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Document 62012TN0032
Case T-32/12: Action brought on 20 January 2012 — Vardar v OHIM — Joker (pingulina)
Causa T-32/12: Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 — Vardar/UAMI — Joker (pingulina)
Causa T-32/12: Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 — Vardar/UAMI — Joker (pingulina)
GU C 109 del 14.4.2012, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/17 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 — Vardar/UAMI — Joker (pingulina)
(Causa T-32/12)
2012/C 109/38
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Muslahadin Vardar (Löhne, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Höfener e M. Boden)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Joker, Inc. (Allen, Stati Uniti)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 novembre 2011 nel procedimento R 475/2011-4 e riformarla con l’effetto di respingere l’opposizione, convalidando la domanda di registrazione del marchio presentata dal ricorrente; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «pingulina», nei colori arancione, viola, blu, verde, giallo e nero, per prodotti rientranti nelle classi 20, 24 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 8402992
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: l’opposizione era fondata in particolare sulla registrazione di marchio internazionale n. 537386A del marchio figurativo «PINGU», in bianco e nero, per prodotti rientranti segnatamente nelle classi 20, 24 e 25
Decisione della divisione d’opposizione: integrale accoglimento dell’opposizione e rigetto della richiesta di registrazione di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha concluso erroneamente che esisteva un rischio di confusione tra il marchio di cui è stata chiesta la registrazione ed i marchi anteriori.