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Document 62012TB0159

    Causa T-159/12: Ordinanza del Tribunale del 3 dicembre 2013 — Pri/UAMI — Belgravia Investment Group (PRONOKAL) ( «Cancellazione dal ruolo — Conclusioni presentate al momento della rinuncia agli atti — Irricevibilità» )

    GU C 39 del 8.2.2014, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 39/20


    Ordinanza del Tribunale del 3 dicembre 2013 — Pri/UAMI — Belgravia Investment Group (PRONOKAL)

    (Causa T-159/12) (1)

    (Cancellazione dal ruolo - Conclusioni presentate al momento della rinuncia agli atti - Irricevibilità)

    2014/C 39/34

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Pri SA (Clémency, Lussemburgo) (rappresentanti: C. Marí Aguilar e F. Márquez Martín, avvocati)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Belgravia Investment Group Ltd (Tortola, Isole Vergini Britanniche) (rappresentante: J. Bouyssou, avvocato)

    Oggetto

    Da un lato, un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 20 dicembre 2011 (procedimento R 311/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pri SA e la Belgravia Investment Group Ltd e, dall’altro, domanda di rigetto della domanda di registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti contro i quali è diretta l’opposizione.

    Dispositivo

    1)

    La causa T 159/12 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

    2)

    Le conclusioni della Pri SA, contenute nella lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2013, dirette a che, in primo luogo, il Tribunale dichiari il ritiro dell’opposizione, in secondo luogo, revochi la decisione della divisione di opposizione, del 7 dicembre 2010, nella parte in cui respinge in parte l’opposizione e, in terzo luogo, ordini l’iscrizione della «concessione totale» del marchio PRONOKAL sono respinte in quanto irricevibili.

    3)

    La Pri SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’UAMI.

    4)

    La Belgravia Investment Group Ltd è condannata a sopportare le proprie spese.


    (1)  GU C 194 del 30.6.2012.


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