandese

    Parti

    Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, J. Langer e M. de Ree, agenti)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione dell’11 maggio 2012, con il riferimento SG-Greffe (2012) D/3150 nel caso SA.28855 (N 373/2009) (ex C 10/2009 e N 528/2009 — Paesi Bassi/ING — restructuring aid);

    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente su una violazione del diritto alla difesa e del principio di diligenza.

    Il ricorrente sostiene che la Commissione non poteva adottare la decisione impugnata senza offrire ai Paesi Bassi l’opportunità di esprimere le loro considerazioni sui motivi in base ai quali la Commissione nella decisione giunge alla conclusione che il Regno dei Paesi Bassi ha concesso un aiuto alla ING approvando le condizioni di rimborso modificate.

    Inoltre, la Commissione ha violato il principio di diligenza adottando la decisione senza tenere conto degli argomenti avanzati dai Paesi Bassi nel precedente procedimento dinanzi al Tribunale, conclusosi con la sentenza del Tribunale del 2 marzo 2012 nelle cause riunite T-29/10 e T-33/10, in cui il Tribunale ha accolto siffatti argomenti.

    2)

    Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE.

    Il ricorrente afferma che la decisione è contraria all’articolo 107 TFUE, in quanto la Commissione, fondandosi su motivi non corretti, al punto 213 di detta decisione ha dichiarato che la modifica delle condizioni di rimborso configura un aiuto di Stato.

    3)

    Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107 TFUE, del Regolamento di procedura e dell’articolo 266 TFUE.

    Il ricorrente sostiene che la Commissione non ha dato corretta attuazione alla sentenza del Tribunale del 2 marzo 2012, ed ha violato l’articolo 107 TFUE, il Regolamento di procedura e l’articolo 266 TFUE, ricollegando, nella decisione, all’approvazione dell’apporto di capitale le stesse misure di compensazione come nella precedente decisione del 2009 (annullata dal Tribunale nella sua pronuncia del 2 marzo 2012), mentre l’entità dell’aiuto stimato dalla Commissione è inferiore di 2 miliardi di EURO.


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