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Document 62012CN0585

Causa C-585/12 P: Impugnazione proposta il 12 dicembre 2012 da Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 , causa T-343/06, Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland BV/Commissione europea

GU C 55 del 23.2.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/6


Impugnazione proposta il 12 dicembre 2012 da Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, causa T-343/06, Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland BV/Commissione europea

(Causa C-585/12 P)

2013/C 55/08

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd, Shell Nederland BV (rappresentanti: avv.ti O.W. Brouwer, W. Knibbeler, A.A.J. Pliego Selie, P. D. van den Berg)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare i punti della sentenza come richiesto nell’impugnazione,

pronunciarsi definitivamente e annullare la decisione contestata o ridurre l’ammenda come richiesto nell’impugnazione, o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per la determinazione in conformità con la sentenza della Corte di giustizia, e

condannare la Commissione europea alle spese dei procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono due motivi. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la domanda delle ricorrenti volta all’annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 13 settembre 2006 (n. C(2006) 4090 def.) relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/F/38.456 — Bitume — Paesi Bassi).

Con il primo motivo le ricorrenti sostengono rispettosamente che il Tribunale ha commesso errori di diritto e ha omesso di fornire una motivazione sufficiente o adeguata riscontrando che la decisione impugnata dimostra sufficientemente, dal punto di vista giuridico, che la stessa impresa è recidiva. Il Tribunale ha anche commesso un errore di diritto e ha omesso di fornire una motivazione sufficiente o adeguata concludendo che il criterio descritto nella sentenza nel procedimento T-203/01, Michelin, è soddisfatto. Infine, il Tribunale ha commesso un errore di diritto riversando l’onere della prova sulle ricorrenti.

Con il secondo motivo le ricorrenti sostengono rispettosamente che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha omesso di fornire una motivazione sufficiente o adeguata concludendo che la Commissione europea aveva diritto ad includere le vendite del prodotto Mexphalte C nel calcolo dell’ammenda. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di procedura avendo omesso di trattare alcuni argomenti addotti dalle ricorrenti. Altresì, il Tribunale ha omesso di fornire una motivazione sufficiente o adeguata omettendo di esaminare l’incoerenza derivante dal fatto che il bitume industriale è stato escluso dal calcolo dell’ammenda. Il Tribunale ha anche distorto il senso di una prova essenziale facendo affidamento su di una lettura inesatta di un documento decisivo per poter giungere ad una conclusione sul Mexphalte C che chiaramente non può essere dedotta da tale documento. Il Tribunale ha, inoltre, commesso un errore di diritto e ha omesso di fornire una motivazione sufficiente o adeguata nel riesaminare l’ammontare dell’ammenda nell’esercizio della sua giurisdizione di merito. Infine, il Tribunale ha commesso un errore di procedura ed ha violato le regole che disciplinano l’onere della prova non indagando se la Commissione europea avesse violato il principio di parità di trattamento includendo, nell’ammenda delle ricorrenti, le vendite del Mexphalte C.


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