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Document 62012CJ0099

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013.
    Eurofit SA contro Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Bruxelles.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CEE) n. 3665/87 – Restituzioni all’esportazione – Dirottamento della merce destinata all’esportazione – Obbligo di rimborso da parte dell’esportatore – Omessa comunicazione, da parte delle autorità competenti, delle informazioni relative all’affidabilità della controparte contrattuale, sospettata di frode – Forza maggiore – Insussistenza.
    Causa C‑99/12.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:487

    SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

    18 luglio 2013 ( *1 )

    «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Restituzioni all’esportazione — Dirottamento della merce destinata all’esportazione — Obbligo di rimborso da parte dell’esportatore — Omessa comunicazione, da parte delle autorità competenti, delle informazioni relative all’affidabilità della controparte contrattuale, sospettata di frode — Caso di forza maggiore — Insussistenza»

    Nella causa C-99/12,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio), con decisione del 9 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria il 24 febbraio 2012, nel procedimento

    Eurofit SA

    contro

    Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB),

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta da M. Berger, presidente di sezione, E. Levits e J.-J. Kasel (relatore), giudici,

    avvocato generale: V. Trstenjak

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per l’Eurofit SA, da S. Woog, avocate;

    per il governo belga, da M. Jacobs e J.-C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da B. De Moor e V. van Sreenkiste, avocats;

    per la Commissione europea, da B. Burggraaf e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nozione di forza maggiore ai sensi del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2945/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994 (GU L 310, pag. 57; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Eurofit SA (in prosieguo: l’«Eurofit») ed il Bureau d’intervention et de restitution belge (Ufficio belga per l’intervento e le restituzioni; BIRB), in merito al rimborso di restituzioni all’esportazione corrisposte a detta società in base a documenti falsificati.

    Contesto normativo

    3

    I considerando 1 e 2 del regolamento n. 2945/94 erano formulati come segue:

    «considerando che la normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all’esportazione unicamente sulla base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la destinazione geografica dello stesso; che alla luce dell’esperienza acquisita deve essere potenziata la lotta contro le irregolarità e, in particolare, contro le frodi a danno del bilancio comunitario; che a tal fine è necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le norme comunitarie;

    considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione, è opportuno che le sanzioni siano applicate indipendentemente dall’elemento soggettivo colposo; che, tuttavia, è indicato rinunciare all’irrogazione di sanzioni in determinati casi, in particolare se vi è errore manifesto accertato dalla competente autorità, ed infliggere sanzioni più severe in caso di dolo».

    4

    Il regolamento n. 3665/87 prevedeva la possibilità per gli operatori che esportano prodotti agricoli fuori dal territorio dell’Unione europea di beneficiare di restituzioni all’esportazione.

    5

    L’articolo 5 del regolamento n. 3665/87 disponeva quanto segue:

    «1.   Il versamento della restituzione, sia essa differenziata o meno, è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità, alla condizione che esso – salvo deperimento durante il trasporto per un caso di forza maggiore – sia stato importato in un paese terzo ed eventualmente in un paese terzo determinato, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d’esportazione:

    (…)

    3.   Qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, vada perduto durante il trasporto per un caso di forza maggiore, sono versate,

    in caso di restituzione differenziata, la parte della restituzione determinata a norma dell’articolo 20,

    in caso di restituzione non differenziata, la restituzione totale».

    6

    L’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevedeva quanto segue:

    «Qualora si constati che, per ottenere una restituzione all’esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante, la restituzione dovuta è quella relativa all’effettiva esportazione ridotta di un importo pari:

    a)

    a metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all’effettiva esportazione;

    b)

    al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l’esporta[tore] abbia fornito deliberatamente false informazioni.

    (…)

    La sanzione di cui alla lettera a) non si applica:

    in caso di forza maggiore;

    in casi eccezionali in cui, dopo l’accettazione da parte delle competenti autorità della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento, si verifichino eventi non imputabili all’esportatore, a condizione che egli notifichi tali eventi alle competenti autorità immediatamente dopo averli constatati, e comunque entro il termine di cui all’articolo 47, paragrafo 2, salvo nei casi in cui dette autorità abbiano già accertato che la restituzione richiesta era inesatta,

    in caso di errori manifesti circa la restituzione richiesta, accertati dalla competente autorità;

    (…)

    Qualora la riduzione di cui al primo comma, lettere a) o b) dia luogo ad un importo negativo, esso deve essere pagato dall’esportatore.

    (…)».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    7

    L’Eurofit è una società di diritto belga operante nel settore della trasformazione del latte e dell’esportazione di prodotti lattieri in paesi terzi.

    8

    Nel mese di luglio 1996, l’Eurofit ha inteso esportare burro in Albania passando per il territorio italiano. La merce doveva essere trasportata su camion fino a Bari, successivamente il trasporto avrebbe dovuto avvenire su nave fino in Albania.

    9

    L’intermediario italiano incaricato dell’esportazione era la società italiana Di Fenza & Figli (in prosieguo: la «Di Fenza»). Il pagamento della merce doveva essere effettuato prima della consegna e l’importo della restituzione doveva essere coperto da una garanzia bancaria.

    10

    In occasione della prima consegna sono sorti sospetti circa l’affidabilità dell’intermediario. Infatti, la merce è stata dirottata verso Napoli, il luogo di deposito era sconosciuto e non sussisteva alcun collegamento marittimo tra detta città e l’Albania.

    11

    Avendo contattato le autorità consolari belghe a Napoli, l’Eurofit ha deciso di rimpatriare il camion di merci, informando al contempo il BIRB di tale decisione.

    12

    Dopo avere ricevuto rassicurazioni dal suddetto intermediario, l’Eurofit ha fatto partire un nuovo camion di 22 tonnellate di burro. Quest’ultimo è arrivato a Bari il 14 agosto 1996.

    13

    Il 10 settembre 1996, il BIRB ha confermato all’Eurofit di aver ricevuto il modello T5 munito dei timbri necessari, apposti dalle autorità competenti, ed ha provveduto al versamento della prima restituzione all’esportazione, corrispondente a BEF 1521670.

    14

    Inoltre, l’Eurofit ha ricevuto dalla Di Fenza un documento del Ministero delle Finanze italiano indirizzato al BIRB nonché un documento di messa in circolazione in Albania della merce esportata.

    15

    L’Eurofit ha proceduto ad una seconda consegna, il 26 settembre 1996, pagata in contanti dalla Di Fenza. Tuttavia, l’assegno emesso a garanzia della restituzione si è rivelato scoperto.

    16

    Il 31 ottobre 1996 il BIRB ha confermato di aver ricevuto il modello T5 relativo a tale seconda consegna.

    17

    L’Eurofit ha quindi fatto partire, nel corso dei mesi da luglio a novembre 1996, un totale di dieci camion, ciascuno dei quali trasportava 22 tonnellate di burro.

    18

    Detta società ha percepito da parte del BIRB, per la consegna dei primi cinque camion nonché per quella del settimo camion, restituzioni all’esportazione per un importo pari a BEF 9266133 (EUR 229701,44).

    19

    Per contro, il BIRB ha bloccato i pagamenti afferenti alla merce trasportata dal sesto, dal nono e dal decimo camion.

    20

    Quanto all’ottavo camion, che era stato sequestrato dalle autorità italiane, l’Eurofit ha sporto denuncia presso i giudici italiani competenti contro il sig. Di Fenza. Nel 2003, quest’ultimo è stato condannato penalmente per falsificazione dei documenti T1 e T5.

    21

    In seguito è risultato che tutte le merci esportate, verosimilmente, non avevano mai lasciato il territorio dell’Unione e che i documenti di trasporto inviati al BIRB erano falsi.

    22

    Il 10 marzo 1998 il BIRB ha richiesto all’Eurofit il rimborso delle restituzioni indebitamente versate, aumentate degli importi corrispondenti alla sanzione prevista dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 3665/87. Successivamente, il BIRB ha tuttavia rinunciato a reclamare l’importo corrispondente alla sanzione stessa.

    23

    Nel mese di luglio 1999, l’Eurofit ha proposto di rimborsare al BIRB le restituzioni da essa percepite, precisando tuttavia che tale pagamento non pregiudicava il suo diritto ad agire in giudizio avverso quest’ultimo.

    24

    Nel mese di settembre 2001, l’Eurofit ha citato il BIRB dinanzi al giudice del rinvio per ottenere la condanna dello stesso al rimborso delle suddette restituzioni, per un importo di EUR 229 701,43, nonché al versamento delle restituzioni dovute per il sesto, l’ottavo, il nono e il decimo camion, per un importo pari a EUR 164 299,79. Inoltre, l’Eurofit ha chiesto di essere dispensata dal pagamento delle penalità per il mancato utilizzo dei certificati di esportazione.

    25

    La richiesta dell’Eurofit è fondata sul principio relativo all’eccezione di forza maggiore ai sensi del regolamento n. 3665/87, nozione che sarebbe connotata dalla presenza di circostanze indipendenti dall’esportatore, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non possano essere evitate nonostante l’uso della massima diligenza.

    26

    Sebbene l’Eurofit riconosca che il semplice fatto delle malversazioni commesse dalla sua controparte contrattuale, ossia la Di Fenza, non possa integrare gli estremi di un caso di forza maggiore, atteso che la scelta della controparte contrattuale è considerata un rischio che ricade nella sfera dell’operatore economico, essa fa valere, fondandosi sulla sentenza del 7 settembre 1999, De Haan (C-61/98, Racc. pag. I-5003), che, nel caso di specie, dal momento che le autorità nazionali competenti le hanno impedito, con il loro comportamento, di farsi un’idea precisa dei rischi in cui sarebbe incorsa nell’operazione interessata e non l’hanno dissuasa dall’avviare le esportazioni di cui trattasi né dal darvi seguito, essa potrebbe beneficiare dell’eccezione di forza maggiore.

    27

    Il BIRB contesta la sussistenza di una qualsivoglia colpa ad esso imputabile e ritiene, invece, che l’Eurofit abbia trascurato di far uso della diligenza necessaria per evitare il pregiudizio subìto. Per quanto concerne la citata sentenza De Haan, il BIRB ritiene che essa sia stata pronunciata nell’ambito di una normativa diversa da quella applicabile alla controversia principale e che essa, pertanto, non sia trasponibile alle disposizioni del regolamento n. 3665/87.

    28

    Per quanto attiene all’argomento del BIRB, secondo cui non gli sarebbe imputabile alcuna colpa, il giudice del rinvio osserva che l’eccezione di forza maggiore sollevata dall’Eurofit non è assimilabile al concetto di colpa imputabile alle autorità nazionali competenti. Per contro, esso ritiene che il fatto che queste ultime abbiano, eventualmente, volutamente tenuto all’oscuro l’Eurofit su elementi concernenti le sue esportazioni nonché il fatto di non aver proceduto alla verifica dei documenti doganali, anche se tale omissione era giustificata dall’esistenza di un’indagine penale in corso, sembrano rilevanti nella valutazione della nozione di forza maggiore, dal momento che il giudizio dell’Eurofit circa l’affidabilità della sua controparte contrattuale ne è risultato falsato.

    29

    In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se, quando le autorità competenti si astengono dal fornire le informazioni richieste, o trasmettono deliberatamente informazioni errate ad un operatore economico, falsando la sua valutazione quanto all’affidabilità di una controparte contrattuale sulla quale grava un sospetto di frode, si possa ritenere che ricorra un caso di forza maggiore ai sensi del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli».

    Sulla questione pregiudiziale

    30

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del regolamento n. 3665/87 debbano essere interpretate nel senso che l’omissione, da parte delle autorità nazionali competenti, di informare l’esportatore dell’esistenza di un rischio di frode commessa dalla controparte contrattuale di quest’ultimo configuri un caso di forza maggiore ai sensi di tale regolamento.

    31

    In via preliminare, va rammentato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di forza maggiore deve essere intesa nel senso di circostanze indipendenti dall’operatore, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l’uso della massima diligenza (sentenze del 5 febbraio 1987, Denkavit België, 145/85, Racc. pag. 565, punto 11; del 5 ottobre 2006, Commissione/Belgio, C-377/03, Racc. pag. I-9733, punto 95, nonché del 18 marzo 2010, SGS Belgium e a., C-218/09, Racc. pag. I-2373, punto 44).

    32

    Dato che la nozione di forza maggiore non assume identico contenuto nei vari settori di applicazione del diritto dell’Unione, il suo significato dev’essere determinato in funzione del contesto giuridico nell’ambito del quale essa è destinata a produrre effetti (v., segnatamente, sentenze del 7 dicembre 1993, Huygen e a., C-12/92, Racc. pag. I-6381, punto 30; del 13 ottobre 1993, An Bord Bainne Co-operative e Compagnie Inter-Agra, C-124/92, Racc. pag. I-5061, punto 10, nonché SGS Belgium e a., cit., punto 45).

    33

    Per quanto riguarda il regolamento n. 3665/87, va rilevato che gli articoli 5 e 11 dello stesso, relativi alle condizioni di pagamento della restituzione nonché al recupero degli importi indebitamente versati e alle sanzioni applicabili, si riferiscono in modo esplicito al caso di forza maggiore.

    34

    Tali disposizioni sono chiamate a precisare e limitare gli effetti della forza maggiore in materia di restituzioni all’esportazione (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 1998, First City Trading e a., C-263/97, Racc. pag. I-5537, punto 41).

    35

    In primo luogo, per quanto attiene all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 3665/87, il pagamento della restituzione è subordinato, oltre che alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale dell’Unione, alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo di esportazione (v., in tal senso, citate sentenze First City Trading e a., punto 27, nonché SGS Belgium e a., punto 40). Difatti, la normativa dell’Unione in vigore all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale prevede la concessione di restituzioni all’esportazione unicamente sulla base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la destinazione geografica dello stesso (sentenza dell’11 luglio 2002, Käserei Champignon Hofmeister, C-210/00, Racc. pag. I-6453, punto 40).

    36

    In deroga a tale principio, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87 prevede che il pagamento di una restituzione sia ciò nondimeno assicurato qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale dell’Unione, vada perduto durante il trasporto per un caso di forza maggiore, cosicché non abbia potuto essere immesso in consumo nel paese terzo di esportazione (sentenza SGS Belgium e a., cit., punto 43).

    37

    Dal momento che il predetto articolo 5, paragrafo 3, costituisce un’eccezione al normale regime delle restituzioni all’esportazione, esso deve essere interpretato restrittivamente. Dato che la sussistenza di un caso di forza maggiore è conditio sine qua non per poter chiedere il versamento di restituzioni per merci esportate che non sono state immesse in consumo nel paese terzo d’esportazione, ne consegue che tale nozione deve essere interpretata in modo che il numero dei casi che possono fruire di un siffatto pagamento resti limitato (sentenza SGS Belgium e a., cit., punto 46, nonché, per analogia, sentenza del 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commissione, C-38/07 P, Racc. pag. I-8599, punto 60).

    38

    In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 11 del regolamento n. 3665/87, dai considerando 1 e 2 del regolamento n. 2945/94 risulta che, alla luce dell’esperienza acquisita, deve essere potenziata la lotta contro le irregolarità e, in particolare, contro le frodi a danno del bilancio dell’Unione e che, pertanto, è necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati nonché delle sanzioni, mentre l’elemento soggettivo colposo è a tal fine privo di rilevanza (v., in tal senso, sentenza Käserei Champignon Hofmeister, cit., punti 40 e 60). Pertanto, detto articolo 11 rende l’esportatore responsabile, a pena di sanzioni, dell’esattezza della dichiarazione, proprio tenendo conto del suo ruolo di ultimo elemento della catena di produzione, trasformazione ed esportazione dei prodotti agricoli (v., in tal senso, sentenza Käserei Champignon Hofmeister, cit., punti 62 e 81).

    39

    Quanto alla sanzione applicabile, l’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento n. 3665/87 dispone che, qualora un esportatore abbia chiesto una restituzione superiore a quella applicabile al prodotto effettivamente esportato, essa viene ridotta di un importo pari a metà della differenza tra la restituzione richiesta e quella applicabile all’effettiva esportazione, oppure di un importo pari al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora risulti che l’esportatore ha fornito deliberatamente false informazioni.

    40

    Di conseguenza, è solo il livello della sanzione che aumenta in caso di atto deliberato, e la sanzione prevista dal suddetto articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è applicabile anche qualora l’esportatore non abbia agito con colpa. In quest’ultima ipotesi, è solo nei casi tassativamente elencati nel terzo comma del citato paragrafo 1 che la sanzione prevista dal primo comma dello stesso diventa inapplicabile (sentenza del 24 aprile 2008, AOB Reuter, C-143/07, Racc. pag. I-3171, punto 17).

    41

    Nel novero delle eccezioni elencate all’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 3665/87 figurano, in particolare, il caso di forza maggiore, taluni casi eccezionali in cui si verificano eventi non imputabili all’esportatore nonché i casi di errore manifesto circa la restituzione richiesta, accertato dalla competente autorità.

    42

    Tuttavia, occorre ricordare che tali disposizioni dispensano gli esportatori solo dal pagamento delle penalità, ma non dal rimborso delle restituzioni anticipatamente percepite (v., in tal senso, sentenza First City Trading e a., cit., punto 46).

    43

    La Corte ha dichiarato in proposito che all’elenco tassativo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 3665/87 non può aggiungersi un nuovo caso di esonero, relativo segnatamente all’assenza di comportamento colposo dell’esportatore. Infatti, anche se la colpa o l’errore commesso da una controparte contrattuale di quest’ultimo sono idonei a configurare eventi non imputabili all’esportatore, ciò nondimeno essi fanno parte dei rischi commerciali usuali e non possono essere considerati imprevedibili nel contesto di transazioni commerciali. L’esportatore sceglie liberamente le proprie controparti contrattuali e spetta a lui prendere le precauzioni adeguate, inserendo nei contratti da esso conclusi con queste ultime clausole a tal fine o stipulando una polizza assicurativa ad hoc (v., in tal senso, citate sentenze Käserei Champignon Hofmeister, punto 80 e giurisprudenza ivi citata, nonché AOB Reuter, punto 36).

    44

    Nel caso di specie si deve osservare che i fatti di cui trattasi nel procedimento principale non sono costitutivi di un caso di forza maggiore ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87.

    45

    Invero, non può ritenersi che la merce in questione, che, come risulta dalla decisione di rinvio, verosimilmente non ha mai lasciato il territorio dell’Unione, sia andata perduta durante il trasporto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87.

    46

    Inoltre, l’Eurofit non può avvalersi dell’eccezione di forza maggiore di cui all’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino, del regolamento n. 3665/87. Infatti, è pacifico che la controparte contrattuale dell’Eurofit è stata penalmente condannata per falsificazione di documenti nell’ambito delle restituzioni all’esportazione. Sulla scorta della giurisprudenza menzionata al punto 43 della presente sentenza, una simile circostanza fa parte dei rischi commerciali usuali nell’ambito delle transazioni commerciali e, quindi, non può essere considerata imprevedibile nel contesto dei rapporti contrattuali connessi ad un’esportazione beneficiante di una restituzione.

    47

    Oltretutto occorre rilevare che, anche se il comportamento di un’amministrazione doganale come quello addebitato al BIRB nel procedimento principale, consistente nel non trasmettere informazioni all’esportatore, o addirittura nel trasmettere, in maniera deliberata, informazioni erronee, può essere preso in considerazione nella valutazione di taluni casi eccezionali ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87, siffatto comportamento non può tuttavia dispensare l’esportatore interessato dal suo obbligo di rimborso delle restituzioni indebitamente percepite (v., per analogia, sentenza Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commissione, cit., punto 65).

    48

    Tale conclusione non è inficiata dalla sentenza De Haan, citata supra. Infatti, da un lato, la Corte ha dichiarato, al punto 32 della sentenza in parola, che le esigenze di un’inchiesta volta ad identificare e arrestare gli autori o i complici di una frode perpetrata o in preparazione possono legittimamente giustificare l’omissione deliberata di informare, in tutto o in parte, l’operatore economico interessato. Dall’altro, la Corte ha affermato, ai punti 53 e 54 della medesima sentenza, che le esigenze di un’inchiesta di tal genere, in assenza di qualunque simulazione o negligenza imputabile al debitore e per motivi di equità, possono integrare gli estremi di una situazione particolare ai sensi della normativa applicabile ai fatti di cui a tale causa, ossia l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all’importazione o all’esportazione (GU L 175, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986 (GU L 286, pag. 1).

    49

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che la circostanza che le autorità doganali competenti abbiano omesso di informare l’esportatore dell’esistenza di un rischio di frode commessa dalla controparte contrattuale di quest’ultimo non configura un caso di forza maggiore ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 3665/87 e, segnatamente, dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino, di tale regolamento. Anche se siffatta omissione è idonea ad integrare gli estremi di un caso eccezionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87, essa non può tuttavia dispensare tale esportatore dall’obbligo di rimborsare le restituzioni all’esportazione indebitamente percepite, mentre quest’ultimo è unicamente esonerato dal pagamento delle penalità dovute in forza dello stesso articolo 11.

    Sulle spese

    50

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

     

    La circostanza che le autorità doganali competenti abbiano omesso di informare l’esportatore dell’esistenza di un rischio di frode commessa dalla controparte contrattuale di quest’ultimo non configura un caso di forza maggiore ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 2945/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, e, segnatamente, dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino, di tale regolamento. Anche se siffatta omissione è idonea ad integrare gli estremi di un caso eccezionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94, essa non può tuttavia dispensare tale esportatore dall’obbligo di rimborsare le restituzioni all’esportazione indebitamente percepite, mentre quest’ultimo è unicamente esonerato dal pagamento delle penalità dovute in forza dello stesso articolo 11.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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