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Document 62012CN0534

Causa C-534/12 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 11 settembre 2012 , causa T-241/03 REV, Marcuccio/Commissione

GU C 71 del 9.3.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/5


Impugnazione proposta il 23 novembre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 11 settembre 2012, causa T-241/03 REV, Marcuccio/Commissione

(Causa C-534/12 P)

2013/C 71/08

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare, in toto e senza eccezione alcuna, l’ordinanza emessa dal Tribunale dell’Unione europea in data 11 settembre 2012 nella causa T-241/03 REV

In via principale,

a)

dichiarare ricevibile la domanda da lui ricorrente introdotta in data 27 dicembre 2011 di revocazione dell’ordinanza emessa in data 17 maggio 2006 dalla Prima Sezione del Tribunale nella causa, già in essere presso il Tribunale, T-241/03, domanda 27 novembre 2011 che diede impulso alla causa de qua e, di conseguenza disporre il doversi procedere oltre, ex lege, nell’ambito di quest’ultima, nonché

b)

condannare la convenuta alla rifusione, in suo favore, delle spese di procedura da lui ricorrente sopportate inerenti alla presente procedura giurisdizionale, ovvero

In via subordinata, rinviare la causa de qua al Tribunale perché, ex lege, il medesimo emetta una nuova statuizione sulla ricevibilità della domanda 27 dicembre 2011 e successivamente, se del caso, prosegua oltre nella causa de qua.

Motivi e principali argomenti

1)

Errores in procedendo arrecanti pregiudizio agli interessi del ricorrente, ai quali sono immanenti gravi errores in iudicando quali, inter alia, il difetto assoluto d’istruttoria e motivazione dell’ordinanza impugnata; b) la violazione di forme sostanziali; c) la violazione del principio dell’inderogabile competenza, in capo al giudice naturale precostituito per legge, a conoscere di una causa; d) la violazione dei disposti del comma 1 del paragrafo 4 dell’articolo 64 del Regolamento di procedura del Tribunale, dei paragrafi n. 1 e 2 dell’articolo 127 del Regolamento ed infine del diritto processuale di natura potestativa, in capo al ricorrente, a proporre al Tribunale, in qualsiasi momento, una misura di organizzazione del procedimento relativo alla causa de qua;

2)

violazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 44 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;

3)

violazione di un principio di diritto contenuto in una sentenza del giudice dell’UE, vale a dire la Sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in data 13 ottobre 1977, nella causa C-56/75 REV, Elz/CE;

4)

Difetto assoluto di istruttoria e motivazione dell’ordinanza impugnata, anche per snaturamento e travisamento dei fatti e delle affermazioni del ricorrente.


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