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Document 62012CN0270

    Causa C-270/12: Ricorso proposto il 1 °giugno 2012 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo

    GU C 273 del 8.9.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 273/3


    Ricorso proposto il 1o giugno 2012 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo

    (Causa C-270/12)

    2012/C 273/03

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: A. Robinson, agente, J. Stratford QC, A. Henshaw, Barrister)

    Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare l’articolo 28 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (1);

    condannare i convenuti alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    L’articolo 28, intitolato «Poteri di intervento dell’Aesfem in circostanze eccezionali», richiede all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («Aesfem») di vietare o imporre determinate condizioni alla realizzazione da parte di persone fisiche o giuridiche di una vendita allo scoperto o di un’operazione simile, o di imporre a tali persone di notificare o di comunicare al pubblico tali posizioni.

    L’Aesfem adotterà tali misure se a) affrontano una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell’Unione; b) sussistono implicazioni transfrontaliere; e c) nessuna autorità competente ha adottato misure per affrontare la minaccia ovvero una o più autorità competenti hanno adottato misure non adeguate a far fronte alla minaccia in questione. Le misure sono valide per un periodo fino a tre mesi, ma l’Aesfem può prorogarle a tempo indeterminato. Le misure prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente ai sensi del regolamento sulle vendite allo scoperto.

    Il Regno Unito sostiene che l’articolo 28 è illegittimo per i seguenti motivi.

    In primo luogo, è contrario al secondo principio stabilito dalla Corte di giustizia nella causa 9/56 Meroni/Alta Autorità, Racc. 1958, pag. 11, in quanto:

    1)

    i criteri che stabiliscono quando l’Aesfem sia chiamata ad agire ai sensi dell’articolo 28 implicano un ampio margine discrezionale;

    2)

    viene data all’Aesfem un’ampia gamma di scelte per quanto concerne quale misura o quali misure imporre e quali eccezioni specificare e tali scelte hanno implicazioni di politica economica assai rilevanti;

    3)

    i fattori di cui l’Aesfem deve tener conto includono test molto soggettivi;

    4)

    l’Aesfem ha il potere di prorogare le proprie misure senza limiti alla durata complessiva delle medesime;

    5)

    anche qualora (contrariamente a quanto sostenuto dal Regno Unito) l’articolo 28 non coinvolgesse l’Aesfem in scelte di politica macroeconomica, l’Aesfem ha tuttavia un ampio margine discrezionale per quanto concerne l’applicazione della politica ad ogni particolare caso, come nella stessa causa Meroni.

    In secondo luogo, l’articolo 28 mira a conferire all’Aesfem il potere di imporre misure di portata generale con forza di legge, contrariamente a quanto deciso dalla Corte nella causa 98/80, Giuseppe Romano/Institut national d’assurance maladie-invalidité, Racc. 1981, pag. 1241.

    In terzo luogo, l’articolo 28 mira a conferire all’Aesfem un potere di adottare atti non legislativi di portata generale, mentre alla luce degli articoli 290 e 291 TFUE il Consiglio non ha, in base ai Trattati, l’autorità di delegare un siffatto potere ad una semplice agenzia al di fuori di tali disposizioni.

    In quarto luogo, se e nella misura in cui l’articolo 28 venisse interpretato nel senso che conferisce all’Aesfem il potere di adottare misure individuali dirette a persone fichiche o giuridiche, ciò eccederebbe i poteri conferiti dall’articolo 114 TFUE.

    L’articolo 28 può essere separato dal resto del regolamento sulle vendite allo scoperto. La sua rimozione lascerebbe essenzialmente intatto il resto del regolamento.


    (1)  GU L 86, pag. 1.


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