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Document 62012TN0039

    Causa T-39/12 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2012 da Roberto Di Tullio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 novembre 2011 , Di Tullio/Commissione, F-119/10

    GU C 109 del 14.4.2012, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 109/17


    Impugnazione proposta il 25 gennaio 2012 da Roberto Di Tullio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 novembre 2011, Di Tullio/Commissione, F-119/10

    (Causa T-39/12 P)

    2012/C 109/39

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Roberto Di Tullio (Rovigo) (rappresentanti: S. Woog e T. Bontinck, avvocati)

    Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare la sua impugnazione ricevibile e fondata e, di conseguenza,

    annullare l’impugnata sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 29 novembre 2011, F-119/10, che ha respinto in quanto infondato il ricorso del ricorrente diretto all’annullamento della decisione con cui la Commissione ha negato il suo collocamento in congedo per servizio nazionale;

    accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea;

    condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su una motivazione erronea e insufficiente con riferimento all’esame, effettuato dal TFP, del motivo dedotto in primo grado vertente su una violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

    2)

    Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e su una violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di uguaglianza, nonché del principio di ragionevolezza, in quanto il TFP non ha, nella fattispecie, limitato nel tempo la portata della sua sentenza interpretativa.


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