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Document 62012CN0424

    Causa C-424/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 18 settembre 2012 — SC Fatorie SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor

    GU C 379 del 8.12.2012, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 379/15


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 18 settembre 2012 — SC Fatorie SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor

    (Causa C-424/12)

    2012/C 379/25

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Curtea de Apel Oradea

    Parti

    Ricorrente: SC Fatorie SRL

    Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE (1) consentano di applicare la sanzione della perdita del diritto alla detrazione dell’IVA ad un soggetto passivo, nei casi in cui:

    i)

    la fattura che è stata presentata dal soggetto passivo per l’esercizio del diritto alla detrazione è stata redatta in modo errato da un terzo, omettendo l’applicazione delle misure di semplificazione;

    ii)

    il soggetto passivo ha assolto l’IVA indicata in fattura.

    2)

    Se il principio [di diritto dell’Unione] della certezza del diritto osti alla prassi amministrativa degli organi tributari della Romania i quali:

    i)

    dapprima, con decisione amministrativa irrevocabile, hanno riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA;

    ii)

    successivamente sono ritornati su tale decisione e hanno stabilito che sul soggetto passivo grava l’obbligo di pagamento all’erario dell’IVA per la quale era stato esercitato il diritto a detrazione, nonché del pagamento degli interessi e della penali di mora.

    3)

    Nella situazione in cui:

    i)

    il soggetto passivo abbia saldato l’IVA erroneamente indicata in fattura da parte di un soggetto terzo;

    ii)

    le autorità fiscali non abbiano adottato nessun tipo di misura attiva per chiedere al soggetto terzo di correggere la fattura redatta erroneamente;

    iii)

    attualmente, a seguito del fallimento del soggetto terzo, la correzione della fattura sia impossibile, se il principio di neutralità fiscale dell’IVA consenta di privare il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell’IVA.


    (1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


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