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Document 62012TN0039
Case T-39/12 P: Appeal brought on 25 January 2012 by Roberto Di Tullio against the judgment of the Civil Service Tribunal of 29 November 2011 in Case F-119/10 Di Tullio v Commission
Causa T-39/12 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2012 da Roberto Di Tullio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 novembre 2011 , Di Tullio/Commissione, F-119/10
Causa T-39/12 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2012 da Roberto Di Tullio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 novembre 2011 , Di Tullio/Commissione, F-119/10
GU C 109 del 14.4.2012, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/17 |
Impugnazione proposta il 25 gennaio 2012 da Roberto Di Tullio avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 novembre 2011, Di Tullio/Commissione, F-119/10
(Causa T-39/12 P)
2012/C 109/39
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Roberto Di Tullio (Rovigo) (rappresentanti: S. Woog e T. Bontinck, avvocati)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la sua impugnazione ricevibile e fondata e, di conseguenza, |
— |
annullare l’impugnata sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 29 novembre 2011, F-119/10, che ha respinto in quanto infondato il ricorso del ricorrente diretto all’annullamento della decisione con cui la Commissione ha negato il suo collocamento in congedo per servizio nazionale; |
— |
accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea; |
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condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su una motivazione erronea e insufficiente con riferimento all’esame, effettuato dal TFP, del motivo dedotto in primo grado vertente su una violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. |
2) |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e su una violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di uguaglianza, nonché del principio di ragionevolezza, in quanto il TFP non ha, nella fattispecie, limitato nel tempo la portata della sua sentenza interpretativa. |