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Document 62012TN0006

    Causa T-6/12: Ricorso proposto il 5 gennaio 2012 — Godrej Industries e V V F/Consiglio

    GU C 49 del 18.2.2012, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 49/33


    Ricorso proposto il 5 gennaio 2012 — Godrej Industries e V V F/Consiglio

    (Causa T-6/12)

    2012/C 49/59

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Godrej Industries Ltd (Mumbai, India), V V F Ltd (Mumbai) (rappresentante: avv. B. Servais)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia (GU L 293, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

    condannare il Consiglio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sul fatto che non concedendo l’adeguamento della conversione valutaria chiesta dalle ricorrenti per le vendite effettuate in euro tra gennaio e giugno 2010, alla luce del fatto che si era avuto un notevole apprezzamento della rupia indiana nei confronti dell’euro per una parte importante del periodo dell’indagine, il Consiglio ha violato l’articolo 2, paragrafo 10 [e, in particolare, la sua lettera j)], del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), interpretato conformemente agli articoli 2.4 e 2.4.1 dell’Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;

    2)

    Secondo motivo, vertente sul fatto che non escludendo le vendite del prodotto in esame all’industria dell’Unione ai fini della determinazione del margine di pregiudizio e ai fini dell’analisi del pregiudizio e della causalità, il Consiglio ha violato l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 e, in particolare, i suoi paragrafi 2, 6 e 7, nonché l’articolo 9, paragrafo 4, dello stesso regolamento;

    3)

    Terzo motivo, vertente sul fatto che non escludendo le vendite all’industria dell’Unione ai fini della determinazione del margine di dumping, il Consiglio ha violato gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, interpretato conformemente alle disposizioni pertinenti dell’Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, nonché il principio di proporzionalità e di ragionevolezza.


    (1)  GU L 343, del 22.12.2009, pag. 51.


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