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Document 62012TN0105
Case T-105/12: Action brought on 2 March 2012 — Hellenic Republic v Commission
Causa T-105/12: Ricorso proposto il 2 marzo 2012 — Repubblica ellenica/Commissione
Causa T-105/12: Ricorso proposto il 2 marzo 2012 — Repubblica ellenica/Commissione
GU C 133 del 5.5.2012, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 133/27 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2012 — Repubblica ellenica/Commissione
(Causa T-105/12)
2012/C 133/54
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Samoni e N. Dafniou)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il ricorso di annullamento; |
— |
annullare la decisione della Commissione impugnata e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la Repubblica ellenica chiede l'annullamento (ai sensi dell'articolo 263 TFUE) della decisione della Commissione 1472708, del 3 gennaio 2012, relativa alla prosecuzione del versamento da parte della Repubblica ellenica di una sanzione pecuniaria giornaliera di EUR 31 536 per ogni giorno di ritardo nell'adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-65/05, nella parte in cui è richiesto il versamento di detta sanzione pecuniaria a partire dal 22 agosto 2011. A termini della suddetta decisione impugnata, siccome la Commissione considera che la Repubblica ellenica non abbia posto in essere i provvedimenti necessari per conformarsi prima alla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-65/05 e poi alla seconda sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-109/08, la Repubblica ellenica è tenuta a versare la somma di EUR 4 825 008 quale sanzione pecuniaria per il periodo compreso tra il 1o luglio 2011 e il 30 novembre 2011.
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:
1) |
Primo motivo: errore di valutazione della Commissione in merito all'assunzione dei provvedimenti necessari, da parte della Repubblica ellenica, per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia UE La convenuta avrebbe valutato e interpretato erroneamente i provvedimenti adottati dalla Repubblica ellenica al fine di conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia. La Repubblica ellenica sostiene di aver assunto tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia con l'adozione della legge n. 4002/2011, la quale, in ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-65/05, abroga gli articoli controversi della legge n. 3037/2002. |
2) |
Secondo motivo: eccesso di potere da parte della Commissione La Commissione avrebbe oltrepassato i limiti del suo mandato di custode del Trattato, in quanto non si sarebbe accontentata, come avrebbe dovuto, dell'attuazione, manifesta o meno, delle misure di conformità. Essa avrebbe inoltre oltrepassato i limiti delle sentenze della Corte di giustizia, atteso che la Repubblica ellenica si sarebbe conformata ad esse interamente. |
3) |
Terzo motivo: assenza di motivazione da parte della Commissione Con la decisione impugnata dalla Repubblica ellenica la Commissione non ha motivato né ha espressamente citato le ragioni per le quali ha chiesto la prosecuzione del pagamento della sanzione pecuniaria per il periodo successivo all'adozione della legge n. 4002/2011, ossia dal 22 agosto 2011 al 30 novembre 2011. La Repubblica ellenica contesta tale importo supplementare, in quanto ritiene di essersi pienamente conformata alle sentenze della Corte di giustizia UE con la pubblicazione di detta legge. |
4) |
Quarto motivo: fondamento giuridico errato Secondo la Repubblica ellenica, qualora la Commissione avesse reputato che la Repubblica ellenica non applicasse correttamente la legge n. 4002/2011, avrebbe dovuto ricorrere all'articolo 258 TFUE avviando una nuova procedura d'infrazione e non richiedere la prosecuzione del versamento della sanzione pecuniaria. |