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Document 62012TN0131
Case T-131/12: Action brought on 23 March 2012 — Spa Monopole v OHIM — Orly International (SPARITUAL)
Causa T-131/12: Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Spa Monopole/UAMI — Orly International (SPARITUAL)
Causa T-131/12: Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Spa Monopole/UAMI — Orly International (SPARITUAL)
GU C 165 del 9.6.2012, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 165/24 |
Ricorso proposto il 23 marzo 2012 — Spa Monopole/UAMI — Orly International (SPARITUAL)
(Causa T-131/12)
2012/C 165/41
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: L. De Brouwer, E. Cornu e É. De Gryse, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Orly International, Inc. (Van Nuys, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 9 gennaio 2012, procedimento R 2396/2010-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SPARITUAL», per prodotti della classe 3 — Marchio comunitario richiesto n. 3631884
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni Benelux dei marchi denominativi «SPA» e «Les Thermes de Spa» per prodotti e servizi delle classi 3, 32 e 42
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 nella valutazione della notorietà del marchio denominativo «SPA» della classe 32, e violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del citato regolamento n. 207/2009 nella valutazione del rischio di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio «SPA».