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Document 62012TN0277

Causa T-277/12: Ricorso proposto il 25 giugno 2012 — Bimbo/UAMI — Café do Brasil (Caffè KIMBO)

GU C 273 del 8.9.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/12


Ricorso proposto il 25 giugno 2012 — Bimbo/UAMI — Café do Brasil (Caffè KIMBO)

(Causa T-277/12)

2012/C 273/20

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Café do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2012, relativa al procedimento R 1017/2011-4;

in subordine e soltanto nel caso di rigetto della precedente richiesta, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2012, relativa al procedimento R 1017/2011-4; e

condannare il convenuto e la controinteressata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in nero, rosso, oro e bianco «Caffè KIMBO», per prodotti rientranti nelle classi 11, 21 e 30 — Domanda di marchio comunitario n. 3478311

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione del marchio spagnolo n. 291655 del marchio denominativo «BIMBO» per prodotti rientranti nella classe 30; il marchio anteriore notoriamente conosciuto in Spagna «BIMBO» per prodotti rientranti nella classe 30

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione per parte dei prodotti controversi

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione controversa e rigetto del ricorso quanto al resto

Motivi dedotti:

violazione degli articoli 64, 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio; e

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.


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