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Document 62012CN0534
Case C-534/12 P: Appeal brought on 23 November 2012 by Luigi Marcuccio against the order of the General Court (Third Chamber) delivered on 11 September 2012 in Case T-241/03 REV Marcuccio v Commission
Causa C-534/12 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 11 settembre 2012 , causa T-241/03 REV, Marcuccio/Commissione
Causa C-534/12 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 11 settembre 2012 , causa T-241/03 REV, Marcuccio/Commissione
GU C 71 del 9.3.2013, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 71/5 |
Impugnazione proposta il 23 novembre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 11 settembre 2012, causa T-241/03 REV, Marcuccio/Commissione
(Causa C-534/12 P)
2013/C 71/08
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
— |
Annullare, in toto e senza eccezione alcuna, l’ordinanza emessa dal Tribunale dell’Unione europea in data 11 settembre 2012 nella causa T-241/03 REV |
— |
In via principale,
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— |
In via subordinata, rinviare la causa de qua al Tribunale perché, ex lege, il medesimo emetta una nuova statuizione sulla ricevibilità della domanda 27 dicembre 2011 e successivamente, se del caso, prosegua oltre nella causa de qua. |
Motivi e principali argomenti
1) |
Errores in procedendo arrecanti pregiudizio agli interessi del ricorrente, ai quali sono immanenti gravi errores in iudicando quali, inter alia, il difetto assoluto d’istruttoria e motivazione dell’ordinanza impugnata; b) la violazione di forme sostanziali; c) la violazione del principio dell’inderogabile competenza, in capo al giudice naturale precostituito per legge, a conoscere di una causa; d) la violazione dei disposti del comma 1 del paragrafo 4 dell’articolo 64 del Regolamento di procedura del Tribunale, dei paragrafi n. 1 e 2 dell’articolo 127 del Regolamento ed infine del diritto processuale di natura potestativa, in capo al ricorrente, a proporre al Tribunale, in qualsiasi momento, una misura di organizzazione del procedimento relativo alla causa de qua; |
2) |
violazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 44 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea; |
3) |
violazione di un principio di diritto contenuto in una sentenza del giudice dell’UE, vale a dire la Sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in data 13 ottobre 1977, nella causa C-56/75 REV, Elz/CE; |
4) |
Difetto assoluto di istruttoria e motivazione dell’ordinanza impugnata, anche per snaturamento e travisamento dei fatti e delle affermazioni del ricorrente. |