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Document 62012CN0284

Causa C-284/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberlandesgericht Koblenz (Germania) il 7 giugno 2012 — Deutsche Lufthansa AG/Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH

GU C 273 del 8.9.2012, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberlandesgericht Koblenz (Germania) il 7 giugno 2012 — Deutsche Lufthansa AG/Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH

(Causa C-284/12)

2012/C 273/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Koblenz

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG

Convenuto: Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se una decisione non impugnata della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, seconda frase, TFUE, abbia come conseguenza che, nell’ambito di un ricorso volto al recupero di pagamenti effettuati e alla cessazione di futuri pagamenti, un giudice nazionale sia vincolato alla posizione giuridica espressa dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento per quanto riguarda la valutazione del carattere di aiuto di Stato di una misura.

2)

Nell’ipotesi di risposta negativa alla prima questione:

Se le misure adottate da un’impresa pubblica, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), sub i), della direttiva 2006/111/CE (1), la quale gestisca un aeroporto, debbano essere considerate, sotto il profilo della normativa in materia di aiuti di Stato, come misure selettive ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto ne beneficiano unicamente i vettori aerei che utilizzano l’aeroporto.

3)

Nell’ipotesi di risposta negativa alla seconda questione:

a)

Se si possa considerare che il criterio della selettività non sia soddisfatto allorché l’impresa pubblica che gestisce l’aeroporto concede in modo trasparente le stesse condizioni di utilizzo a tutte le compagnie aeree che decidono di utilizzare l’aeroporto.

b)

Se ciò valga anche quando il gestore aeroportuale persegua un determinato modello commerciale (nella presente fattispecie: la cooperazione con cosiddetti vettori a basso costo, o low-cost-carrier), le condizioni di utilizzo vengano adeguate a tale clientela e pertanto non sono ugualmente interessanti per tutte le compagnie aeree.

c)

Se si configuri comunque una misura selettiva qualora la parte essenziale del flusso di passeggeri dell’aeroporto, per molti anni, faccia capo ad un’unica compagnia aerea.


(1)  Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318, pag. 17).


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