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Document 62012TN0280

Causa T-280/12: Ricorso proposto il 28 giugno 2012 — Flying Holding e a./Commissione

GU C 258 del 25.8.2012, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/24


Ricorso proposto il 28 giugno 2012 — Flying Holding e a./Commissione

(Causa T-280/12)

2012/C 258/45

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Flying Holding (Anversa-Wilrijk, Belgio); Flying Group Lux SA (Lussemburgo, Lussemburgo); e Flying Service NV (Anversa-Deurne, Belgio) (rappresentanti: C. Doutrelepont e V. Chapoulaud, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

pronunciare la riunione della presente causa con la causa T-91/12;

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione della Commissione europea, come riportata nell’avviso di aggiudicazione di appalto n. 2012/S 83-135396 pubblicato il 28 aprile 2012 nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU/S — S83), che aggiudica l’appalto PMO2/PR/2011/103 alla società ABELAG AVIATION NV;

condannare la Commissione europea a versare alle ricorrenti un risarcimento pari a EUR 1 014 400 rivalutato secondo la svalutazione monetaria fino alla data di pronuncia dell’emananda sentenza del Tribunale sulla liquidazione del danno, nonché maggiorato degli interessi di mora a decorrere da tale ultima data fino al completo pagamento;

condannare la Commissione europea a sopportare l’insieme delle spese, comprese quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1)

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 89 del regolamento finanziario (1) avendo aggiudicato, in due riprese successive, l’appalto in questione alla società ABELAG AVIATION, nell’ambito di contratti quadro, senza un’effettiva concorrenza, in quanto solo la società ABELAG AVIATION sarebbe stata ammessa a presentare un’offerta in entrambi i casi.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 123, paragrafo 1, terzo comma, delle modalità di esecuzione (2) avendo aggiudicato alla ABELAG AVIATION l’appalto in questione senza aver ammesso un numero sufficiente di candidati per garantire una concorrenza effettiva comparando diverse offerte ed accogliendo la più vantaggiosa.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).


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