EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0297

Causa T-297/12: Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

GU C 273 del 8.9.2012, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/16


Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-297/12)

2012/C 273/27

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione a versare alla ricorrente l’importo di EUR 50 000, a titolo di risarcimento del danno arrecato alla sua reputazione professionale in seguito alla violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di segreto professionale, con interessi compensativi a far data dal 3 luglio 2007 sino alla pronuncia della sentenza relativa alla controversia in oggetto e a completo pagamento;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede al Tribunale dell’Unione europea il risarcimento del danno subìto a causa del comportamento illecito della Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione»), ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE (responsabilità extracontrattuale dell’Unione). In particolare, la Commissione ha danneggiato la reputazione professionale della ricorrente inviando a imprese terze, in data 3 luglio 2007, un documento contenente riferimenti a un’indagine avviata nei confronti della ricorrente medesima.

La ricorrente fa valere che ricorrono i presupposti della responsabilità extracontrattuale della Commissione, come interpretati dalla giurisprudenza, quanto al risarcimento dei danni arrecati alla sua reputazione professionale, avendo la Commissione illegittimamente reso noti a terzi l’esistenza e il contenuto dell’indagine avviata nei confronti della ricorrente medesima nonché informazioni che la riguardano coperte dal segreto professionale.


Top