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Document 62012TN0056
Case T-56/12: Action brought on 9 February 2012 — IRISL Maritime Training Institute and Others v Council
Causa T-56/12: Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — IRISL Maritime Training Institute e a./Consiglio
Causa T-56/12: Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — IRISL Maritime Training Institute e a./Consiglio
GU C 109 del 14.4.2012, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/22 |
Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — IRISL Maritime Training Institute e a./Consiglio
(Causa T-56/12)
2012/C 109/48
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: IRISL Maritime Training Institute (Teheran, Iran), Kara Shipping and Chartering GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Kheibar Co. (Tehran, Iran), Kish Shipping Line Manning Co. (Kish Island, Iran), Fairway Shipping Ltd (Londra, Regno Unito) e IRISL Multimodal Transport Co. (Tehran, Iran) (rappresentanti: F. Randolph e M. Lester, Barrister, e M. Taher, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui riguardano i ricorrenti; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi, sostenendo che nell’iscrivere i loro nominativi negli elenchi allegati alla decisione ed al regolamento impugnati, il Consiglio:
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non ha fornito una motivazione adeguata o sufficiente; |
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non ha soddisfatto i criteri per l’iscrizione e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che detti criteri fossero soddisfatti in relazione ai ricorrenti e/o ha iscritto i ricorrenti in assenza di un adeguato fondamento giuridico per agire in tal senso; |
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non ha rispettato i diritti della difesa dei ricorrenti ed il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva; e |
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ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali dei ricorrenti, segnatamente il loro diritto di proprietà, la loro libertà d’impresa e la loro reputazione. |