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Document 62012TN0056

    Causa T-56/12: Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — IRISL Maritime Training Institute e a./Consiglio

    GU C 109 del 14.4.2012, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 109/22


    Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — IRISL Maritime Training Institute e a./Consiglio

    (Causa T-56/12)

    2012/C 109/48

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: IRISL Maritime Training Institute (Teheran, Iran), Kara Shipping and Chartering GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Kheibar Co. (Tehran, Iran), Kish Shipping Line Manning Co. (Kish Island, Iran), Fairway Shipping Ltd (Londra, Regno Unito) e IRISL Multimodal Transport Co. (Tehran, Iran) (rappresentanti: F. Randolph e M. Lester, Barrister, e M. Taher, Solicitor)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui riguardano i ricorrenti;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi, sostenendo che nell’iscrivere i loro nominativi negli elenchi allegati alla decisione ed al regolamento impugnati, il Consiglio:

    non ha fornito una motivazione adeguata o sufficiente;

    non ha soddisfatto i criteri per l’iscrizione e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che detti criteri fossero soddisfatti in relazione ai ricorrenti e/o ha iscritto i ricorrenti in assenza di un adeguato fondamento giuridico per agire in tal senso;

    non ha rispettato i diritti della difesa dei ricorrenti ed il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva; e

    ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali dei ricorrenti, segnatamente il loro diritto di proprietà, la loro libertà d’impresa e la loro reputazione.


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