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Document 62012CN0417

Causa C-417/12 P: Impugnazione proposta il 13 settembre 2012 dal Regno di Danimarca avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 luglio 2012 , causa T-212/09, Regno di Danimarca/Commissione europea

GU C 373 del 1.12.2012, pp. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/2


Impugnazione proposta il 13 settembre 2012 dal Regno di Danimarca avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 luglio 2012, causa T-212/09, Regno di Danimarca/Commissione europea

(Causa C-417/12 P)

2012/C 373/02

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: V. Pasternak Jørgensen, agente, P. Biering e J. Pinborg, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

In via principale:

1)

annullare in tutto o in parte la sentenza del Tribunale.

2)

accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente dinanzi al Tribunale.

In via subordinata:

3)

rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del riesame e della decisione.

Motivi e principali argomenti

1)

La sentenza del Tribunale riguarda l’annullamento della decisione della Commissione del 19 marzo 2009, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in quanto esclude dal finanziamento comunitario talune spese notificate dalla Danimarca per un importo di circa 749 milioni di DKK.

2)

In primo luogo, a giudizio del governo danese, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel valutare se il controllo danese tramite telerilevamento fosse abbastanza efficace, laddove il Tribunale ha dichiarato che l’efficacia del telerilevamento può essere valutata comparandola ai controlli tramite GPS effettuati dai rappresentanti della Commissione in occasione delle loro ispezioni in Danimarca.

3)

In secondo luogo, il governo danese afferma che l’interpretazione del Tribunale della normativa rilevante è erronea su diversi punti, tra cui, in particolare, la questione se una decisione della Commissione possa essere applicata anche se si basa sull’interpretazione scorretta di una norma che è assolutamente fondamentale per la decisione, segnatamente sull’interpretazione dell’obbligo di tutela di cui all’articolo 19, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 2316/1999.

4)

In terzo luogo, a giudizio del governo danese, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in relazione all’onere della prova e allo standard di prova applicati rispettivamente alla Commissione e agli Stati membri, poiché il Tribunale dichiara che la Commissione, che ha effettuato ispezioni dopo la fine del periodo del ritiro, può assolvere al suo onere probatorio basando la propria decisione sulla presunzione che la situazione constatata sussistesse anche nel periodo di ritiro e poiché il Tribunale stabilisce che l’onere della prova a carico della Danimarca nel contesto del regime del FEAOG comporta che vengano presentati elementi di prova per le diverse superfici sottoposte a ritiro e non solo per quelle controllate dalla Commissione. In tal modo, il Tribunale ha introdotto un nuovo e generico standard di prova per gli Stati membri che si discosta dalla prassi sinora seguita della Corte di giustizia e che pone a carico degli Stati membri un onere della prova che non può in pratica essere soddisfatto.

5)

In quarto luogo, in relazione alla questione dell’applicazione di correzioni finanziarie, il Tribunale ha omesso di esaminare se le condizioni relative fossero soddisfatte, in particolare, se vi fosse una violazione di regole espresse dell’UE, violazione che è stata espressamente contestata dalla Danimarca nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale.

6)

In quinto luogo, il Tribunale nella sua sentenza ha sostituito la motivazione originaria contenuta nella decisione della Commissione con una motivazione sua propria. La motivazione del Tribunale per confermare la decisione si fonda quindi su circostanze diverse e irrilevanti, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, rispetto a quelle considerate essenziali dalla Commissione nel motivare la decisione, con la conseguenza che, a parere del Regno di Danimarca, gli effetti della sentenza del Tribunale sono in contrasto con il principio di proporzionalità.

7)

Inoltre, in sesto luogo, il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione una serie di motivi essenziali e di elementi di prova presentati dal governo danese e su diversi punti ha ripreso in modo erroneo gli argomenti di detto governo e le circostanze di fatto della controversia, cosicché la motivazione e il dispositivo della sentenza sono basati su un fondamento erroneo in fatto e in diritto.


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